Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione III
Sentenza 19 gennaio 2024, n. 142

Presidente ed Estensore: Bignami

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il provvedimento con il quale ne è stata rigettata la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia;

che, all'esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

che il ricorso è inammissibile, posto che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che la causa potrà essere riassunta avanti a tale giudice nel termine perentorio di legge di cui all'art. 11 c.p.a.;

che, nel peculiare caso di specie, le spese sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'AGO.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.