Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-quater
Sentenza 28 settembre 2022, n. 12272
Presidente: Scala - Estensore: Bignami
FATTO E DIRITTO
Considerato che la ricorrente impugna la nota indicata in epigrafe, con la quale la Città metropolitana di Roma Capitale ha deliberato di non stipulare con la prima contratto di locazione passiva, avente ad oggetto l'acquisizione in godimento di immobile sito in Roma, via Cola di Rienzo n. 140, da destinare a sede scolastica;
che parte ricorrente chiede l'annullamento della nota per violazione di legge ed eccesso di potere, con domanda di risarcimento del danno;
che, all'esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa in forma semplificata;
che è fondata l'eccezione di carenza di giurisdizione avanzata dalla parte resistente, a favore dell'A.G.O.;
che, infatti, la fattispecie è sovrapponibile a quella decisa da Cass., Sez. un., n. 14185 del 2015, sulla base del seguente principio di diritto: "la pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, una A.S.L. per il reperimento di locali da adibire a distretto sanitario territoriale) agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi. Ne consegue che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario";
che, pertanto, va declinata la giurisdizione a favore del giudice ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di legge;
che le spese, in ragione della relativa novità della questione, restano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'A.G.O., avanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di legge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.