Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 3 novembre 2023, n. 642

Presidente: Bertagnolli - Estensore: Falferi

FATTO E DIRITTO

Enrico Z. ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento n. 297/2022 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale con cui è stata disposta la revoca della procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente informatico, indetta con decreto segretariale n. 104 del 17 giugno 2022 e all'esito della quale il medesimo era risultato vincitore e, contestualmente, disposta l'assunzione del primo degli idonei di altra procedura da destinare all'Area difesa del suolo della medesima Amministrazione.

Per quanto qui rileva, nelle premesse in fatto il ricorrente, dopo aver precisato di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'Azienda unità sanitaria locale della Romagna con profilo di "analista dirigente", ha precisato quanto segue:

- con decreto segretariale n. 104/2022, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale indiceva una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente informatico;

- con determinazione dirigenziale n. 11 del 28 giugno 2022 veniva approvato l'avviso di procedura di mobilità volontaria, con conseguente apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e il ricorrente presentava tempestiva domanda;

- con determinazione dirigenziale n. 30 del 27 settembre 2022 veniva approvata la graduatoria finale della procedura di mobilità e il ricorrente era dichiarato vincitore;

- con nota del 12 ottobre 2022 l'Azienda unità sanitaria locale autorizzava il trasferimento del ricorrente con decorrenza dall'1 dicembre 2022 e con nota del 17 ottobre 2022 l'Autorità di bacino confermava il trasferimento con decorrenza dall'1 dicembre 2022;

- senonché, a distanza di pochi giorni dalla presa in servizio, con una nota inviata alla sola Azienda sanitaria, l'Autorità di bacino rendeva noto che "(...) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dovuti al mutamento delle necessità tecniche ed organizzative interne alla nostra struttura, di fatto non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento di mobilità, ci vediamo costretti alla revoca del predetto provvedimento a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico. (...) Pertanto, chiediamo a codesta AUSL di confermare (...) il ruolo/la posizione lavorativa ricoperta presso di Voi dall'Ing. Z. affinché lo stesso non abbia alcun nocumento evidente (...)";

- con nota di riscontro del 24 novembre 2022, inviata alla sola Autorità di bacino, l'Azienda unità sanitaria locale confermava la permanenza alle proprie dipendenze dell'odierno ricorrente;

- con l'impugnato decreto segretariale n. 297 del 25 novembre 2022, l'Autorità di bacino ha, quindi, provveduto a revocare la procedura di mobilità in questione, con la motivazione e per le ragioni ivi esplicitate.

Tanto premesso, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso: "I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 241/1990. Difetto di partecipazione e violazione dei canoni di correttezza e buona fede. Mancata comunicazione avvio del procedimento; II. Violazione e falsa applicazione art. 21-quinquies della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sintomi di sviamento del potere; III. Sul diritto al risarcimento del danno. Lesione legittimo affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990; IV. In subordine sull'equo indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990".

Si è costituita in giudizio l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha contestato le censure avversarie e chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio dell'8 marzo 2023, come emerge dal verbale di causa, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

In vista dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ha esplicitato le ragioni in forza delle quali dovrebbe ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo e ha ribadito i motivi di ricorso.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2023, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

Il Collegio ritiene, come già anticipato in sede cautelare, che nel caso in esame non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, spettando questa al giudice ordinario.

È pacifico tra le parti che la questione oggetto di giudizio attenga ad una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, atteso che parte ricorrente contesta la revoca disposta dall'Autorità di bacino della procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente informatico indetta con determinazione n. 104/2022.

Ebbene, nel solco di una giurisprudenza consolidata, la Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito che «Deve, infatti, essere data continuità ai principi affermati da queste Sezioni Unite che, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30 hanno affermato "che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4" (cfr. Cass., Sez. un., n. 32624/2018, n. 33213/2018)» (in tal senso Cass., Sez. un., 30 luglio 2020, n. 16452).

Anche il giudice amministrativo, adeguandosi all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, ha escluso la propria giurisdizione in relazione a controversie insorte nell'ambito di procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, è stato di recente osservato che «la giurisprudenza consolidata, con riferimento al tema della mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, art. 30 ha affermato che "integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4" (cfr. Cass., Sez. un., n. 32624/2018, n. 33213/2018, n. 16452/2020). La giurisprudenza ha precisato, altresì, che, anche quando le procedure di mobilità siano effettuate tramite "bandi", esse coinvolgono "solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un'altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi" (Cass. civ., sent. n. 26265 del 18 settembre 2021)» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 15 luglio 2022, n. 1236).

Assai di recente il T.A.R. del Lazio ha precisato che "Con riguardo alle procedure di mobilità, va richiamata, anche ex art. 74 c.p.a., la recente sentenza del 28 settembre 2020, n. 5637 del Consiglio di Stato che conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria sulle stesse (in termini ex multis ordinanza n. 16452 del 30 luglio 2020 della Corte di cassazione). La menzionata pronunzia ha rilevato che il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie in tema di procedure di mobilità nella Pubblica Amministrazione, in quanto non ci si trova di fronte all'impugnativa di un atto di macro-organizzazione, cioè di atti di portata generale con i quali l'amministrazione organizza i propri uffici come ad es. gli atti che fissano le dotazioni organiche e l'attuazione della riorganizzazione delle strutture amministrative centrali e periferiche. Diversamente, quelli in parola sono atti che hanno mera portata ordinatoria di procedure di selezione che, per loro natura, come le procedure di mobilità, incidono sul rapporto di diritto privato dei dipendenti pubblici. Conseguentemente l'impugnativa di tali atti e le controversie che ne derivano non spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, bensì a quella ordinaria. La mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti va qualificata come mera cessione di un contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario, che ha giurisdizione sull'unico rapporto al momento della lesione dei relativi diritti" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 aprile 2023, n. 5700).

Alla luce dei principi sopra esposti, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto sulla presente controversia deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, ricordando che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., "quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

Attesa la particolarità del contenzioso e la pronuncia in rito, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.