Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 7 novembre 2022, n. 1089

Presidente ed Estensore: Massari

Premesso che:

- il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari alla Questura di Brescia che, con il provvedimento in epigrafe, lo rigettava sull'assunto della pericolosità sociale dell'interessato;

- avverso tale atto, notificato a mani il 3 agosto 2021, il sig. L. Jamal proponeva ricorso chiedendone l'annullamento, previa sospensione, deducendo la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998;

- l'amministrazione intimata si è costituita in resistenza instando per il rigetto del gravame;

- nell'odierna camera di consiglio, datone avviso ai difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Rilevato che:

- il ricorso non è stato depositato in formato nativo digitale, lo stesso ricorso, la procura alle liti e la relata di notifica non sono asseverate né sottoscritte digitalmente in violazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a.;

- a prescindere dalle suddette violazioni comunque sanabili in quanto mere irregolarità formali, il ricorso risulta irricevibile per essere stato notificato ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a.;

- in ogni caso il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che, ai sensi dell'art. [30 - n.d.r.], comma 6, del t.u. immigrazione, "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria";

- dunque il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 27 maggio 2022, n. 533; T.A.R. Campania, Salerno, n. 1761/2021; T.A.R. Lombardia, n. 771/2021; T.A.R. Catania, n. 2617/2021);

- in forza di quanto disposto dall'art. 11, comma 2, c.p.a. in caso di tempestiva riassunzione del ricorso dinanzi al giudice ordinario restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda;

- le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, così come prescritto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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