Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 12 ottobre 2023, n. 668

Presidente: Taormina - Estensore: Chinè

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, parte ricorrente, in proprio e nella qualità di candidato alla carica di Sindaco, ha domandato l'annullamento degli atti della procedura che ha portato all'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Roccella Valdemone, tenutasi il 12 giugno 2022, con richiesta di correzione del risultato elettorale e conseguente sua proclamazione a Sindaco di quel Comune.

Al termine delle operazioni elettorali, in data 13 giugno 2022, è stato proclamato Sindaco il sig. Gianfranco Orsina, sostenuto dalla lista "Rinasce Roccella", con voti 205, contro i 203 voti del candidato ricorrente, sostenuto dalla lista "Sempre insieme per Roccella".

2. Il ricorso di primo grado è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l.r. 7/1992 come modificata dall'art. 1 della l.r. 35/1997 - Violazione e falsa applicazione della pubblicazione n. 2 dell'Assessorato delle autonomie e della funzione pubblica sulla presentazione delle liste - Omessa sottoscrizione delle candidature - Eccesso di potere - arbitrarietà manifesta. Sul presupposto che nei comuni al di sotto dei mille abitanti, come nel caso di Roccella Valdemone, la dichiarazione di presentazione della lista non necessita della firma degli elettori sottoscrittori, dovendo essere gli stessi candidati a sottoscrivere la dichiarazione, denunciano che la predetta dichiarazione, non solo non è stata sottoscritta da alcun candidato al Consiglio comunale nella lista, ma neanche dal candidato a Sindaco. Tale omissione avrebbe dovuto quindi comportare l'esclusione della lista e della candidatura a Sindaco del sig. Gianfranco Orsina;

b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9, e 2, comma 2, della l.r. 35/1997 - Violazione e falsa applicazione della pubblicazione n. 2 dell'Assessorato delle autonomie e della funzione pubblica sulla presentazione delle liste - Omessa indicazione dei delegati di lista - Eccesso di potere - arbitrarietà manifesta. Assume parte ricorrente che la documentazione relativa alla presentazione delle candidature dei controinteressati è priva dell'indicazione dei delegati di lista. Essendo tale designazione un presupposto essenziale per l'approvazione delle candidature, la relativa omissione avrebbe dovuto determinare la mancata ammissione della lista e della candidatura del sig. Gianfranco Orsina;

c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l.r. n. 35/1997 - Violazione della l.r. n. 6/2011 - Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di favor voti - Violazione principi trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Mancata assegnazione dei voti espressi complessivamente in n. 1 voto al candidato Spartà Giuseppe. Errata assegnazione dei voti espressi complessivamente in n. 4 voti al candidato Orsina Gianfranco. Nel dettaglio parte ricorrente ha contestato:

- l'annullamento di una scheda a sé favorevole, per l'asserita presenza di un segno di riconoscimento, laddove, al contrario, l'elettore stava provando a scrivere, nello spazio dedicato alle preferenze, le generalità di un candidato al consiglio comunale, il cui cognome o nome inizia per "C" (e nella lista ve ne sarebbero diversi), salvo poi rinunciare, trovando difficoltà nella scrittura completa del nome;

- l'attribuzione al concorrente vittorioso di 4 voti, in un caso, per l'asserita potenziale riconoscibilità del sottoscrittore della relativa scheda elettorale (a mezzo di segni espliciti), negli altri tre casi, poiché non sarebbe stata evidente e chiara la volontà dell'elettore su quale fosse il candidato Sindaco prescelto (essendo stati barrati sulle relative schede i simboli di lista di entrambe le compagini).

3. Per resistere al gravame nel giudizio di primo grado si costituivano il Ministero dell'interno, e i controinteressati eletti rispettivamente alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale. Questi ultimi proponevano anche ricorso incidentale in quanto al ricorrente sarebbero stati illegittimamente attribuiti tre voti di preferenza, in presenza - in due casi - di un evidente segno di riconoscimento e - in un caso - dell'espressione di un voto c.d. "disgiunto" (violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 44 del d.P.R. n. 3/1960).

4. Con la sentenza appellata il T.A.R. Sicilia - Catania ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso principale e ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Ha inoltre condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controinteressati costituiti in giudizio.

5. Con l'atto di appello in epigrafe il sig. Giuseppe Spartà ha articolato due distinti motivi di gravame, riproponendo nella sostanza le doglianze già denunciate nel giudizio di prime cure dinanzi al T.A.R. In via istruttoria, l'appellante ha chiesto a questo Consiglio di disporre una verificazione, da svolgersi in contraddittorio tra le parti, per accertare i vizi denunciati con il secondo motivo di appello, segnatamente le schede ritenute valide ed erroneamente attribuite all'appellato Gianfranco Orsina nonché quelle nulle o annullate e comunque erroneamente non attribuite al candidato Giuseppe Spartà.

6. Si sono costituiti in giudizio gli appellati con memoria di controdeduzioni con la quale sono stati riproposti, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., i motivi di ricorso incidentale non esaminati dal T.A.R.

7. Con la sentenza non definitiva n. 190 del 6 marzo 2023 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto infondato il primo motivo di appello e, in relazione al secondo motivo, ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. della quale ha incaricato il Prefetto della Provincia di Messina, con facoltà di delega a funzionari in servizio presso la Prefettura, liquidando un acconto sul compenso spettante al verificatore pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).

Con la medesima sentenza non definitiva sono stati dichiarati inammissibili i motivi del ricorso incidentale proposto dinanzi al T.A.R., riproposti da parte appellata nel giudizio di appello ex art. 101 c.p.a.

8. Con nota del 31 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Merenda, viceprefetto delegato ad eseguire le operazioni di verificazione disposte con la sentenza n. 190 del 2023, ha trasmesso la relazione conclusiva completa di allegati. Con nota del 6 giugno 2023 ha inoltre richiesto la liquidazione a saldo del compenso spettante per l'attività svolta.

9. Con atto notificato e depositato in data 19 maggio 2023, l'appellante ha proposto "ricorso per motivi aggiunti", censurando, tra l'altro, l'operato del verificatore e segnalando l'esistenza di ulteriori schede elettorali che avrebbero dovuto essere "prelevate, descritte e trasmesse a codesto Consiglio".

10. Con memoria depositata in data 4 settembre 2023, gli appellati Gianfranco Orsina, Martina Girgenti, Maria Orsina, Salvatore Antony Caffarella, Antonino Orifici, Libero Brunetto, Salvatore Scalzo e Maria Angela Pauroso hanno replicato ai "motivi aggiunti" dell'appellante, denunciandone l'inammissibilità.

11. Si sono costituiti con atto di mera forma in data 11 settembre 2023 il Ministero dell'interno e l'Ufficio territoriale del Governo di Messina.

12. All'udienza pubblica del 20 settembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

13. Con la sentenza non definitiva n. 190 del 2023 questo Consiglio ha disposto una verificazione, così puntualmente perimetrando l'incarico del verificatore:

"b) il verificatore provvederà ad acquisire i plichi contenenti le schede scrutinate nella sezione n. 1 del Comune di Roccella Valdemone nel corso delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, al fine di individuare, ove esistenti, le cinque schede elettorali puntualmente descritte con il secondo motivo di appello ed a cui si riferiscono le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dai sig.ri Leone Spartà e Giuseppe Baldanza in data 23 giugno 2022;

c) individuate le schede elettorali sub b), il verificatore dovrà acquisire solo tali schede in copia, lasciando gli originali presso l'Ufficio che li detiene, descrivendone puntualmente il contenuto nel verbale delle operazioni;

d) in relazione alle sole schede elettorali sub b), il verificatore, nel contraddittorio delle parti, dovrà esporre nella relazione il proprio avviso circa la validità/invalidità del voto espresso dall'elettore".

13.1. La relazione del verificatore dott.ssa Silvana Merenda, depositata in data 6 giugno 2023 con il verbale delle operazioni compiute, precisa che:

a) è stata individuata la scheda menzionata a pagina 21 dell'appello ("... scheda contenente nello spazio riservato alle preferenze dei candidati al consiglio la parola «Mimì» scritta a mano"), la quale contiene "nello spazio riservato alle preferenze dei candidati al Consiglio la parola mimi scritta a matita e crocesegno sulla lista «Rinasce Roccella» collegata al sindaco Gianfranco Orsina"; il verificatore "al riguardo esprime il proprio avviso in merito alla nullità del voto attribuito al candidato Orsina poiché l'indicazione «Mimì», non riferendosi ad alcun candidato presente in entrambe le liste, è tale da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (art. 44 t.u. n. 3/1960)";

b) non sono state individuate le altre schede oggetto dell'incarico di verificazione e descritte nell'atto di appello alle pagine 17 e 22;

c) durante le operazioni di verificazione il difensore dell'appellante ha richiesto di "prelevare e trasmettere al C.G.A." ulteriori quattro schede, non espressamente menzionate dalla sentenza non definitiva n. 190 del 2023 e pertanto non rientranti nel perimetro della verificazione; il medesimo difensore ha inoltre richiesto il riconteggio di tutte le schede scrutinate;

d) alle richieste del difensore dell'appellante il verificatore, acquisita l'opposizione del difensore di parte appellata, ha replicato negativamente "non essendo previsti tali adempimenti negli approfondimenti istruttori mediante la verificazione disposta con la sentenza non definitiva".

13.2. Ciò premesso, gli approfondimenti istruttori disposti dal Collegio hanno permesso di rinvenire soltanto una delle cinque schede descritte dall'appellante nell'ambito del secondo motivo di gravame ed oggetto della verificazione.

In particolare, il verificatore ha rinvenuto, acquisito e trasmesso a questo Consiglio soltanto la scheda recante "nello spazio riservato alle preferenze dei candidati al Consiglio la parola mimi scritta a matita e crocesegno sulla lista «Rinasce Roccella» collegata al sindaco Gianfranco Orsina". Tale scheda, ad avviso del verificatore, reca un voto non valido, in quanto non è riferibile ad alcun candidato presente in entrambe le liste ed è tale da far ritenere che l'elettore abbia voluto rendere conoscibile il proprio voto.

13.3. La conclusione raggiunta dal verificatore in ordine alla nullità del predetto voto espresso dall'elettore (originariamente assegnato al candidato Orsina), pienamente condivisa dal Collegio, impone il rigetto del secondo motivo di appello.

Non essendo state rinvenute le altre quattro schede specificamente menzionate e descritte dall'appellante, e per le quali è stato disposto l'approfondimento istruttorio mediante verificazione, il secondo motivo si palesa in massima parte privo di pregio, con il corollario che - pur togliendo il voto nullo della scheda rinvenuta dal verificatore al candidato sindaco Orsina (a cui era stato originariamente erroneamente assegnato) - quest'ultimo conserva comunque un voto di vantaggio rispetto all'appellante. In sintesi, l'esito della verificazione ha dimostrato l'infondatezza del motivo di appello da scrutinare, il quale non riesce a scalfire il risultato elettorale contestato dall'appellante.

13.4. Né a conclusioni opposte può pervenirsi esaminando l'atto di "motivi aggiunti" depositato dall'appellante dopo la verificazione, al fine di censurare l'operato del verificatore (che non ha acquisito e trasmesso a questo Consiglio ulteriori schede elettorali diverse da quelle specificamente indicate nella sentenza non definitiva n. 190 del 2023 e non ha provveduto al riconteggio di tutte le schede scrutinate).

13.5. Per indirizzo giurisprudenziale affatto consolidato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, 3 aprile 2023, n. 3436), al quale si intende qui dare continuità, nel giudizio elettorale "sono ammissibili soltanto i motivi aggiunti costituenti un'esplicitazione o una puntualizzazione di censure già precedentemente dedotte, mentre va recisamente esclusa l'ammissibilità di nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi dalla verificazione". Ed invero, il ricorso elettorale delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate, e non può ammettersi l'ampliamento sine die del thema decidendi dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la quale si sia seguito l'andamento di un procedimento penale. In altri termini, "le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell'atto di proclamazione: la delimitazione dell'oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni" (C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2014, n. 755); inoltre "con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e, cioè, vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo" (cfr. C.d.S., Sez. III, 21 dicembre 2016, n. 4863; Sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477).

A ciò va aggiunto che in materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell'ambito costituito dall'oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l'atto di proclamazione degli eletti che le conclude (cfr. C.d.S., Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5201).

13.6. Alla luce delle superiori coordinate giurisprudenziali si palesa fondata l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti proposta negli scritti difensivi di parte appellata.

Con quest'ultimo atto di gravame l'appellante, riferendosi a quattro schede rinvenute durante le operazioni di verificazione ma non rientranti nel perimetro della verificazione stessa, per come puntualmente delimitato dalla sentenza non definitiva n. 190 del 2023, censura l'operato del verificatore (che ha omesso motivatamente di acquisire e trasmettere dette schede elettorali a questo Consiglio) e articola ulteriori motivi di doglianza rispetto a quelli contenuti nel ricorso introduttivo, sostenendo che le quattro schede erano state descritte nelle dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista prodotte in giudizio.

Il percorso argomentativo non può essere condiviso dal Collegio.

Come correttamente eccepito da parte appellata, risulta evidente che l'appellante intenda dare ingresso nel presente giudizio di appello a censure nuove ed ulteriori rispetto a quelle proposte con il ricorso di primo grado, la cui conoscenza è stata occasionata dalle operazioni di verificazione disposte da questo Consiglio.

Il semplice raffronto tra le schede elettorali indicate con il secondo motivo di appello (e per la cui ricerca è stata disposta la verificazione) e quelle descritte nei motivi aggiunti ne evidenzia la oggettiva diversità e conferma la novità delle censure, da cui consegue la loro inammissibilità.

13.7. I motivi aggiunti di parte appellante devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

14. In conclusione, l'appello va respinto ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

15. Il compenso definitivo spettante al verificatore per le operazioni espletate va determinato nell'importo di euro 2.000,00 (duemila/00), pari all'acconto già liquidato con la sentenza n. 190 del 2023, da porre a carico esclusivo della parte appellante.

16. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile, nei termini indicati in motivazione.

Condanna parte appellante a pagare in favore di parte appellata le spese del grado che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre s.g. e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.