Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I stralcio
Sentenza 30 novembre 2021, n. 12379
Presidente: Panzironi - Estensore: Scarpato
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 15 aprile 2009, n. 90, il Sottosegretario per l'emergenza rifiuti in Campania ha disposto l'esperimento di una gara ex art. 57 d.lgs. n. 163/2006 per l'affidamento "della fornitura e gestione degli impianti mobili per il trattamento del percolato a servizio delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti nella Regione Campania", invitando alla procedura negoziata sette operatori, tra i quali Darsa Technology s.r.l., alla quale ha aggiudicato il lotto 1 "Comune di Santa Maria La Fossa (CE) Sito Parco Saurino 1 e 2" con ordinanza 10 settembre 2009, n. 200.
Con la medesima ordinanza è stato altresì disposto di procedere "alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 337 della legge 2248/1865 delle lavorazioni per la fornitura e la gestione dell'impianto di cui sopra, sotto le riserve di legge nelle more della stipula del relativo contratto" e pertanto l'odierna ricorrente ha iniziato i lavori, completando l'impianto di osmosi inversa.
A fronte dell'attività svolta, la ricorrente ha chiesto all'Amministrazione di effettuare il collaudo ed ha trasmesso all'Amministrazione la fattura n. 18/2009 per un complessivo importo di euro 307.200,00, pari al 20% del prezzo d'appalto.
L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza rappresentando l'impossibilità di procedere al collaudo definitivo in fabbrica del completo impianto mobile di trattamento del percolato (in parte già eseguito) e ciò in ragione della circostanza che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli non aveva ancora positivamente evaso l'istanza di dissequestro del sito Parco Saurino, ove utilmente allocare l'impianto tecnologico in oggetto.
Tanto premesso, la ricorrente, attesa la scorrettezza comportamentale dell'Amministrazione procedente - che aveva proceduto a bandire una gara ben sapendo che il sito ove realizzare l'impianto era sotto sequestro e senza informare di detta circostanza i partecipanti - ha introdotto il presente giudizio chiedendo che venga accertata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e comunque il comportamento illegittimo-illecito ex art. 2043 c.c. dell'Amministrazione resistente, nonché la condanna della medesima a risarcire alla deducente tutti i danni subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., maggiorati di interessi e di rivalutazione monetaria.
Si è costituita con memoria di stile l'Amministrazione intimata.
Rilevato che nel corpo del ricorso la ricorrente aveva dato atto di aver adito il G.O. per la risoluzione del contratto, ritenendolo perfezionato, e di aver radicato il presente giudizio innanzi al G.A. solamente "Per la contestata ipotesi in cui il Giudice ordinario non ritenesse perfezionato il contratto di fornitura e di gestione de quo", il Collegio ha ritenuto di dover disporre ulteriori adempimenti istruttori, chiedendo in particolare alla parte ricorrente chiarimenti in merito alla conclusione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, nonché la produzione della sentenza eventualmente adottata (cfr. ordinanza 10162/2020 pubblicata in data 8 ottobre 2020).
A fronte dell'ordinanza istruttoria, la ricorrente ha rappresentato che la causa civile radicata ricorrente avanti il Tribunale di Roma, iscritta al n. 66095/2010 R.G., era stata definita con la sentenza n. 50008/2015, pubblicata in data 4 marzo 2015, con la quale il Tribunale civile di Roma aveva rigettato la domanda principale di risoluzione del contratto di appalto presentata da parte attrice per difetto di perfezionamento dello stesso ed aveva ravvisato una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione appaltante, condannandola al risarcimento dei danni ex artt. 1337 e 1338 c.c., per un importo pari ad euro 240.000,00.
Avverso tale decisione è stato proposto appello da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 7 giugno 2021 e, per tale ragione, con successiva ordinanza 2385/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021, il Collegio ha ritenuto necessario che la parte ricorrente chiarisse se residuasse ancora l'interesse alla decisione della presente controversia, atteso che il giudice ordinario aveva già condannato l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni, richiesti anche nell'odierno giudizio, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha rilevato anche profili di dubbio sull'ammissibilità del gravame, atteso che il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. - applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, del c.p.a. (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 5981/2020; Sez. V, n. 1558/2015) - preclude al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia tra le stesse parti.
Sulla scorta di tale rilievo ufficioso, il Collegio ha assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie, rinviando la trattazione del fascicolo all'udienza del 26 novembre 2021.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia per la natura contrattuale della controversia, sia in ragione della formazione del giudicato implicito sulla spettanza della giurisdizione al giudice ordinario nella parallela causa civile.
La ricorrente non ha depositato memorie.
Nessuna delle due parti ha tuttavia fornito aggiornamenti sul giudizio di appello iscritto al n. 3749/2015 R.G., avverso la sentenza n. 50008/2015 del Tribunale ordinario di Roma, attualmente pendente avanti la Corte d'appello di Roma, del quale pertanto non si conoscono gli esiti, né si hanno notizie in merito all'eventuale passaggio in cosa giudicata della relativa decisione.
All'udienza del 26 novembre 2021 la causa è stata introitata per la decisione.
Deve preliminarmente scrutinarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
L'eccezione è fondata.
La società ricorrente ha azionato la medesima domanda per ottenere il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., dinnanzi al G.O. e dinnanzi al G.A., peraltro in quest'ultimo caso evidenziando espressamente che si trattava di azione cautelativa, nell'ipotesi in cui il G.O. avesse disatteso la domanda di risoluzione del contratto proposta in via principale.
In particolare, con il presente ricorso la Darsa Technology s.r.l. ha chiesto il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, lamentando la grave e reiterata violazione di principi di correttezza, trasparenza, lealtà e probità - gemmazione del superiore principio di buona fede oggettiva - che l'Amministrazione deve osservare nella fase precontrattuale, in modo da salvaguardare l'affidamento dell'aggiudicatario nella conclusione e nell'esecuzione del contratto.
La controversia risulta chiaramente attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto deve infatti rilevarsi che la controversia promossa da un privato per ottenere, nei confronti dell'Amministrazione, il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché trattasi di domanda risarcitoria che non attiene alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, rispetto alla quale si fa valere la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, con conseguente rilevanza del criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, la quale, nella specie, ha consistenza di diritto soggettivo (Cass. civ., Sez. un., n. 16319/2002; 18 ottobre 2005, n. 20116; 12 maggio 2008, n. 11656, e, più recentemente, 17 giugno 2021, n. 17329).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche si muove, del resto, anche la sentenza n. 50008/2015 del Tribunale ordinario di Roma, la cui sopravvenienza rispetto all'introduzione del presente giudizio incide anche sull'interesse a ricorrere, dal cui scrutinio si può tuttavia prescindere in ragione della pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Tanto premesso, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda trattata e dei contrasti giurisprudenziali relativi alla questione della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.