Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 5 dicembre 2022, n. 1040
Presidente: Caruso - Estensore: Vitali
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società S.I.R.A.M. s.p.a. espone: di essersi classificata seconda, alle spalle del R.T.I. costituito tra la capogruppo mandataria Iren Smart Solution s.p.a. e le mandanti Rekeep, L'Operosa ed Europam, nella gara relativa all'aggiudicazione del lotto n. 2 (concernente la A.S.L. n. 3 e l'Ospedale Evangelico Internazionale) del servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli impianti delle strutture sanitarie liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie per un periodo di 120 mesi, servizio di cui era il gestore uscente; che, a seguito della aggiudicazione, il 3 marzo 2022 veniva concluso tra Siram, il R.T.I. Iren e le competenti associazioni sindacali l'accordo inerente il passaggio dei lavoratori coinvolti dal cambio di gestione, poi avvenuto il 16 marzo 2022; che, in tale contesto, Iren avrebbe posto in essere una serie di condotte finalizzate a sottrarre alla ricorrente, gestore uscente, un numero consistente di personale specializzato - in tesi ben superiore a quello interessato dalla clausola sociale stipulata tra le parti - con l'effetto di compromettere la operatività di Siram nel territorio ligure; che, pertanto, è sorto in capo alla ricorrente il ragionevole dubbio che tale comportamento potesse imputarsi all'assenza, nell'organico dell'aggiudicataria, della disponibilità del personale operativo offerto in sede di gara in via migliorativa rispetto all'organico minimo richiesto dal disciplinare di gara, e ciò, viepiù, in considerazione dell'aggiudicazione ad Iren di tre lotti; che, pertanto, in data 7 aprile 2022 inoltrava alla A.S.L. n. 3 e all'O.E.I. una articolata nota, dove, dopo aver segnalato quella che Siram riteneva una impropria condotta tenuta da Iren Smart Solutions, sollecitava le Amministrazioni in indirizzo alla necessaria e doverosa verifica della corretta esecuzione del contratto stipulato con il R.T.I. aggiudicatario e, in particolare, a dar corso all'esercizio dell'attività di controllo dell'effettiva sussistenza in capo a quest'ultimo del requisito dell'organico di personale previsto dall'art. 7.3.5 della lex specialis, cumulativamente offerto per i lotti nn. 1, 2 e 5, evidenziando che, nell'eventualità in cui fosse stata accertata l'assenza di tale requisito, si sarebbe dovuto procedere alla risoluzione del contratto; che, non intervenendo alcun riscontro alla suddetta nota, con pec del 14 giugno 2022 formulava una istanza di accesso agli atti concernente: a) la corrispondenza e/o gli atti di interlocuzione eventualmente intervenuti a seguito del precedente invito a provvedere con l'aggiudicataria R.T.I. Iren Smart Solutions s.p.a.; b) tutto quanto presente agli atti circa l'effettuazione e l'esito delle verifiche medio tempore svolte relativamente all'effettiva sussistenza in capo all'aggiudicataria del requisito dell'organico di personale previsto dall'art. 7.3.5 della lex specialis come offerto per i lotti nn. 1, 2 e 5, nonché all'attuale presenza del personale necessario per rendere il servizio affidato.
Nella perdurante inerzia della A.S.L. n. 3, agisce per l'esibizione e l'estrazione di copia degli atti richiesti, deducendo: Violazione dell'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione degli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241. Carenza assoluta di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l'I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino, l'Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 e Iren Smart Solutions s.p.a.
Nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.
Il ricorso è inammissibile, sotto due concorrenti profili.
Innanzitutto, perché Siram non ha impugnato, nei termini di cui all'art. 116 c.p.a., il silenzio formatosi sulla precedente istanza di accesso presentata dal legale di Siram - dichiaratamente, in nome e per conto della stessa - in data 7 aprile 2022, istanza che conteneva espressamente, oltre all'invito a porre in essere l'attività di controllo circa la sussistenza in capo ad Iren del requisito di capacità tecnica e professionale concernente l'organico professionale di cui all'art. 7.3.5 del disciplinare di gara, la richiesta di conoscerne gli esiti, da comunicarsi "entro i normali trenta giorni di legge" (doc. 4 delle produzioni 10 agosto 2022 di parte attrice).
Difatti, dalla natura impugnatoria del giudizio per l'accesso ai documenti amministrativi consegue che "in presenza di un diniego di un'istanza di accesso agli atti, l'interessato non può ripetere semplicemente l'istanza, con la reiterazione all'infinito dell'affare e la violazione del termine processuale perentorio, ma deve notificare il gravame a pena di decadenza" (T.A.R. Liguria, I, 25 gennaio 2021, n. 65; T.A.R. Abruzzo, I, 15 giugno 2020, n. 225).
Secondariamente - e soprattutto - perché, a seguito della successiva istanza 14 giugno 2022 trasmessa da Siram alla Regione Liguria, all'Ospedale San Martino, alla A.S.L. 3, ad Alisa e ad IRE s.p.a., la Regione Liguria, subentrata ad Alisa, in forza della l.r. n. 2/2021, nei rapporti attivi e passivi concernenti le procedure di gara, ha risposto alla richiesta di accesso della ricorrente con la nota del 15 giugno 2022 (doc. 2 delle produzioni 28 ottobre 2022 della A.S.L. n. 3), con cui non solo ha dichiarato la sussistenza dei requisiti in capo all'esecutrice del contratto, sottolineando che "le strutture destinatarie delle prestazioni" non hanno lamentato disservizi dovuti a carenze di personale in capo a Iren, ma ha finanche rimesso in allegato gli atti relativi alla verifica espletata, ovvero la nota di Iren del 20 aprile 2002, concernente il personale in organico a ciascuno ed a tutti gli operatori economici del R.T.I. Iren Smart Solutions s.p.a., personale che risulta in misura di gran lunga eccedente il requisito minimo di cui al punto 7.3.5 del disciplinare di gara.
Ove la ricorrente avesse ritenuto la nota in questione non integralmente satisfattiva del suo interesse all'accesso, avrebbe dunque dovuto a sua volta impugnarla nel prescritto termine di trenta giorni.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, IVA e CPA, nei confronti della A.S.L. n. 3 e della società Iren Smart Solution s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.