Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 8 gennaio 2024, n. 25

Presidente: Mangia - Estensore: Baiocco

FATTO

Con ricorso proposto in data 5 settembre 2023 veniva impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di Acciona Agua S.A. da Acquedotto Pugliese s.p.a. in relazione alla procedura negoziata concernente l'appalto dei lavori per l'esecuzione di interventi volti a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall'Acquedotto Pugliese e la sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati.

La società ricorrente formulava le censure appresso indicate: "1. - Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento nell'azione della P.A. ex art. 97 Cost. Violazione e mancata e/o falsa applicazione del giusto procedimento ex l. n. 241 del 1990. Violazione e mancata e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016 con agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990. Violazione e mancata e/o falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 97 d.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, perplessità. Sviamento. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata".

Con atti depositati in data 7 settembre 2023 e 13 settembre 2023 si costituivano in giudizio rispettivamente l'Acquedotto Pugliese s.p.a. ed Acciona Agua S.A., instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.

In data 4 ottobre 2023 Acciona Agua S.A. proponeva ricorso incidentale impugnando il provvedimento del 25 luglio 2023, adottato da Acquedotto Pugliese s.p.a., di aggiudicazione della gara a proprio favore nella parte in cui ha dichiarato ed approvato la graduatoria finale di merito, individuando la seconda migliore offerta in quella del ricorrente principale, Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l., con l'attribuzione alla stessa del punteggio complessivo di punti 98,360/100.

Venivano formulati al riguardo i motivi di ricorso di seguito indicati: "I. Violazione di legge - violazione della lex specialis di gara - violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio - violazione dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 - violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016 eccesso di potere - difetto di motivazione - sviamento - difetto di istruttoria - illogicità ed irragionevolezza manifesta - perplessità. II. Violazione di legge - violazione dell'art. 97 Cost. - violazione della lex specialis di gara - violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio - violazione dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 - violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-ter), del d.lgs. n. 50 del 2016 - eccesso di potere - difetto di motivazione - sviamento - difetto di istruttoria - illogicità ed irragionevolezza manifesta - perplessità".

In data 23 ottobre 2023 la società ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti con cui venivano formulate le ulteriori censure di seguito riportate: "Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento nell'azione della P.A. ex art. 97 Cost. Violazione e mancata e/o falsa applicazione del giusto procedimento ex artt. 2 e 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione e mancata e/o falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 97 d.lgs. n. 50 del 2016, anche in combinato con il precedente art. 83, comma 9. Violazione dell'art. 80, commi 5, lett. c-bis), f-bis), 6 e 12, del d.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, carenza finanche assoluta di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, perplessità. Sviamento. Illegittimità in via autonoma ed in via derivata. Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento nell'azione della P.A. ex art. 97 Cost. Violazione e mancata e/o falsa applicazione del giusto procedimento ex artt. 2 e 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, in combinato disposto con l'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, convertito nella l. n. 120 del 2020, e dell'art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. n. 77 del 2021 convertito nella l. n. 108 del 2021. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, carenza finanche assoluta di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, perplessità. Sviamento".

All'udienza pubblica del 20 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo viene censurato il parziale oscuramento dei documenti, relativi al subprocedimento di anomalia dell'offerta, operato dalla stazione appaltante in riscontro all'istanza di accesso endoprocedimentale agli atti di gara, il quale avrebbe precluso il diritto di difesa del ricorrente.

Al riguardo il Collegio ritiene che l'ostensione parziale dei documenti oggetto dell'istanza conoscitiva - senza che sia stato peraltro sufficientemente dimostrato in modo intellegibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le deduzioni difensive potenzialmente esplicabili - non possa costituire ex se motivo di ricorso avverso l'atto di aggiudicazione, essendo espressamente richiesta ai sensi dell'art. 40 c.p.a. la specificità dei motivi del ricorso introduttivo concernenti l'atto impugnato.

Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità è, infatti, inammissibile il c.d. "ricorso al buio", non essendo, invero, neanche motivato dalla necessità di evitare lo spirare dei termini decadenziali, giacché questi ultimi decorrono - come chiarito dalla Ad. plen. n. 12/2020 - dalla conoscenza dei documenti per cui è stata proposta istanza di accesso, la quale pertanto «comporta la "dilazione temporale" quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta».

Alla luce delle sopra svolte considerazioni e tenuto altresì conto del totale soddisfacimento della pretesa conoscitiva in corso di giudizio, la censura è da ritenersi priva di pregio, non potendosi neanche condividere l'assunto, sostenuto da parte ricorrente, secondo cui il vizio che inficia la determinazione sull'accesso determina una invalidità derivata dell'aggiudicazione.

Il ricorso introduttivo va, pertanto, dichiarato inammissibile in ragione dei profili sopra esaminati.

Con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti viene censura l'offerta dell'aggiudicataria e sostenuta la non affidabilità della stessa in ragione del fatto che, in sede di giustificativi resi nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, l'impresa aggiudicataria avrebbe proposto una soluzione diversa da quella fatta oggetto dell'offerta, con ciò configurandosi un aliud pro alio.

La doglianza non è meritevole di positiva valutazione in quanto dalla documentazione versata in atti è incontrovertibilmente dimostrato che le tubazioni in ghisa sferoidale cui l'aggiudicataria fa riferimento nei ridetti giustificativi sono quelle indicate dalla medesima nell'offerta tecnica, in cui si fa invero riferimento alla casa produttrice (Gruppo Saint Gobain), alle caratteristiche tecniche (del tipo Natural Biozinalium) e non al marchio (PAM o Stanton che vengono apposti, al fine della commercializzazione, a prodotti assolutamente identici secondo le attestazioni depositate in atti del gruppo produttore Saint Gobain e del fornitore Balsamo), mentre l'indicazione dello spessore, individuato in 100 micron nell'offerta, ha costituito oggetto di un evidente refuso, in quanto le schede tecniche delle tubazioni, contenute nella relazione tecnica allegata ai giustificativi, riportano l'indicazione di 80 micron quale spessore del rivestimento.

Ebbene, non potendo trovare accoglimento le doglianze articolate contro l'aggiudicazione e gli atti di gara ad essa precedenti contenute nel ricorso introduttivo e nel primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, deve essere assorbita la seconda censura, contenuta in quest'ultimo atto difensivo, relativa all'affidamento in via d'urgenza dei lavori a favore dell'aggiudicataria in quanto viene meno l'interesse di parte ricorrente all'annullamento della disposizione di esecuzione anticipata del contratto, quale atto a valle dell'aggiudicazione.

Sancita, infatti, la regolarità della selezione e del suo esito, la verifica sul momento dell'affidamento dei lavori (che si colloca in una fase posteriore e diversa rispetto alla selezione del migliore contraente) non potrebbe in alcun modo ripercuotersi sull'aggiudicazione, determinando in definitiva la perdita di interesse per il ricorrente all'esame della censura.

Alla luce delle sopra svolte considerazioni il ricorso per motivi aggiunti va, dunque, respinto in quanto infondato.

Il rigetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti conduce, infine, alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per genericità dei motivi, rigetta il ricorso per motivi aggiunti e dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di ciascuna delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.