Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 20 giugno 2022, n. 998

Presidente: Mangia - Estensore: Vitucci

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente espone:

a) che è attualmente assegnata in posizione di comando presso la ASL di Lecce - dipartimento dipendenze patologiche/SERT di Casarano, per la durata di 12 mesi, giusta istanza di comando a mezzo pec del 18 giugno 2020, assentita dall'ASL di Lecce (ente di destinazione), con nota prot. n. 95037 del 9 luglio 2020 (doc. n. 3 ricorso), e dall'ASL di Taranto (ente di provenienza), con note prot. n. 123808/2020 e prot. n. 93051 del 21 aprile 2021 (doc. n. 4 ricorso), cui ha fatto seguito la deliberazione del direttore generale ASL di Taranto n. 1052 del 30 aprile 2021 (doc. n. 5 ricorso);

b) che presentava domanda di partecipazione (prot. n. 32009 del 1° marzo 2022) all'avviso interno finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo del comparto sanità e del personale dell'area sanità e delle funzioni locali in posizione di comando o in assegnazione temporanea ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, indetto dall'ASL di Lecce e pubblicato in estratto sulla G.U. in data 25 febbraio 2022, con scadenza del termine di presentazione delle domande fissato in data 7 marzo 2022 (v. doc. 2 ricorso);

c) che, con deliberazione del direttore generale dell'ASL di Lecce n. 304 del 30 marzo 2022, di immediata esecutività, veniva esclusa dall'elenco degli ammessi all'avviso interno, poiché «appartiene ad un profilo professionale per il quale è stato indetto bando di concorso prima dell'assegnazione in comando o dell'assegnazione temporanea ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001» (doc. 1 ricorso, pag. 5 di 26, n. 25).

2. La ricorrente si duole di tale esclusione col gravame in esame.

3. Si è costituita in giudizio l'ASL di Lecce, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del g.o.

4. Alla camera di consiglio del 15 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.

5. La giurisprudenza consolidata, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, ha «affermato "che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4" (cfr. Cass., Sez. un., n. 32624/2018, n. 33213/2018)» (Cass. civ., Sez. un., ord. n. 16452 del 30 luglio 2020). La giurisprudenza ha altresì precisato che, anche quando le procedure di mobilità siano effettuate tramite "bandi", coinvolgono «solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un'altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi» (Cass. civ., sent. n. 26265 del 28 settembre 2021).

6. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo, per le ragioni esposte, quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a. («Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato»).

7. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

F. Del Giudice, B. Locoratolo

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