Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 8 febbraio 2023, n. 1423
Presidente: Forlenza - Estensore: Frigida
FATTO E DIRITTO
1. Il signor Fabrizio Pignalberi, nella qualità di candidato alla Presidenza della Regione Lazio nelle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023, ha interposto, in proprio e senza l'ausilio di un difensore, appello avverso la sentenza n. 2036 del 6 febbraio 2023, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. II-bis, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 1673 del 2023 da egli proposto contro il provvedimento emesso dall'Ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte d'appello di Roma in data 30 gennaio 2023 con cui è stata disposta l'esclusione della sua candidatura e il provvedimento dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Frosinone recante l'esclusione della lista "Pignalberi Presidente".
2. All'udienza pubblica elettorale speciale dell'8 febbraio 2023 è stato depositato originale cartaceo di procura speciale conferita, per la difesa in udienza, dall'appellante all'avvocato Bernardino Sisti, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, il quale pertanto è stato ammesso alla discussione nonostante l'assenza di un formale deposito telematico della predetta procura, in ragione della peculiarità e celerità del rito elettorale sull'ammissione delle liste e nel rispetto della pienezza del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
2.1. Il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha dato avvertimento all'avvocato presente in udienza del possibile profilo d'inammissibilità dell'appello siccome veicolato in difetto del patrocinio di un avvocato abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2.2. La causa è stata trattenuta in decisione alla medesima udienza.
3. In via pregiudiziale, il Collegio rileva d'ufficio l'inammissibilità dell'appello, siccome proposto dalla parte personalmente e, pertanto, in difetto del patrocinio di un avvocato abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori, come prescritto dall'art. 22, comma 2, del codice del processo amministrativo. Né peraltro la parte ha dimostrato di possedere la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso una giurisdizione superiore.
Va altresì precisato che la successiva costituzione di un difensore è valevole soltanto ai fini della difesa in udienza (come tra l'altro risultante dallo stesso tenore della procura) e comunque, a prescindere dalla sua concreta formulazione, non può in alcun modo e giammai sanare la radicale iniziale inammissibilità dell'atto introduttivo.
In proposito si osserva che l'art. 95, comma 6, c.p.a., espressamente e univocamente statuisce che «Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1», il quale, a sua volta, in combinato disposto con l'art. 22, comma 1, del medesimo codice, prevede la possibilità per le parti di difendersi personalmente nei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
In sostanza, il citato art. 95, comma 6, esprime in via diretta e recisa quanto già logicamente inferibile da un'attenta lettura degli artt. 22 e 23.
Ne discende che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l'art. 23, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (cfr., ex aliis, C.d.S., Sez. III, sentt. 7 settembre 2020, n. 5402, 3 febbraio 2020, n. 1127, 2 maggio 2019, n. 2849, e 29 maggio 2018, n. 3232; Sez. V, sentt. 5 dicembre 2014, n. 6015, 31 ottobre 2013, nn. 5244 e 5245, e 16 febbraio 2011, n. 999).
Va anche escluso che l'impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito, giacché, «ai sensi dell'art. 24, comma 2, Cost., l'inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa "personale" devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge» (C.d.S., Sez. IV, sent. 28 febbraio 2012, n. 1162; Sez. III, sent. 29 maggio 2018, n. 3232).
Inoltre «tale assetto nemmeno genera ricadute penalizzanti per l'accesso al servizio giustizia ed il concreto e pieno esercizio delle facoltà difensive anche alla luce delle regole che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti» (C.d.S., Sez. III, sent. 7 settembre 2020, n. 5402).
4. Tanto premesso, l'appello è inammissibile, in quanto privo di un requisito stabilito dalla legge per la valida introduzione del giudizio.
5. La definizione del giudizio su una questione pregiudiziale esime il Collegio da ogni ulteriore valutazione in rito e in merito.
6. Nulla va disposto circa le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione di alcuna parte diversa dall'appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1065 del 2023, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.