Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II-quater
Sentenza 14 ottobre 2022, n. 13124
Presidente: Scala - Estensore: di Nezza
Rilevato:
- che con ricorso straordinario notificato al Ministero dell'economia e delle finanze (a mezzo pec) il 28 febbraio 2022 e alla prof.ssa Eleonora C. (con atto spedito per la notificazione) il 10 marzo 2022, trasposto innanzi a questo Tribunale a seguito di opposizione della sig.ra Vittoria C. "quale unica erede legittima della sorella Eleonora" con atto notificato e depositato l'1 luglio 2022, l'avv. Gerardo Carriero, prospettando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, ha chiesto l'annullamento: i) del provvedimento del 15 giugno 2021, con cui la direzione regionale di Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio ha disposto, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela possessoria, lo sgombero dell'immobile denominato "torre Alto Lido", sito nel Comune di Sannicola; ii) delle determinazioni del 29 ottobre e del 18 novembre 2021, con cui la stessa amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico e l'istanza di annullamento in autotutela proposti avverso il primo atto;
- che l'amministrazione, costituitasi in resistenza, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'incompetenza territoriale del T.A.R. Lazio nonché la tardività e l'inammissibilità del ricorso e ha instato comunque per la reiezione dell'impugnativa nel merito;
- che si è altresì costituita in giudizio la sig.ra Vittoria C., la quale ha addotto elementi a sostegno della posizione illustrata dal ricorrente;
- che all'odierna camera di consiglio - fissata per la trattazione dell'istanza cautelare e in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria (anche sul profilo di possibile inammissibilità dell'opposizione rilevato d'ufficio e indicato alle parti nella camera di consiglio del 27 luglio 2022) - il giudizio è stato trattenuto in decisione, previo avviso sulla possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Considerato:
- che ai sensi dell'art. 48, comma 3, c.p.a. "Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria";
- che l'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 ("Opposizione dei controinteressati") consente l'esercizio della facoltà di trasposizione "in sede giurisdizionale" del ricorso straordinario ai soli controinteressati, oltre che ai resistenti quando siano enti pubblici diversi dallo Stato (giusta Corte cost., sent. n. 148/1982);
- che per controinteressato s'intende, com'è noto, "il soggetto, contemplato nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente"; in particolare, "nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in forse dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa" (C.d.S., Sez. V, 15 giugno 2022, n. 4891);
- che del tutto diversa (e anzi antitetica a quella del controinteressato) è la posizione del cointeressato, al quale deve ritenersi preclusa la facoltà di chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario; ciò alla stregua del condivisibile orientamento secondo cui "la sua richiesta, se avanzata dopo lo spirare del termine di impugnazione, potrebbe costituire un espediente per eludere quest'ultimo, mentre, se avanzata prima, non avrebbe senso, dato che il principio di alternatività non opera allorquando i due tipi di gravame siano proposti da soggetti diversi"; il cointeressato non può cioè "essere surrettiziamente rimesso in termini", per il tramite della proposizione di un atto, come l'opposizione, "con il quale si manifesterebbe una facoltà di accesso al Giudice amministrativo di primo grado già, per così dire, consumatasi per effetto dell'inerte contegno tenuto ab initio" (v. T.A.R. Campania, Sez. I, 10 luglio 2020, n. 3033, cui si rinvia ai sensi dell'art. 74 c.p.a.);
- che non pare, a oggi, consolidato l'opposto indirizzo invocato dalla parte ricorrente (mem. 6 ottobre 2022; in C.d.S., Ad. plen., 6 maggio 2013, n. 9, come ancor prima in Cass. civ., Sez. un., 19 dicembre 2012, n. 23464, il richiamo alla "generalizzazione della facoltà di opposizione", che discenderebbe dall'entrata in vigore della nuova disciplina dell'istituto dettata dall'art. 48 c.p.a., è infatti utilizzato come argomento a sostegno della tesi della "natura sostanzialmente giurisdizionale" del ricorso straordinario, mentre in C.d.S., Sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882, si fa cenno a tale questione interpretativa per giustificare l'ammissibilità dell'intervento in giudizio del cointeressato).
Considerato con riferimento al caso di specie:
- che non si ravvisano elementi per riconoscere in capo alla sig.ra Eleonora C. (o alla sua succeditrice) la qualità di parte controinteressata;
- che la medesima sig.ra C. - quale dante causa (v. atto di donazione del 6 settembre 2018; all. 10-6 ric.) del ricorrente e al contempo destinataria dell'ordinanza di rilascio n. 12318 del 15 giugno 2021 (parimenti impugnata dal ricorrente e rispetto alla quale la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva; cfr. mem. 31 luglio 2022, pag. 5) - risulta al contrario essere una parte cointeressata (come emerge soprattutto dall'ordinanza appena citata, cfr. all. 21-8 amm., il cui contenuto coincide con quello dell'analogo atto indirizzato al ricorrente, prot. 12321, sempre del 15 giugno 2021; all. 20-7 amm.; del resto, le difese spiegate in giudizio dalla sig.ra C. sono pienamente in linea con quelle dello stesso ricorrente; cfr. mem. 23 agosto 2022);
- che va pertanto rilevata l'inammissibilità dell'atto di opposizione della sig.ra C. e, conseguentemente, della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, donde la necessità di disporre la restituzione degli atti di causa al Ministero competente per la prosecuzione della trattazione in sede straordinaria ai sensi del menzionato art. 48, comma 3, c.p.a. (impregiudicate le eventuali statuizioni che potranno essere adottate in tale sede anche con riferimento alle restanti eccezioni della difesa erariale);
- che, per il peculiare caso di specie, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. II-quater, definitivamente pronunciando, dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, dispone ai sensi dell'art. 48, comma 3, c.p.a. la restituzione del fascicolo al Ministero competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione è stata annullata con rinvio, ex art. 105, comma 1, c.p.a., da Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 5 luglio 2023, n. 6577.