Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 10 marzo 2023, n. 2525

Presidente: Ungari - Estensore: Santoleri

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 6836 del 12 ottobre 2021, passata in giudicato, questa Sezione ha accolto l'appello proposto dalla società Peoplemover Service s.r.l. avverso la sentenza del T.A.R. Liguria n. 134/2021, disponendo la compensazione delle spese relative al doppio grado di giudizio.

Il dispositivo della sentenza di appello non reca la statuizione relativa all'obbligo di rimborso, da parte della soccombente, del contributo unificato di euro 3.000,00 in favore della parte appellante, così come previsto dalla legge (art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2022 [recte: 2002 - n.d.r.]), e come riconosciuto dalla giurisprudenza.

La società ricorrente ha chiesto, con comunicazioni a mezzo p.e.c. del 22 dicembre 2021 e 17 febbraio 2022, alla società Traffic s.r.l., in quanto parte soccombente, di provvedere al rimborso dell'importo di euro 3.000,00 (pagato regolarmente dalla parte istante, come risulta dalla quietanza di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate il 24 marzo 2021, prot. n. B0310401600240321, versata in atti).

Tali richieste sono rimaste insoddisfatte.

2. La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso in ottemperanza chiedendo di ordinare alla società Traffic s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale parte soccombente, di pagare a favore della Peoplemover Service s.r.l. l'importo di euro 3.000,00, a titolo di rifusione del contributo unificato, versato per l'introduzione del giudizio r.g. n. 2839/2021, in forza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6836/2021, pubblicata in data 12 ottobre 2021, passata in cosa giudicata, con vittoria di spese e competenze, ai sensi del d.m. n. 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito.

2.1. La parte intimata non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto.

5. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis, l'importo del contributo unificato (per le spese degli atti giudiziari) va rimborsato alla parte vittoriosa (che lo ha corrisposto) ed è posto «in ogni caso a carico della parte soccombente» come obbligo ex lege, cioè a prescindere dalla presenza della esplicita statuizione nella sentenza, che ha deciso la causa, e dalla eventuale statuizione di compensazione delle altre spese di giudizio.

In particolare, il suddetto art. 13, comma 6-bis, dispone che l'onere del pagamento dei suddetti contributi sia posto a carico della parte soccombente "in ogni caso", cioè (prosegue la norma) "anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio".

Al riguardo, è unanime la giurisprudenza (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 18 marzo 2011, n. 1657; Sez. VI, 21 novembre 2017, n. 5408) nel ritenere che il legislatore con l'espressione "in ogni caso", da un lato, si riferisce alla circostanza che l'obbligo del rimborso a carico del soccombente deriva direttamente ed automaticamente dalla legge, per cui, sul punto, non è necessario l'inserimento di una specifica statuizione della sentenza, mentre, dall'altro, stabilisce, altresì, che tale obbligo sussiste in capo alla parte soccombente anche quando questa non abbia resistito alla chiamata in giudizio (cioè non si sia costituita) oppure quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

6. Nel caso di specie, con la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, la Sezione ha accolto il ricorso della società Peoplemover Service s.r.l. respingendo quello di primo grado proposto dalla società Traffic s.r.l. Al contempo, ha compensato tra le parti le spese del doppio grado di giudizio senza statuire in merito al rimborso del contributo unificato: nondimeno, trattandosi di un obbligo ex lege, gravante nei confronti della parte soccombente Traffic s.r.l., va ordinato a quest'ultima di provvedere al rimborso del contributo unificato in favore della società Peoplemover Service s.r.l.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina alla società Traffic s.r.l. di provvedere al rimborso del contributo unificato di euro 3.000,00 pagato dalla società Peoplemover Service s.r.l. per l'introduzione del giudizio RG n. 2839/2021, in forza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6836/2021, pubblicata il 12 ottobre 2021, passata in giudicato.

Condanna la società Traffic s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della società Peoplemover Service s.r.l., che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore costituito.