Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione I
Sentenza 21 giugno 2023, n. 444
Presidente ed Estensore: Savoia
Considerato:
che, secondo un consolidato orientamento delle Sezioni unite (cfr. ord. 27 novembre 2018, n. 30658), in materia di richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui la protezione speciale costituisce un'evoluzione normativa, sussista in capo allo straniero "un vero e proprio diritto soggettivo da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica";
che dunque i giudizi avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale rientrino, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario;
che la causa potrà essere riassunta nel termine e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.;
che le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 9, §§ 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e all'art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.