Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Reggio Calabria
Sentenza 13 giugno 2022, n. 420

Presidente: Criscenti - Estensore: Scianna

FATTO E DIRITTO

1. Premette il ricorrente di essere dipendente del Comune di Stilo e di essere stato, per ragioni legate alle sue funzioni, rinviato a giudizio con decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Locri del 13 febbraio 2019 per il reato di cui all'art. 317 del codice penale.

In ragione di tale circostanza, con nota del 20 gennaio 2020, il ricorrente ha richiesto al Comune l'assunzione degli oneri di difesa nei suoi confronti, a mente di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 14 settembre 2000, comunicando i nominativi dei suoi legali di fiducia.

Con nota prot. 822 del 30 gennaio 2020 l'ente ha però respinto la citata richiesta, non avendo il ricorrente provveduto ad informare tempestivamente l'amministrazione del procedimento penale in corso, con la conseguente impossibilità per il Comune di valutare l'eventuale sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, e di esprimere il previsto "gradimento" dei legali di fiducia nominati.

2. Per chiedere l'annullamento del citato provvedimento di diniego è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 maggio 2020, depositato il 16 giugno successivo, ed affidato ad un'unica censura con cui si lamenta difetto di motivazione e violazione del citato art. 28 del CCNL 19 aprile 2000 che, secondo parte ricorrente, non avrebbe previsto alcun obbligo del dipendente di comunicare immediatamente all'ente datore di lavoro la pendenza di un procedimento penale a suo carico.

3. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

In vista della discussione, con memoria in data 24 maggio 2022 parte ricorrente ha comunicato l'intervenuta assoluzione del ricorrente dalle accuse mossegli, ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso che è stato trattenuto in decisione in esito all'udienza pubblica del 25 maggio 2022, nel corso della quale sono stati evidenziati al procuratore del ricorrente profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

4. Come rilevato d'ufficio dal Collegio nel corso dell'udienza il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Come è noto, infatti, l'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel devolvere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, riserva alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo solo quelle in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La pretesa azionata con il ricorso in epigrafe riguarda, invece, il preteso diritto di un dipendente comunale ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa in sede penale, in relazione ad una imputazione riguardante fatti che sarebbero direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio.

Si tratta evidentemente di questione attinente ad un rapporto di lavoro contrattualizzato e sorta durante lo svolgimento dello stesso, sicché la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.

La pretesa del dipendente di un ente locale di essere tenuto indenne dalle spese legali sostenute per la difesa in un processo penale che lo abbia visto imputato per fatti connessi all'espletamento del suo servizio sorge, infatti, nel momento in cui il ridetto procedimento penale ha avuto inizio e le spese legali sono in concreto maturate (in termini, T.A.R. Milano, Sez. III, 2 febbraio 2018, n. 313).

Nel caso di specie, il procedimento penale per il quale il ricorrente ha presentato l'istanza di rimborso è iniziato, con l'esercizio dell'azione penale, nel 2019, e dunque in un momento in cui le controversie sul pubblico impiego c.d. contrattualizzato erano, da lungo tempo, transitate alla giurisdizione ordinaria giusta la previsione di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale, come noto, "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Non incide sul riparto di giurisdizione la circostanza che la domanda azionata in questa sede dal ricorrente sia diretta a contestare una determinazione assunta dall'Amministrazione, atteso che questa risulta oggettivamente ed evidentemente correlata alla gestione del rapporto di lavoro, non costituendo quindi l'esercizio di un potere autoritativo, ma rappresentando l'espressione di una attività svolta dall'Amministrazione nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro.

5. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendo essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riproposta nel termine e con gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

6. La mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata esonera il Collegio dall'onere di statuire sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda di cui all'art. 11, secondo comma, del codice del processo amministrativo.

Nulla per le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.