Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 30 marzo 2023, n. 295

Presidente: Prosperi - Estensore: Malanetto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente ha adito l'intestato T.A.R. per l'accertamento del silenzio serbato dall'amministrazione in relazione alla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, lamentando di avere presentato detta istanza senza che, nei termini di legge, la Questura emettesse alcun provvedimento.

Ha lamentato la violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e della l. n. 241/1990 e chiesto accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato, con condanna dell'amministrazione ad emettere il provvedimento.

Con ordinanza n. 93/2023, non avendo la difesa di parte ricorrente partecipato alla fissata camera di consiglio, è stata d'ufficio posta all'attenzione delle parti la problematica della possibile inammissibilità del ricorso, non potendosi l'azione avverso il silenzio azionare in materia di diritti soggettivi.

La parte sul punto non ha svolto più alcuna difesa; ha per contro reclamato il provvedimento della commissione per il patrocinio a spese dello Stato che ha denegato l'ammissione del ricorrente al beneficio.

Quanto alla domanda proposta in giudizio, come già sottoposto al contraddittorio delle parti, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sul punto esattamente in termini si veda Cass., Sez. un., 18 gennaio 2020, n. 1390, secondo la quale:

"La controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (a seguito del silenzio dell'Amministrazione, che non aveva provveduto al rinnovo nonostante il decorso di oltre diciotto mesi dalla presentazione dell'istanza, senza fornire alcuna ragione del ritardo né chiedere alcuna integrazione documentale), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui compete solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore".

Il ricorso è pertanto inammissibile, sussistendo la giurisdizione del g.o.

Ai sensi dell'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 il patrocinio a spese dello Stato non può essere liquidato per i ricorsi dichiarati inammissibili, tanto più che la causa di inammissibilità era chiaramente prevedibile, sussistendo sul punto anche giurisprudenza del giudice del riparto; il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è dunque da respingere.

Stante la natura processuale della decisione, le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso, sussistendo la giurisdizione del g.o.; respinge il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.