Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Reggio Calabria
Sentenza 8 settembre 2023, n. 709

Presidente: Criscenti - Estensore: Caudullo

1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2023 e depositato il successivo 26 luglio i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria approvata dal responsabile della IV UOC - servizi sociali immigrazione con determinazione n. 402 R.G. del 31 maggio 2023, a conclusione della procedura di stabilizzazione indetta ai sensi dell'art. 20, com[m]a 1, del d.lgs. n. 75/2017 dai Comuni ricompresi nell'A.T.S. sociale con capofila il Comune di Rosarno.

Lamentano i ricorrenti la illegittimità della suddetta graduatoria sotto i seguenti profili:

I) Violazione di legge e/o eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti per contrarietà del verbale della Conferenza dei Sindaci del 22 marzo 2023, della determinazione del responsabile n. 315 dell'11 maggio 2023 alla delibera C.S. n. 30 del 14 marzo 2023 i.e. avente ad oggetto "Aggiornamento P.I.A.O. 2023/2025 Provvisorio - Sezione Programma Fabbisogno del personale 2023/2025 - Stabilizzazione assistenti sociali" per aver individuato la Conferenza dei Sindaci la dott.ssa Concettina C. (poi dichiaratasi incompatibile) e la dott.ssa Daniela C. quali membri della commissione giudicatrice ed il dott. Saverio L. non rientrante «nell'ambito dei componenti dell'Ufficio di Piano»

La nomina del dott. Saverio L. come componente della commissione giudicatrice sarebbe illegittima in quanto in contrasto con la delibera C.S. n. 30/2023 nella quale era precisato che l'individuazione e la nomina della commissione esaminatrice dovesse avvenire nell'ambito dei componenti dell'Ufficio di Piano.

Il dott. L. è, invece, dipendente del Comune di Taurianova in quanto soggetto estraneo ai componenti dell'Ufficio di Piano.

II) Violazione di legge e/o eccesso di potere in merito alle regole contenute nel bando ed in particolare allo schema predisposto dall'ufficio e utilizzato dai candidati come domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Assumono inoltre i ricorrenti che le domande presentate dai concorrenti non recano alcun riferimento al d.P.R. 445/2000 e non possono, pertanto, essere considerate quale dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti.

III) Violazione di legge e/o eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti con riferimento alle regole previste all'art. 6 del bando in relazione alla insussistenza della facoltà di depositare documentazione integrativa successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione.

Né era prevista la possibilità di integrare le domande di partecipazione.

IV) Violazione di legge e/o eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti in relazione al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.) in quanto la commissione giudicatrice ha statuito un subcriterio di valutazione dei candidati dopo aver preso conoscenza dei nominativi dei medesimi, delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata.

La definizione del subcriterio di valutazione dei titoli dei partecipanti alla procedura di stabilizzazione de qua, sarebbe stato stabilito dalla stessa commissione solo successivamente alla conoscenza dei nominativi dei candidati, delle domande di partecipazione presentate dagli stessi e dei relativi allegati.

V) Violazione di legge e/o eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti in relazione alla assoluta mancanza di motivazione sottesa alla definizione della graduatoria.

La graduatoria impugnata sarebbe, ancora, illegittima per difetto di motivazione essendosi la commissione limitata ad attribuire un punteggio meramente numerico.

VI) Violazione di legge e/o eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, in merito regole del bando in relazione alla considerazione e valutazione delle attestazioni di lodevole servizio presentate ad integrazione della domanda di partecipazione dalle dottoresse F. Maria Luisa, P. Daniela ed E. Maria Grazia.

Le tre candidate sopra indicate avrebbero dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione di essere in possesso dell'attestato di lodevole servizio che, tuttavia, è stato loro rilasciato in data successiva alla scadenza del termine di partecipazione alla procedura selettiva.

Ne deriverebbe la loro illegittima ammissione avendo reso una dichiarazione non veritiera.

Le certificazioni prodotte dalle stesse, peraltro, non potrebbero essere considerate come attestazioni di lodevole servizio e, pertanto, del tutto illegittima si rivelerebbe l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.

VII) Violazione di legge e/o eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti in relazione al mancato riconoscimento del titolo di preferenza rappresentato dall'attestato di lodevole servizio allegato alla domanda di partecipazione dal ricorrente dott. M. Giuseppe.

La commissione avrebbe ritenuto, inoltre, del tutto illegittimamente, di non dover valutare l'attestato di lodevole servizio prodotto dal dott. Giuseppe M. in quanto non rilasciato dal dirigente e/o responsabile del servizio dell'Amministrazione che ha indetto il concorso/procedura di stabilizzazione (datore di lavoro) ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, per il servizio prestato nei comuni dell'ATS n. 2.

Tale subcriterio, tuttavia, non era previsto dal bando e sarebbe stato stabilito dalla commissione dopo aver avuto conoscenza dei nominativi dei candidati e della documentazione dagli stessi presentata.

VIII) Violazione di legge e/o eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.; violazione della par condicio, giusto procedimento e trasparenza nell'aver riconosciuto.

La commissione avrebbe illegittimamente ritenuto ammissibile la presentazione di documenti e titoli integrativi in data successiva alla scadenza del termine di partecipazione finendo per favorire i candidati E. Maria Grazia, P. Daniela e F. Maria Elisa a discapito degli odierni ricorrenti.

2. Con decreto n. 157 del 27 luglio 2023 è stata respinta la domanda cautelare ex art. 56 c.p.a.

3. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Maria Grazia E., Maria Antonietta N., Noemi T., Concetta C., Adriano M., Daniela P. e Maria Luisa F., nonché i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando e Rizziconi eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, in subordine, per sopravvenuta carenza di interesse per omessa impugnazione dei provvedimenti successivi all'approvazione della graduatoria.

In ulteriore subordine, le parti resistenti hanno insistito per il rigetto del ricorso rilevandone l'infondatezza.

4. All'udienza in camera di consiglio del 6 settembre 2023, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

5.1. Deve richiamarsi a tal fine il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione e dei giudici amministrativi, di primo e secondo grado, secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui al d.lgs. n. 75 del 2017, art. 20, comma 1, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, anche quelle per le quali non sia prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso per l'assunzione che riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, debba soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza quindi esercitare alcun pubblico potere (v. Cass., Sez. un., 14 febbraio 2023 che richiama in motivazione: Cass., Sez. un., 21 dicembre 2021, n. 40953; C.d.S., 22 luglio 2019, n. 5177; 15 giugno 2020, n. 3801; 12 ottobre 2020, n. 6038).

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione proprio con riferimento alle procedure di stabilizzazione, il termine "concorsuale" va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Sicché non concretano procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo, quali assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito. E pertanto, secondo l'indicato criterio, non è procedura concorsuale l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di requisiti predeterminati per legge, preordinata al conferimento di posti lavoro che si renderanno disponibili (Cass., Sez. un., 21 dicembre 2021, n. 40953, in motivazione p.ti 7 e 8).

5.2. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha bandito un concorso, ma si è limitata a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda.

Ha, infatti, espressamente indetto una procedura di stabilizzazione del personale ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 per il personale di categoria D del CCNL 16 novembre 2022, avente profilo professionale di assistente sociale, alle dipendenze dei comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 (art. 1 dell'avviso).

Il successivo art. 3 dell'avviso ha indicato, altresì, i requisiti specifici di ammissione così descritti: a) Risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 124 del 2015 ... nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, con contratto di lavoro a tempo determinato subordinato presso il Comune di Rosarno ovvero presso l'ATS di Sociale di Rosarno; b) Essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, con procedure a concorsuali, anche espletate da Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle che procede all'assunzione; c) Aver maturato, alla data di scadenza dell'avviso, alle dipendenze di uno dei Comuni dell'ATS Sociale di Rosarno ovvero dell'ATS Sociale di Rosarno almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni.

Coerentemente con la tipologia di procedura espletata, ai fini della formazione della graduatoria, l'ente procedente non ha previsto prove selettive o valutazioni comparative dei titoli, ma ha stabilito quale unico criterio (solo impropriamente definito "di valutazione") l'anzianità di servizio e, in caso di parità di punteggio, i criteri preferenziali di cui all'art. 5, comma 4, del d.P.R. 487/1994.

5.3. Si verte, pertanto, in tema di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, secondo cui "le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".

6. Per quanto esposto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.