Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 10 ottobre 2023, n. 1412
Presidente: Bertagnolli - Estensore: Rinaldi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune di Vazzola le ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 11.000,00 (undicimila euro/00), per aver realizzato, senza titolo abilitativo, un manufatto destinato all'alloggiamento della centrale termica dell'impianto idro-termo-sanitario dell'Hotel Villa Materninile
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, sostenendo che il manufatto di cui trattasi non poteva considerarsi realizzato senza titolo abilitativo poiché la ricorrente aveva presentato una DIA in sanatoria, che si era consolidata per decorso del termine di 30 giorni, sicché il Comune avrebbe potuto eliderne gli effetti solo intervenendo "in autotutela".
Con successivi motivi aggiunti l'odierna istante ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dal Comune.
All'udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
In applicazione del "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. C.d.S., Ad. plen., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), il Collegio ritiene di poter derogare all'ordine logico delle questioni e di esaminare prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti, con cui la parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal Comune.
I motivi aggiunti sono fondati.
Ai sensi dell'art. 12 l. n. 689/1981, le norme di cui al Capo I della l. n. 689/1981 sono applicabili anche alle sanzioni pecuniarie edilizie: dunque, la regola della prescrizione quinquennale propria delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. n. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria dalla normativa urbanistico-edilizia (cfr. C.d.S., Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3649; 25 novembre 2003, n. 7765).
Nel caso di specie, all'irrogazione della sanzione pecuniaria notificata in data 15 gennaio 2011 non è seguito alcun atto interruttivo della prescrizione, neppure l'Amministrazione si è costituita in giudizio, sicché il credito per cui è causa deve ritenersi prescritto nel 2016 e all'attualità (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 22 aprile 2011, n. 678).
Né può considerarsi utile ai fini interruttivi della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l'introduzione della presente controversia, avendo la giurisprudenza chiarito che la proposizione di un giudizio può ritenersi idonea ad interrompere la prescrizione soltanto se la causa è promossa dal creditore, ma non se attivata dal debitore per contestare la sussistenza del presunto debito (Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2013, n. 13438; T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 6265).
L'effetto interruttivo della prescrizione si sarebbe potuto riconoscere all'atto di costituzione in giudizio del creditore (nella specie il Comune), laddove contenente l'affermazione del proprio diritto e la domanda di rigetto della pretesa altrui.
Se, infatti, il creditore convenuto nel giudizio promosso dal debitore si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto (e in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della domanda altrui), con ciò compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dall'art. 2943, comma 2, c.c., e pertanto, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. civ., Sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799, e T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 luglio 2019, n. 624).
Tuttavia, nel caso di specie, l'ente civico (creditore) non si è costituito in giudizio ed essendo stato il giudizio introdotto dal debitore, ad esso non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva.
In conclusione, i motivi aggiunti vanno accolti, mente il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, non potendo la parte ricorrente trarre alcuna ulteriore, concreta utilità dal suo eventuale accoglimento.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate, ferma la restituzione del contributo unificato, da porsi a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso principale;
b) accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, accerta l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune;
c) compensa le spese di lite, ferma la restituzione del contributo unificato a carico della P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.