Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 8 febbraio 2022, n. 294
Presidente: Nunziata - Estensore: Cattaneo
Considerato che:
con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano ha dichiarato improcedibile l'istanza di nulla osta per il ricongiungimento familiare - presentata dal ricorrente in favore dei due figli, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 286/1998 - per essere stato omesso il certificato di residenza, chiarendo, al contempo, che l'interessato ha facoltà di produrre una nuova domanda corredata da tutti i documenti necessari ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
come prospettato alle parti nel corso dell'udienza, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150";
ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno o di altri provvedimenti per motivi familiari è, dunque, sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio, III-ter, 6 febbraio 2020, n. 1629);
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, spettando la cognizione sulla domanda proposta alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.;
sussistono giusti motivi, in considerazione dell'erronea indicazione della sussistenza della giurisdizione amministrativa contenuta nel provvedimento impugnato e della costituzione solo formale del Ministero, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.