Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione IV
Sentenza 15 novembre 2023, n. 3442

Presidente: Leggio - Estensore: Bucca

FATTO

Con deliberazione n. 5074 del 13 dicembre 2022, l'A.S.P. di Messina procedeva alla rideterminazione del piano del fabbisogno del personale 2022/2024 e della dotazione organica.

Alla luce del parere favorevole espresso dalla Giunta della Regione Siciliana, con deliberazione n. 1492/CS del 7 aprile 2023, il suddetto piano del fabbisogno veniva formalmente adottato.

Con direttiva attuativa prot./Servizio 1/n. 24514 del 26 aprile 2023, l'Assessorato regionale della salute, Dipartimento pianificazione strategica, invitava le Aziende sanitarie ad aggiornare i rispettivi piani di fabbisogno del personale, in considerazione delle sopravvenute cessazioni di rapporti contrattuali, delle procedure di stabilizzazione in itinere nonché dei reclutamenti già perfezionatisi in applicazione di precedenti stabilizzazioni.

In adempimento a tale richiesta, con deliberazione n. 2265/CS del 31 maggio 2023, l'A.S.P. di Messina provvedeva all'aggiornamento del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025.

Con nota prot. n. 43887 del 4 agosto 2023, l'Assessorato regionale della salute invitava nuovamente le Aziende del S.S.R. a rimodulare i piani del fabbisogno in relazione a quegli aspetti per i quali si riteneva sussistessero criticità all'esito del confronto con le organizzazioni sindacali.

Con provvedimento prot. n. 0127908/23 del 24 agosto 2023, l'A.S.P. di Messina trasmetteva nuovamente il piano del fabbisogno, contenente i chiarimenti e le precisazioni di cui alla direttiva assessoriale.

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i sig.ri Daniele S., Felicia A. e Rosa M. - tutti dipendenti a tempo indeterminato dell'A.S.P. di Messina - impugnano il piano triennale del fabbisogno di personale, censurandolo per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001. Violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021 e 4, punto 9, commi quinquiesdecies, sexiesdecies e septiesdecies del d.l. n. 198/2022 convertito con l. 14/2023;

II) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, della manifesta irragionevolezza. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità.

Sostanzialmente, i ricorrenti lamentano che, con la deliberazione impugnata, indicando n. 13 posti vacanti nel comparto della dirigenza amministrativa da coprire mediante accesso dall'esterno, l'A.S.P. avrebbe leso il loro diritto alla stabilizzazione quali "precari nel ruolo".

Tanto in spregio alle norme di legge che, anche attraverso il dovuto coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, tutelano il diritto alla stabilizzazione.

Con l'odierno gravame, i sig.ri Daniele S., Felicia A. e Rosa M. lamentano anche la mancata conclusione della procedura di cui all'avviso n. 1705/CS del 21 aprile 2023, avviata "per la ricognizione del personale Dirigenziale e non Dirigenziale sanitario, Sociosanitario e Amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. B) della legge n. 234 del 30.12.2021 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 punto 9 commi quinquiesdecies - sexiesdecies - septiesdecies d.l. n. 198 del 29.12.2022 convertito nella legge n. 14 del 24.02.2023".

I ricorrenti chiedono, quindi, la condanna dell'A.S.P. alla conclusione della procedura de qua.

Con memoria del 26 settembre 2023, l'Assessorato regionale della salute ha chiesto la sua estromissione dal giudizio, non essendo state formulate domande nei suoi confronti.

Con memoria del 27 settembre 2023, si costituisce in giudizio anche l'A.S.P. di Messina, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.

Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., alla camera di consiglio del 9 novembre 2023, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Come correttamente eccepito dall'Amministrazione resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, "per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificare soprattutto in funzione della causa petendi (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, n. 25836, e febbraio 2015, n. 2360), muovendo dalla premessa secondo cui, nell'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma senza rigidi formalismi deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire" (Cass. civ., Sez. un., 4 luglio 2018, n. 17535).

Nel caso di specie, osserva il Collegio che i ricorrenti agiscono a tutela del proprio (asserito) diritto alla stabilizzazione.

Tutte le censure inerenti al piano del fabbisogno, ivi compresa quella relativa al mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, sono incentrate sulla dedotta violazione delle norme che riconoscerebbero il diritto alla stabilizzazione dei c.d. precari in ruolo (quali sono gli odierni ricorrenti).

Tramite l'annullamento del provvedimento impugnato, i ricorrenti mirano, quindi, ad ottenere un riconoscimento vincolante per l'Amministrazione del loro diritto alla stabilizzazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 7 gennaio 2021, n. 54).

Quanto all'azione di condanna alla conclusione della procedura di cui all'avviso n. 1705/CS del 21 aprile 2023, è evidente che l'interesse dei ricorrenti sia sempre quello del riconoscimento del proprio (asserito) diritto alla stabilizzazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. II, 16 maggio 2023, n. 1626).

Osserva, inoltre, il Collegio che alcuna procedura di stabilizzazione è stata nel caso di specie avviata, come emerge chiaramente dal contenuto dell'avviso impugnato.

Invero, trattasi di avviso volto soltanto a una ricognizione del personale "potenzialmente" destinatario delle procedure di stabilizzazione.

La stessa Amministrazione chiarisce che, soltanto "in esito alla presente ricognizione", provvederà ad avviare i processi di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti richiesti.

Trattasi, quindi, di atto adottato con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l'attività dell'Amministrazione si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto e non come esercizio di un potere di organizzazione, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. un., 14 aprile 2010, n. 8836; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 2446).

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, avendo i ricorrenti formulato domande riservate alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale potranno essere riproposte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

Le spese di lite possono essere compensate stante la natura formale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.