Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 19 febbraio 2022, n. 409

Presidente: Nunziata - Estensore: Di Mario

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo l'ordinanza di demolizione n. 12 datata 22 aprile 2014, rep. n. 317 relativa ad un immobile di sua proprietà, sollevando i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti. Difetto dei presupposti. Travisamento.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per insufficiente motivazione.

2. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune ha dichiarato inagibile il suddetto immobile, per i seguenti ulteriori motivi:

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; dell'art. 222 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità dei presupposti. Sviamento. Presupposto erroneo.

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza opposta avrebbe quale unico presupposto l'esecuzione delle opere contestate in assenza del titolo abilitativo e non sarebbe motivata con riferimento alle esigenze igienico¬ sanitarie, come invece prescritto dalla richiamata normativa per un atto di quel tipo.

La difesa dell'amministrazione ha chiesto l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto è stato emanato un provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria, oggetto del ricorso pendente innanzi alla Sezione II di questo Tribunale al numero di ruolo 263/2016. Chiede inoltre l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per la mancata impugnazione dell'ordinanza contingibile e urgente del Comune di Nova Milanese che aveva già dichiarato "inabitabili i locali dell'immobile sito in vicolo San Grato, 23", come già constatato dalla Sezione II di questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 207 del 19 febbraio 2016. In subordine ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza di smaltimento del 16 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

3. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Dall'esame degli atti risulta che, dopo l'ordinanza contingibile ed urgente oggetto del presente ricorso, la ricorrente ha presentato una SCIA in sanatoria e l'atto è stato respinto con il provvedimento impugnato nel giudizio n.r.g. 201600263.

In merito la giurisprudenza di questo Tribunale ha chiarito che la presentazione dell'istanza di sanatoria - sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono - produce l'effetto di rendere inefficace l'ordinanza di demolizione delle opere abusive e, quindi, improcedibile l'impugnazione della stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Invero il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (ex plurimis T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 12 novembre 2019, n. 2381).

4. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse alla decisione.

Dall'esame del provvedimento impugnato risulta che con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 8 del 25 marzo 2014, non impugnata, è stato disposto lo sgombero dei locali ed è stata dichiarata l'inagibilità dei medesimi.

Ciò è confermato dalla motivazione della dichiarazione di inagibilità impugnata con motivi aggiunti, nella quale si afferma che "persistono le condizioni di inagibilità dovuta alla realizzazione delle opere senza titolo abilitativo", chiarendo quindi che si tratta, sul punto, di un atto meramente confermativo di atto non impugnato. Ne consegue che si tratta di atto meramente confermativo il quale non modifica forma, motivazione e dispositivo del provvedimento confermato (rimasto inoppugnato) con conseguente carenza di interesse alla sua impugnazione.

5. In definitiva quindi il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per carenza di interesse sopravvenuta ed il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione originaria.

6. Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per carenza di interesse sopravvenuta il ricorso introduttivo ed inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.