Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione V
Sentenza 9 novembre 2021, n. 7105
Presidente: Di Vita - Estensore: Caminiti
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento dirigenziale n. 807/2021/AREAIIIPAT emesso dalla Prefettura, UTG di Caserta, di revoca della patente di guida in sua titolarità, adottato a seguito della contestazione da parte della Polizia Stradale di Napoli Nord dell'art. 176, comma 1, lett. a), e comma 19, c.d.s., per avere alla guida del proprio veicolo marciato in senso opposto a quello consentito.
2. A sostegno del gravame il ricorrente ha invocato lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. e fatto presente che il provvedimento de quo era intervenuto nelle more della pendenza del ricorso al Prefetto di Caserta, proposto avverso il verbale di contestazione della violazione.
3. Si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. adito, essendo stata la revoca della patente di guida disposta in via vincolata ex art. 210 c.d.s., quale sanzione accessoria della contestata violazione, ai sensi dell'art. 176, comma 22, del codice della strada per le violazioni di cui al comma 19 del medesimo disposto normativo.
4. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., previo avviso di rito, nella ricorrenza dei relativi presupposti, all'esito dell'udienza camerale del 3 novembre 2021 fissata per la trattazione dell'incidente cautelare.
5. Va in primo luogo scrutinata la pregiudiziale questione di giurisdizione.
5.1. Ed invero, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (Ad. plen. n. 4/2011 e di recente ribadito da Ad. plen. n. 9/2014), la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito dall'Ad. plen. 3 giugno 2011, n. 10).
5.2. Ciò posto, è noto che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (fra le altre, Cass., Sez. un., ord. n. 12378 del 16 maggio 2008; ord. n. 15323 del 25 giugno 2010).
6. Posta questa necessaria premessa, l'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
7. Ed invero secondo il costante formante giurisprudenziale della Corte di cassazione (cfr., ex pluri[mi]s, Sez. un., 2221/2017; ma anche C.d.S., IV, 1342/2019; II, 4775/2020; T.A.R. Lazio, Roma I-bis, n. 4801/2020, questa V Sez. T.A.R. Campania, Napoli, 8 ottobre 2020, n. 4353), "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori..." (cfr. Cass., Sez. un. civ., n. 20544/2008) e il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del Codice della strada si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza di esse e tale, come sopra detto, è la revoca della patente disposta in via accessoria per effetto della indicata violazione.
7.1. Peraltro essendo il potere de quo vincolato, in quanto la sanzione accessoria della revoca della patente di guida scaturisce dalla contestata violazione del codice della strada, lo stesso si confronta con posizioni di diritto soggettivo; da ciò la giurisdizione del G.O.
8. Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010, il Tribunale dichiara pertanto che la giurisdizione in ordine al presente giudizio spetta al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel rispetto delle formalità previste dall'art. 11 citato.
9. Sussistono eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alle ragioni in rito della decisione, per la compensazione delle spese legali fra le parti, ferma restando la debenza del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
2) ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010, dichiara che la giurisdizione in ordine al presente giudizio spetta al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 11 citato.
Spese compensate, ferma rimanendo la debenza del contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.