Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 12 settembre 2022, n. 732

Presidente: Bellucci - Estensore: Arrivi

Premesso che parte ricorrente ha impugnato la determinazione di non ammissione all'avviso pubblico di mobilità volontaria regionale e interregionale indetto, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, dall'ASL CN1.

Osservato che la rinuncia alla domanda cautelare non rientra tra i presupposti ostativi alla definizione della vertenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., che costituisce una modalità di decisione sottratta alla disponibilità delle parti (C.d.S., Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3718; Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).

Rilevato che, per costante insegnamento giurisprudenziale, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest'ultima come cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva di rapporti di lavoro già in atto (ex plurimis, Cass. civ., Sez. un., 29 luglio 2016, n. 15820; 17 dicembre 2018, n. 32624; C.d.S., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178; Sez. III, 5 febbraio 2016, n. 462; Sez. V, 14 aprile 2022, n. 2833).

Ritenuto che, conformemente all'eccezione sollevata dalla difesa dell'amministrazione, vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta a norma dell'art. 11 c.p.a.

Ritenuto di compensare le spese di giudizio, stante la definizione in rito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.