Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 8 agosto 2023, n. 24191

Presidente: D'Ascola - Relatore: Napolitano

RILEVATO CHE

All'Associazione Raggio Verde fu notificato invito al pagamento del contributo unificato per un distinto giudizio promosso dall'associazione medesima dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.

Detto invito al pagamento fu impugnato dall'ente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma, che, con sentenza n. 19378/48/14, depositata il 2 ottobre 2014, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo la natura non tributaria del contributo unificato ed indicando il giudice amministrativo quale avente cognizione sulla controversia.

Riassunto tempestivamente il giudizio dall'associazione dinanzi al TAR Lazio, instaurato il contraddittorio, si costituì l'Amministrazione, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

Invitate dal giudice amministrativo le parti ad interloquire sul possibile difetto di giurisdizione di quest'ultimo, l'associazione rinunciò alla domanda cautelare proposta di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Il TAR Lazio, con ordinanza n. 8270/2022, depositata il 21 giugno 2022, sollevò, quindi, d'ufficio, conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni unite di questa Corte affinché dichiarassero la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame.

In vista dell'odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

Le parti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa fase.

CONSIDERATO CHE

1. Queste Sezioni unite hanno, da tempo, con indirizzo assolutamente univoco, affermato la natura tributaria del contributo unificato e, quindi, anche sulla base di una lettura estensiva dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la devoluzione al giudice tributario delle controversie concernenti l'impugnazione di atti che riguardino la pretesa dell'Amministrazione alla corresponsione del relativo contributo rimasto inevaso (cfr. Cass., Sez. un., 5 maggio 2011, n. 9840; Cass., Sez. un., 17 aprile 2012, n. 5994; più di recente Cass., Sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315, anche con riferimento al c.d. "raddoppio" del contributo unificato, che partecipa della medesima natura di entrata tributaria di quest'ultimo).

2. Nel solco di quest'indirizzo si è posta ancora, di recente, la sezione tributaria (già Sez. 5), di questa Corte (tra le altre, cfr. Cass. ord. 17 agosto 2021, n. 22971 e Cass. ord. 8 giugno 2022, n. 18552), disattendendo, in detta ultima pronuncia, rilevandone la manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, prospettata in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., «atteso che - sebbene tale contributo possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari - ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari».

3. Va, in questa sede, assicurata ulteriore continuità a detto consolidato indirizzo, affermando, pertanto che la controversia in oggetto deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

4. Nulla va disposto riguardo alle spese.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario.