Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III stralcio
Sentenza 5 settembre 2023, n. 13602

Presidente: Blanda - Estensore: Raganella

FATTO E DIRITTO

Oggetto del giudizio è la mancata inclusione - con correlata mancata progressione di carriera - della dott.ssa L. nell'allegato A alla delibera ART [Autorità di regolazione dei trasporti - n.d.r.] n. 90 del 27 giugno 2017, pubblicata sul sito web dell'ART, con cui sono state approvate "le progressioni di carriera del personale di ruolo dell'Autorità riferite al biennio di valutazione 2015/2016".

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come chiarito da questa Sezione con la pronuncia n. 8802/2023, «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. È anzitutto da rilevare che non risultano precedenti che hanno affrontato il tema della giurisdizione con particolare riferimento all'ART, con la conseguenza che si devono ritenere applicabili, al caso in esame, i principi generali desunti dall'art. 3, d.lgs. n. 165/2001, per il quale "in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, art. 1, e dalla L. 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e L. 10 ottobre 1990, n. 287".

L'articolo in esame individua esattamente e con precisione il personale sottratto alla giurisdizione ordinaria e il personale dell'Autorità resistente non rientra nell'ambito delle eccezioni previste da questo articolo.

In sostanza, la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, fanno eccezione a tale regola i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell'art. 3 citato, con la conseguenza che solo le controversie relative ai rapporti di lavoro delle amministrazioni elencate nell'articolo citato sono devolute alla giurisdizione amministrativa.

L'art. 133 c.p.a., nell'elencare le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevede alla lett. l): "le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui al D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, artt. 112-bis, 113 e 128-duodecies, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della L. 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 326".

In relazione all'articolo ultimo citato, le Sezioni unite hanno precisato che "Non risulta, infatti, fondata l'interpretazione dell'art. 133 citato nel senso che con esso si sia inteso sottrarre alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie lavorative del personale delle suddette autorità amministrative indipendenti, qualificando i relativi rapporti come di impiego pubblico privatizzato.

La norma processuale, lungi dal modificare la precedente normativa in tema di pubblico impiego di cui al d.lgs. 2001 citato, rispetto alla quale ha mera valenza ricognitiva, si limita a specificare che sono sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quei rapporti di impiego, stipulati dagli enti ivi indicati, che siano qualificabili di impiego privato... Le ragioni fondanti la previsione dell'art. 3 citato non sono, pertanto, venute meno con l'approvazione dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 che è norma processuale e nella quale non è ravvisabile la volontà del legislatore di ampliare le ipotesi di lavoro pubblico privatizzato fino a pervenire ad abrogare l'art. 3 del d.lgs. 165 citato" (Cass., Sez. un., 19 giugno 2018, n. 16156).

L'Autorità resistente non rientra all'interno delle pubbliche amministrazioni escluse dal disposto dell'art. 3 d.lgs. n. 165/2001 e non può farsi ricomprendere neanche nel disposto dell'art. 133 c.p.a., anche alla luce del fatto che i rapporti di lavoro sono disciplinati dalla contrattazione collettiva».

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al competente giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Considerato l'esito della controversia, il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.