Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 2 novembre 2022, n. 1905

Presidente: Iannini - Estensore: Bucca

FATTO

Con sentenza n. 482 del 18 gennaio 2019, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dalle sig.re Maria C. e Fernanda D., proprietarie di immobili adibiti a civile abitazione, siti nel Comune di Petrizzi, in Via Roma, rispettivamente ai numeri civici 95 e 91, annullando il permesso a costruire in sanatoria n. 8/2013, rilasciato al sig. Vito Ci. in relazione ai lavori di sopraelevazione del prospicente fabbricato, sito nel Comune di Petrizzi, in Via Roma n. 12.

Con sentenza n. 4888 del 3 agosto 2020, lo stesso Consiglio di Stato ha accertato che il Comune di Petrizzi, in ottemperanza alla sentenza n. 482/2019, ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. 8/2013 ed ha ingiunto la demolizione delle opere abusive, con ordinanza n. 62 del 2019.

Con atto di diffida, inoltrato a mezzo pec in data 1° aprile 2021 al Comune di Petrizzi e alla Prefettura di Catanzaro (e reiterato in data 6 agosto 2021), le sig.re Maria C. e Fernanda D. hanno sollecitato l'Amministrazione in merito l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. 62/2019.

A fronte dell'inerzia delle Amministrazioni, le sig.re C. e D. hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo che sia accertato il silenzio-inadempimento del Comune di Petrizzi e della Prefettura di Catanzaro in relazione alla richiesta di dare corso a tutte le attività necessarie ad eseguire l'ordinanza di demolizione n. 62/2019 (a tal fine, potendo l'Amministrazione o rimuovere materialmente le opere abusive o, sussistendo ragioni di pubblico interesse, disporne il mantenimento al patrimonio comunale, sì da sottrarle all'utilizzo degli autori dell'abuso).

Le ricorrenti hanno formulato, altresì, domanda di risarcimento del danno per l'omesso esercizio del potere.

Con memoria del 21 ottobre 2022, si è costituito in giudizio l'U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, chiedendo la sua estromissione dal giudizio, ritenendo competente a provvedere il Comune di Petrizzi.

Il Comune di Petrizzi e il sig. Vito Ci., benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2022, previa rinuncia alla domanda risarcitoria da parte delle ricorrenti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla Prefettura di Catanzaro.

Invero, l'art. 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - come novellato dall'art. 10-bis, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 - dispone che "In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".

Trattandosi di una norma applicabile esclusivamente alla fase materiale demolitoria, deve ritenersi che la competenza ad emanare i propedeutici atti amministrativi permanga in capo al Comune (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 2 novembre 2021, n. 6868).

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ha risolto positivamente la questione della configurabilità del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., a fronte dell'omesso esercizio del potere/dovere in capo all'Amministrazione di adottare gli atti necessari al ripristino dello stato dei luoghi, pur intrecciandosi nella fase procedimentale successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 attività provvedimentali e attività di carattere materiale volte a dare concreta esecuzione all'ordine del ripristino dei luoghi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 18 maggio 2021, n. 3309; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 marzo 2021, n. 803; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22 marzo 2021, n. 897; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 5 ottobre 2020, n. 355; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 27 maggio 2020, n. 2019; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 aprile 2020, n. 822).

Nel caso in esame, è emerso che il Comune non ha né dato esecuzione materiale all'ordinanza di demolizione n. 62/2019, né adottato gli atti amministrativi vincolati conseguenti all'accertata inottemperanza da parte del destinatario dell'ordine, tra cui - in primis - l'atto di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 (atto ricognitivo dell'effetto ex lege, che risulta però necessario per l'immissione in possesso e la relativa trascrizione dell'acquisto sui registri immobiliari).

In conseguenza, il ricorso deve essere accolto, condannando il Comune a portare a termine il procedimento sanzionatorio ex art. 31 del d.P.R. 380/2001, mediante l'adozione degli atti giuridici e materiali necessari ai fini dell'integrale esecuzione dell'ordinanza demolitoria n. 62/2019.

In alternativa alla soluzione finale della demolizione dell'edificazione abusiva, rimane ovviamente salva la possibilità contemplata dall'art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 di mantenere in situ l'opera purché sussistano prevalenti interessi pubblici di cui il Comune dia conto con delibera consiliare e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico (cfr. C.d.S., Sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1770).

È, quindi, assegnato al Comune il termine complessivo di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per concludere il procedimento.

Spirato inutilmente tale termine, in accoglimento della domanda delle ricorrenti, il Collegio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a, nomina sin da ora commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.

In caso di intervento del commissario ad acta, il suo compenso verrà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e posto a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

a) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;

b) accerta il silenzio-inadempimento del Comune di Petrizzi formatosi in relazione all'istanza di conclusione del procedimento sanzionatorio ex art. 31 del d.P.R. 380/2001, avente ad oggetto il manufatto abusivo di cui all'ordinanza di demolizione n. 62/2019;

c) ordina al Comune di Petrizzi di portare a termine tale procedimento, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;

d) nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il Prefetto di Catanzaro, il quale provvederà entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente;

e) condanna il Comune di Petrizzi al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti, che vengono liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.