Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 9 ottobre 2023, n. 14925

Presidente: Riccio - Estensore: Vigliotti

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura selettiva interna finalizzata all'attuazione di complessivi 116 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, indetta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) con d.d. prot. n. 573676/RU del 15 dicembre 2022.

2. Si è costituita in giudizio ADM sollevando, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Nella camera di consiglio del 6 settembre 2023, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.

4. Il Collegio ritiene che alla stregua della manifesta fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, formulata da ADM, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., circostanza di cui le parti sono state rese edotte come attestato dal verbale d'udienza.

5. Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la procedura selettiva interna oggetto della controversia costituisce fattispecie rimessa alla competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

6. L'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, invero, devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con eccezione di quelle in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti.

7. In quest'ultima categoria, rientrano non soltanto i contenziosi relativi a procedure finalizzate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, ma anche quelli relativi a procedure dirette a consentire l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, con stipulazione di un nuovo contratto (ex multis, Sez. un., 23 settembre 2013, n. 21676).

8. Diversamente, in tutti i casi in cui si faccia questione di un semplice passaggio di livello, ossia di una progressione orizzontale, senza variazione di area o categoria, dunque senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro e stipulazione di un nuovo contratto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. C.d.S., III, n. 4260/2017).

9. Nel caso in esame la procedura selettiva di cui si discute ha ad oggetto progressioni economiche all'interno della medesima area funzionale di appartenenza, senza alcun effetto novativo sul rapporto di lavoro.

10. Va pertanto affermata la giurisdizione del competente giudice ordinario, innanzi al quale la presente controversia andrà riassunta nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

11. In ragione della pronuncia in rito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.