Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 24 ottobre 2023, n. 826

Presidente: Bellucci - Estensore: Maisano

FATTO E DIRITTO

1. Con pec del 15 maggio 2023 l'avv. Mauro S. ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, volta a conoscere le marche dei test diagnostici molecolari in vitro, in grado di rilevare la presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2, utilizzati da C.D.C. s.p.a. Torino (CDC), quale soggetto inserito dal Ministero della salute nell'elenco dei laboratori abilitati ad eseguire diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori.

2. Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto riscontro, con ricorso notificato il 7 luglio 2023 e depositato il 21 luglio 2023, egli ha chiesto di accertare il proprio diritto all'accesso civico generalizzato ai dati detenuti dalla parte intimata nonché l'obbligo di questa di determinarsi con provvedimento espresso sulla medesima istanza.

3. Non si è costituita in giudizio CDC nonostante la rituale notifica del ricorso presso indirizzo pec estratto dal registro INIPEC, data la sua natura di ente privato.

4. All'udienza del 19 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono.

6. Per indirizzo di questa Sezione, cui il Collegio intende dare continuità, nel difetto di una previsione - come quella dettata dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 sull'accesso documentale - che configuri il contegno inerte come diniego dell'istanza, il silenzio sulla domanda di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale. L'interessato non può, pertanto, esperire l'azione di cui all'art. 116 c.p.a., prevista per contestare il diniego di accesso, ma deve attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. onde far accertare l'illegittimità del silenzio e ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso (T.A.R. Torino, Sez. II, 13 gennaio 2023, n. 42, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

7. Ciò nondimeno, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale e tenuto conto che il ricorrente ha esplicitamente domandato anche "l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso", l'azione, benché formalmente promossa sotto le insegne dell'art. 116 c.p.a., può essere riqualificata, ai sensi [dell']art. 32 c.p.a., in base al suo carattere sostanziale di condanna, come azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., in modo da ordinare alla parte intimata di provvedere sull'istanza di accesso civico generalizzato (T.A.R. Torino, Sez. II, 13 gennaio 2023, n. 42 cit.).

8. Nel merito, sussistono gli elementi del dedotto inadempimento.

9. L'obbligo di provvedere discende, in specie, direttamente dall'art. 5 d.lgs. 33/2013, che, nel riconoscere a chiunque l'accesso, senza onere di motivazione, a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, dispone, al comma 6, che: "Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati". La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche agli enti di diritto privato, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente all'accesso a dati e documenti inerenti attività di pubblico interesse secondo il diritto nazionale o dell'Unione europea (art. 2-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013).

9.1. Al riguardo il ricorrente ha documentato che CDC s.p.a. Torino è inserita nell'elenco, predisposto dal Ministero della salute, dei "Laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici" (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), così da esercitare un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione pubblica. Tramite visura camerale (doc. 6 di parte ricorrente) è stato del pari documentato che il valore dell'ultimo bilancio approvato della società è superiore a cinquecentomila euro. Infine, non è revocabile in dubbio che l'attività oggetto dell'istanza conoscitiva rivesta pubblico interesse secondo i parametri ordinamentali (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 26 luglio 2023, n. 968).

10. Stante l'intervenuto decorso del termine di trenta giorni dalla proposizione dell'istanza, e dimostrata la titolarità in capo alla parte intimata dell'obbligo di provvedere, la domanda avverso il silenzio-inadempimento è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna di CDC a determinarsi in modo espresso sull'istanza di accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Il Collegio non può, invece, direttamente pronunciarsi sulla spettanza della pretesa ostensiva; ciò essendo impedito, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., dal margine valutativo sui limiti dell'accesso civico di cui agli artt. 5, comma 2, e 5-bis d.lgs. 33/2013.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina a C.D.C. s.p.a. - Torino di determinarsi in modo espresso sull'istanza di accesso civico generalizzato presentata dal ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna la parte intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.