Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30962

Presidente: Manna - Relatore: Rossetti

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2015 Francesco B. e Fernanda P. (la quale verrà a mancare in corso di causa, e la cui posizione processuale sarà coltivata dall'erede Francesco B.) convennero dinanzi al Tribunale di Perugia l'amministrazione comunale della medesima città, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

A fondamento della domanda esposero che:

- la Regione Umbria aveva approvato una legge che stanziava fondi a favore dei Comuni, da destinare ai privati che avessero attuato programmi di restauro e riqualificazione degli immobili;

- la legge regionale, e la delibera della Giunta regionale emanata in attuazione di essa, prevedevano che i suddetti fondi sarebbero stati erogati ai comuni, e da questi girati ai privati, all'esito di un iter così riassumibile: i Comuni avrebbero dovuto approntare piani di intervento per aree omogenee, intesi a conseguire gli obiettivi fissati dalla Regione (integrazione sociale, reinsediamento delle famiglie nei centri storici, eliminazione del degrado, edilizia sociale); avrebbero quindi dovuto pubblicare un bando e raccogliere le domande di contributo; la Regione infine avrebbe vagliato e approvato i piani predisposti dai Comuni;

- gli attori, proprietari di un immobile nel territorio del Comune di Perugia, avevano formulato domanda di ammissione al contributo, domanda che il Comune approvò ed inserì - insieme a tutte le altre domande - nel "piano di intervento" previsto dalla legge regionale, che poi trasmise alla Regione;

- la Regione Umbria, tuttavia, con delibera di Giunta n. 2325 del 27 dicembre 2007 non approvò in parte qua il piano di interventi messo a punto dal Comune di Perugia, rilevando che esso era disorganico ed in sostanza eludeva gli scopi al cui conseguimento la legge regionale aveva subordinato l'erogazione del contributo;

- in conseguenza della bocciatura del piano di interventi predisposto dal Comune di Perugia, gli attori avevano perduto il finanziamento regionale, e di conseguenza avevano dovuto ricorrere al credito bancario, sostenendone i relativi maggiori oneri, per portare a termine i lavori di restauro del proprio immobile, ormai già avviati.

2. Il Comune di Perugia si costituì eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale di Perugia, con sentenza 4 ottobre 2016, n. 2237, declinò la propria giurisdizione a favore di quella del giudice amministrativo.

Ritenne il Tribunale che la domanda avesse ad oggetto "il risarcimento del danno derivante dalla mancata concessione di un contributo pubblico"; che la concessione di tale contributo è riservata dalla legge alla discrezionalità dell'amministrazione regionale; che di conseguenza, a fronte di tale discrezionalità, gli attori non vantavano alcun diritto soggettivo all'erogazione del finanziamento.

3. Riassunta la causa nel 2017 a cura degli originari attori dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, quest'ultimo, con ordinanza 23 febbraio 2022, n. 94, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

Ha osservato il T.A.R., nella suddetta ordinanza, che nel caso di specie gli attori ascrivono il danno di cui chiedono il risarcimento non al rigetto della domanda di finanziamento da parte dell'amministrazione regionale (rigetto la cui legittimità non è messa in discussione), ma alla imperizia con cui il Comune di Perugia aveva predisposto il piano di interventi da sottoporre alla Regione: imperizia che, impedendo l'approvazione del piano, ha comportato di conseguenza la perdita del finanziamento che gli attori avrebbero altrimenti conseguito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La giurisdizione sulla domanda come proposta dagli originari attori spetta al giudice ordinario.

Gli attori infatti non si dolgono né della illegittimità del provvedimento adottato dalla Giunta regionale che ha negato il finanziamento; né della illegittimità formale del piano di interventi predisposto dal Comune di Perugia, e nel quale era inserito il loro intervento di ristrutturazione con la connessa richiesta di finanziamento.

La prospettazione attorea è ben diversa, e può così riassumersi:

a) la concessione dei contributi regionali era subordinata alla predisposizione, da parte dei Comuni, di piani di intervento che avessero determinati requisiti quanto a contenuti e finalità;

b) il Comune di Perugia ha predisposto, per imperizia o negligenza, un piano di interventi che non rispondeva alle caratteristiche cui la Regione subordinava la concessione del finanziamento;

c) in conseguenza della inadeguatezza del piano predisposto dal Comune, la Regione ha negato un finanziamento che, a fronte di un piano di interventi altrimenti redatto, sarebbe stato accolto.

1.1. Gli attori, dunque, hanno allegato in punto di fatto che avrebbero avuto un diritto (di credito) nei confronti dell'amministrazione regionale, e che questo diritto è andato perduto a causa dell'imperizia con cui il Comune di Perugia ha inoltrato alla Regione la richiesta di erogazione dei finanziamenti.

Una prospettazione di questo tipo costituisce una ordinaria ipotesi di azione di risarcimento del danno (aquiliano) da lucro cessante futuro, ex art. 1223 c.c., danno causato - in tesi - non già da un provvedimento amministrativo illegittimo, ma da una condotta tecnicamente imperita.

Una domanda, dunque, che ha ad oggetto un diritto (al risarcimento del danno) causato da una condotta e non da un provvedimento illegittimo, e che viene fondata sulla violazione, da parte dell'amministrazione, del precetto del neminem laedere, in quanto tale devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;

- cassa la sentenza declinatoria della giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 4 ottobre 2016, n. 2237.