Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione III
Sentenza 10 maggio 2023, n. 1073

Presidente: Russo - Estensore: Bello

FATTO E DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l'ente di appartenenza (Comune di Scafati), costituitosi in giudizio per resistere alla domanda, ha approvato la graduatoria definitiva per la progressione economica orizzontale dei dipendenti di categoria D, all'esito di apposita procedura selettiva indetta con determina n. 207 del 31 dicembre 2018, lamentandone l'illegittimità per i motivi puntualmente indicati nel ricorso introduttivo e relativi alla mancata attribuzione del punteggio desiderato.

2. All'udienza del 9 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Con ordinanza del 10 gennaio 2023, il Collegio, considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, sono emersi seri dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del g.a., trattandosi di controversia avente ad oggetto una procedura selettiva relativa ad una mera progressione orizzontale di carriera all'interno della stessa area funzionale e, dunque, riservata ai dipendenti interni, ha assegnato alle parti, a norma dell'art. 73, com[m]a 3, c.p.a., termine di giorni 30 per la presentazione di memorie vertenti su quest'unica questione, rinviando la discussione all'udienza del 4 aprile 2023.

4. Le parti non hanno presentato memorie. Alla suddetta udienza, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

5. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. in favore della cognizione del g.o. sulla presente controversia, avuto riguardo al fatto che, secondo consolidata giurisprudenza, che il Tribunale intende confermare, in merito ad una procedura selettiva, relativa ad una mera progressione orizzontale di carriera all'interno della stessa area funzionale e, dunque, riservata ai dipendenti interni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14 marzo 2019, n. 3464).

6. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 11 c.p.a. per l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice ordinario.

7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Assegna alle parti i termini di cui all'art. 11 c.p.a. per l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.