Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 14 ottobre 2022, n. 419

Presidente: Settesoldi - Estensore: Ricci

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la ricorrente, dipendente dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, domanda l'annullamento del provvedimento di sospensione dall'albo dell'Ordine dei Chimici e Fisici del Friuli-Venezia Giulia, per inadempimento dell'obbligo vaccinale (art. 4 del d.l. 44 del 2021), con i relativi atti presupposti.

Considerato che - come rappresentato dal Collegio nel corso dell'udienza in camera di consiglio - le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel risolvere il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, hanno individuato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario (Cass. civ., Sez. un., ord. 29 settembre 2022, n. 28429).

Rilevato, infatti, che secondo le Sezioni unite tali controversie involgono direttamente una posizione di diritto soggettivo (il "diritto all'esercizio di una attività professionale regolamentata"), non intermediata dal potere amministrativo, ma soggetta a limiti e condizioni previsti esaustivamente dalla legge ["È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e - soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell'azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico"].

Ritenuto che si debba dare seguito al menzionato orientamento, abbandonando quello espresso in precedenza da questo Tribunale (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 10 settembre 2021, n. 261) e dal Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5014; 3 ottobre 2022, n. 8434), in forza del ruolo di giudice regolatore della giurisdizione spettante alla Corte di cassazione (art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e art. 111, ultimo comma, Cost.).

Ritenuto, quindi, che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario territorialmente competente, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del c.p.a.

Ritenuto, pertanto, di definire il giudizio anche nel merito ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese attesa la mancata costituzione dell'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e agli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.