Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VI
Sentenza 14 settembre 2023, n. 5094

Presidente: Scudeller - Estensore: Fontana

Rilevato che con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento con cui nei confronti del ricorrente è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in ragione dell'allontanamento prolungato ed ingiustificato del cittadino straniero dal territorio nazionale.

Rilevato che il predetto titolo di soggiorno era stato rilasciato a favore dello straniero per motivi familiari.

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, come eccepito dalla amministrazione intimata, in quanto tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario dovendosi interpretare in maniera ampia la disposizione contenuta nell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che devolve alla giurisdizione del giudice ordinario le questioni relative al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare ed al permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare.

Ritenuto che le spese del giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito rientrando la controversia nella competenza del giudice ordinario dinanzi al quale la causa deve essere riassunta ai sensi dell'art. 11 del c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.