Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 23 gennaio 2023, n. 208
Presidente: Bignami - Estensore: Cozzi
Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Milano ha disposto l'esclusione del signor Paolo I. - dipendente a tempo determinato dello stesso Comune con la qualifica di Funzionario dei Servizi Formativi - dalla procedura di stabilizzazione di cui all'avviso D1 IDSF-S 2022 del 20 luglio 2022.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 17 gennaio 2023.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Ritiene il Collegio che, per le ragioni di seguito esposte, così come eccepito d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
In proposito si osserva che, come noto, l'art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse quelle concernenti l'assunzione. In base al quarto comma dello stesso art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, restano devolute al giudice amministrativo esclusivamente le controversie in materia concorsuale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale si è uniformata la Sezione, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso.
Ciò precisato, si deve osservare che, come anticipato, il ricorso in esame, sicuramente vertente in materia di pubblico impiego, riguarda l'atto di esclusione da una procedura di stabilizzazione del personale precario indetta ai sensi dell'art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 75 del 2017 il quale, al fine di superare il fenomeno del precariato, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 124 del 2015, sia stato reclutato con procedure concorsuali, ed abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni.
Per quanto concerne la natura di queste procedure, la giurisprudenza ha chiarito che trattasi di procedure non concorsuali, e ciò in quanto esse non presuppongono una valutazione comparativa dei candidati finalizzata all'individuazione di quelli che dimostrano maggiore capacità da inserire in una graduatoria di merito al vertice della quale si collocano i vincitori, ma consistono nella semplice verifica della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge in capo ai dipendenti per i quali è prevista la stabilizzazione, senza quindi esercizio di alcun pubblico potere. Si tratta pertanto di un percorso assunzionale diverso dal pubblico concorso, nell'ambito del quale la pubblica amministrazione attualizza la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, esercitando la facoltà di dar luogo alla stabilizzazione.
Per queste ragioni, la stessa giurisprudenza ritiene che, alla fattispecie in esame, non si applichi il quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma il terzo comma dello stesso articolo il quale, come detto, attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse quelle concernenti l'assunzione (Cass. civ., Sez. un., 21 dicembre 2021, n. 40953; C.d.S., Sez. III, 15 giugno 2020, n. 3801; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 ottobre 2022, n. 2795).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nelle forme e nel termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua come giudice fornito di giurisdizione sulla controversia in esame il giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di rito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.