Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 1° dicembre 2022, n. 485

Presidente: Passoni - Estensore: Ianigro

PREMESSO

che con il presente ricorso risulta impugnato il provvedimento prot. n. 15459 del 25 agosto 2022 di approvazione definitiva delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze delle Province di Chieti e Pescara valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, unitamente alla G.P.S. di Pescara di seconda fascia per la copertura di posti comuni nella classe di concorso A030, della G.P.S. incrociata di Pescara, seconda fascia, per la copertura di posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado nella parte in cui al ricorrente non è stato computato il punteggio per il servizio di insegnamento prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

che l'amministrazione si è costituita per opporsi al ricorso;

che alla camera di consiglio dell'11 novembre 2022 fissata per la discussione dell'istanza cautelare è stato dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a. della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata sul rilievo di un probabile difetto di giurisdizione.

CONSIDERATO

che il ricorso esula dalla giurisdizione del T.A.R. e deve essere devoluto alla giurisdizione del Giudice ordinario poiché il petitum sostanziale dedotto in giudizio è costituito dalla pretesa del docente alla corretta attribuzione del punteggio in graduatoria per cui, sulla scorta dell'indirizzo espresso dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2011, in presenza di doglianze attinenti a meccanismi di attribuzione dei punteggi sulla base di criteri predeterminati dalla legge, non residuano spazi di valutazione discrezionale per la loro applicazione, nemmeno nella fase della rettifica ad opera degli Uffici Scolastici Provinciali dei punteggi assegnati dal sistema informativo in base alle dichiarazioni fornite dai candidati;

che, come chiarito dalla sentenza C.d.S. n. 5545 del 17 settembre 2021, per l'inserimento nelle G.P.S. "non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, ma tale inserimento è asetticamente predeterminato dall'o.m. 60/2020 all'esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato";

che la disposizione del 4º comma dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la p.a. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica (cfr. Cass. civ., Sez. un., 28 maggio 2007, n. 12348);

che, quindi, la controversia involge "poteri" che sono riconducibili ai poteri di gestione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro pubblico (cfr. C.d.S., 3 marzo 2022, n. 1543);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti (quello alla corretta determinazione del punteggio nelle classi di concorso) per i quali è competente il Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione ai sensi e termini di cui all'art. 11 c.p.a.;

che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con onere di riassunzione nel termine di tre mesi di cui al comma 2 dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.