Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione I
Sentenza 25 novembre 2022, n. 810

Presidente: Buricelli - Estensore: Aru

1. Con il ricorso in esame la professoressa Stefania A., docente di ruolo presso l'Istituto comprensivo Satta Spano De Amicis di Cagliari, ha impugnato il "Regolamento riunioni organi collegiali e attività funzionali in modalità telematica/remoto" adottato dal Consiglio di istituto dell'ente scolastico di appartenenza il 7 luglio 2022 e pubblicato con prot. n. 0012179, del 23 agosto 2022.

2. Lamenta in particolare la ricorrente che la predetta regolamentazione scolastica sarebbe lesiva delle sue prerogative «sia come docente facente parte del collegio dei docenti, sia come insegnante, per le comunicazioni e i colloqui con i genitori degli alunni, sia come insegnante che intendesse eventualmente partecipare alle riunioni delle RSU o a qualsivoglia riunione in cui sia richiesta la presenza degli insegnanti relativamente alle "altre riunioni disciplinate dalle disposizioni normative vigenti" genericamente indicate (di modo da ricomprendere qualsiasi riunione per cui esista una normativa vigente che la preveda), all'art. 1, comma 2° del Regolamento in questione».

3. L'impugnazione, affidata a censure procedimentali e sostanziali sollevate nei confronti del provvedimento impugnato, si concludeva con la richiesta, previa sospensione, di annullamento, con vittoria delle spese di giudizio.

4. Per resistere al ricorso si è costituita l'amministrazione scolastica che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, concludendo comunque nel merito per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese.

5. All'udienza camerale del 23 novembre 2022, fissata per l'esame dell'istanza cautelare di sospensione, avvertite le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza definitiva resa in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.

6. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

7. Come noto, in forza del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 63 del d.lgs. n. 165/2001 (t.u. sul pubblico impiego), le uniche controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo t.u. (c.d. pubblico impiego privatizzato) che restano devolute alla giurisdizione amministrativa sono quelle concernenti "le procedure concorsuali" (art. 63, comma 4) ovvero quelle aventi ad oggetto comunque l'esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all'adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione, ossia quegli atti che "definiscono... le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive" (art. 2, comma 1, t.u. cit.)".

8. Sul punto è diffuso l'indirizzo giurisprudenziale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 28 novembre 2013, n. 5684; 16 gennaio 2012, n. 138; 20 dicembre 2011, n. 6705), per il quale ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato occorre distinguere tra gli atti di macro-organizzazione (concernenti come detto le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché le modalità di copertura del fabbisogno di personale), assoggettati a principi e regole pubblicistiche e affidati alla giurisdizione del giudice amministrativo, e gli atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l'organizzazione dei singoli uffici e la gestione in concreto dei rapporti di lavoro, regolati, invece, dalla disciplina privatistica.

9. Per questi ultimi resta dunque ferma la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in ragione del fatto che ogni determinazione organizzativa degli uffici e ogni misura inerente alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (cfr. art. 5, comma 2, t.u.), cui si frappongono i diritti soggettivi del lavoratore.

10. Orbene, non vi è dubbio che il regolamento impugnato nella presente controversia, con il quale si disciplinano, come detto, le riunioni degli organi collegiali e attività funzionali in modalità telematica/da remoto dell'Istituto comprensivo Satta Spano De Amicis di Cagliari, configuri - anche alla luce dell'orientamento sopra riportato - un atto di micro-organizzazione, adottato nell'esercizio di poteri privatistici dall'ente scolastico, e si collochi "al di sotto della soglia" di configurazione degli uffici pubblici sotto il profilo organizzativo, con una incidenza diretta, quindi, sulla gestione concreta del rapporto di lavoro.

11. Quanto sopra, del resto, è confermato dallo stesso tenore dell'atto impugnatorio, che a ben vedere lamenta la (ritenuta) violazione di diritti soggettivi del lavoratore derivanti dai CCNL vigenti o dalla legge stessa di settore.

12. Restano dunque insussistenti i presupposti sopra ricordati per radicare la giurisdizione generale di legittimità del G.A., non venendo in rilievo interessi legittimi della ricorrente correlati all'adozione di determinazioni espressive di un potere pubblicistico di macro-organizzazione, così come sopra delineato.

13. In conclusione, per le considerazioni svolte, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii (cfr. Cass. civ., Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109; Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77; C.d.S., Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6539), recepito dal legislatore e disciplinato dall'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, e codificato nel codice del processo amministrativo all'art. 11, il quale consente che, allorquando il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione, affermando quella di altro giudice, "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

14. Sussistono nondimeno ragioni eccezionali, avuto riguardo anche alla natura della controversia, per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro come giudice munito di giurisdizione sulla presente controversia e, per l'effetto, rimette le parti davanti al giudice ordinario medesimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

R. Garofoli

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