Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 6 febbraio 2024, n. 1211

Presidente: Carbone - Estensore: Conforti

FATTO E DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l'appello proposto dai signori Orsolina G. e Gennaro B. avverso la sentenza del T.A.R. per la Campania n. 787 del 3 febbraio 2023.

2. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità del permesso di costruire, rilasciato alla signora P., con il quale si è consentita la realizzazione di un intervento edilizio, sul presupposto dell'avvenuta demolizione di un vecchio edificio adibito a mulino di 400 mc, e facendosi applicazione della premialità edilizia di cui alla legge sul Piano Casa della Regione Campania.

3. Con la SCIA prot. n. 4994 del 7 luglio 2017, la società "Commerciale Ragozzino s.r.l.", all'epoca proprietaria di un terreno ubicato nel territorio del Comune di Bellona, foglio 16, particella 69, 70, 76 e 5221 ha demolito un edificio destinato a frantoio.

3.1. Successivamente alla demolizione del fabbricato, il fondo è stato trasferito alla signora Maria Colomba P., la quale, in data 31 luglio 2020 ha richiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato da destinare a civile abitazione.

3.2. In data 31 luglio 2021, il Comune ha rilasciato all'istante il permesso di costruire n. 21.

4. I signori G. e B., premesso di essere proprietari in regime di comunione legale, di un bar sito su di un fondo confinante con la particella interessata dall'intervento edilizio, hanno proposto ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania per domandare l'annullamento del permesso di costruire.

4.1. Nel relativo giudizio, si sono costituiti il Comune e la controinteressata resistendo al ricorso.

4.2. Con la sentenza n. 787/2023, il T.A.R. per la Campania ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e del controinteressato.

5. I signori G. e B. hanno impugnato la sentenza di primo grado, formulando quattro motivi di appello e riproponendo, con il quinto motivo, le censure di primo grado.

5.1. Si sono costituiti in giudizio, depositando memorie, rispettivamente la controinteressata e il Comune, resistendo all'appello e riproponendo (in particolare, la controinteressata con la memoria di costituzione del 5 aprile 2023) l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere.

5.2. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi (memoria del 7 aprile e del 16 ottobre 2023, il Comune di Bellona; memoria del 27 ottobre 2023 e dell'8 novembre 2023, la signora G. e il signor B.; memoria dell'8 novembre, la signora P.).

5.3. In data 19 ottobre 2023, gli appellanti hanno depositato due consulenze tecniche e un esposto presentato all'autorità di bacino e alla Soprintendenza, mentre, in data 8 novembre 2023, la controinteressata ha depositato a sua volta documentazione.

6. All'udienza del 30 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In limine litis, va dichiarata l'inammissibilità del deposito dei documenti effettuato in data 19 ottobre 2023 e in data 8 novembre 2023, rispettivamente, dagli appellanti e dall'appellata, per violazione dell'art. 104 c.p.a., trattandosi di documentazione "nuova", non indispensabile alla decisione della controversia.

8. Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il T.A.R. ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio dichiarandolo irricevibile perché tardivo.

Soltanto incidentalmente, il T.A.R. ha anche affermato che "Ulteriori e seri profili di inammissibilità conseguono pure alla carenza di interesse a ricorrere che ha formato oggetto di apposita eccezione sollevata da parte del Comune", sicché su questi aspetti non può dirsi formato il giudicato.

Avendo il T.A.R. dichiarato espressamente, in dispositivo, soltanto l'irricevibilità del ricorso, è escluso che tale motivazione costituisca un autonomo principio di diritto posto a fondamento della sentenza di primo grado che la parte soccombente abbia conseguentemente l'onere di impugnare al fine di evitare la formazione del giudicato (cfr., con riferimento, alle "ulteriori statuizioni di merito, inserite dopo la declaratoria di inammissibilità" e che "non si sono in alcun modo riflesse nel dispositivo", C.d.S., Sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10589, i cui principi sono pertinenti anche al caso di specie).

9. Ritiene il Collegio che, per ragioni di economia processuale, vada preliminarmente esaminata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere, riproposta in particolare dalla controinteressata, risultando essa manifestamente fondata e potendosi così accantonare l'esame dei motivi di appello sul capo che ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso.

9.1. L'Adunanza plenaria, con la sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, ha affermato che: "... nella riflessione dottrinale sulle condizioni dell'azione l'autonomia della nozione dell'interesse al ricorso, rispetto a quella della legittimazione, è un dato oramai acquisito".

9.2. Secondo la richiamata pronuncia, il fondamento dell'interesse a ricorrere va rinvenuto nell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., ed è caratterizzato dalla "prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (v. C.d.S., Ad. plen., n. 4/2018, al punto 16.8)".

Tale "lesione concreta ed attuale" necessita di una verifica rigorosa sulla base "degli elementi desumibili dal ricorso" e «al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio, prescindendo dall'accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito. Nel senso che, come è stato osservato, va verificato che "la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione" ma non anche che "abbia subito" una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite» (C.d.S., Ad. plen., n. 22 del 2021, § 5).

9.3. Con le memorie di replica del 21 gennaio e del 5 ottobre 2022, in replica all'eccezione del Comune e del controinteressato, proposte in primo grado, gli odierni appellanti hanno dedotto, circa l'interesse a ricorrere «... di ricevere pregiudizio dalla realizzazione di immobile sul fondo, che ne limita vedute sul fiume Volturno - vero elemento che valorizza l'attività commerciale e quindi il valore economico del ristorante-bar denominato "Va Piano" recentemente ristrutturato con permesso di costruire 15/2017 (cfr. perizia sulle distanze e foto allegata) sito a pochi metri dall'intervento progettato (9,90 mt) con vista sul Volturno e sul sito archeologico del Ponte di Annibale. Non avrebbe alcun rilievo che lo stesso edificio non è allo stesso livello di quello costruendo che comunque limiterebbe la vista verso il fiume, come emerge dagli atti. Non si vorrebbe costruire un manufatto interrato!».

9.4. In considerazione dei principi richiamati e delle allegazioni di parte, il Collegio ritiene che vada accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in quanto il pregiudizio dedotto a sostegno della domanda di annullamento del provvedimento impugnato risulta genericamente allegato e non adeguatamente dimostrato.

9.4.1. Va puntualizzato che il "pregiudizio" cui fa riferimento la Plenaria deve essere inteso in maniera seria e rigorosa, per evitare che questa condizione dell'azione, che si ritiene non coincida con la mera allegazione della c.d. vicinitas (cfr. C.d.S., Ad. plen., n. 10 del 2020, § 8), venga poi ritenuta soddisfatta da generiche allegazioni sfornite di prova, quali, ad es., la generica allegazione della perdita del panorama o la generica deduzione del verificarsi di altri possibili pregiudizi negativi usualmente correlati con l'attività edificatoria (ad es., l'aumento del carico urbanistico).

9.4.2. A fronte dell'eccezione della controinteressata, che ha negato che l'intervento edilizio avrà un impatto visivo rispetto alla proprietà dei ricorrenti, nessun principio di prova del contrario è stato offerto dagli odierni appellanti.

9.4.3. Non risulta dimostrato, in particolare, che il manufatto in costruzione si collocherà sulla linea visuale dell'esercizio commerciale degli appellanti e ne ostruirà la visuale, e neppure la foto o la perizia allegata dai ricorrenti dimostrano tale circostanza né che dal locale si fruisca, effettivamente, della vista delle rovine romane.

9.4.4. In particolare, la perizia di parte prodotta in primo grado (depositi del 12 gennaio 2022 e del 18 marzo 2022) evidenzia la sussistenza di un pregiudizio diverso da quello allegato con le memorie di replica, facendo riferimento alla diversa circostanza del mancato "rispetto delle distanze sia dai confini e dai fabbricati di sua proprietà che dal ciglio della via Volturno..." (pag. 4 perizia tecnica depositata il 12 gennaio 2022), oppure allega del tutto genericamente un pregiudizio alla "luminosità" e "all'ampiezza di prospettiva" degli "immobili" di proprietà della signora G.

9.4.5. Né le allegazioni di parte né la perizia, tuttavia, si soffermano sul dedotto pregiudizio economico che la nuova costruzione dovrebbe arrecare all'attività commerciale degli appellanti, rimanendo le sopra riportate affermazioni degli scritti difensivi depositati in replica dai ricorrenti a livello di mere affermazioni apodittiche.

9.5. Il ricorso di primo grado risulta, pertanto, carente in punto di interesse ad agire, il che preclude una sua disamina di merito e determina la declaratoria di inammissibilità dell'azione proposta, come peraltro evidenziato anche dal T.A.R.

10. In conclusione, dunque, va accolta l'eccezione di inammissibilità riproposta dalla controinteressata e dal Comune di Bellona (sia pure, in questo caso, sotto forma di mera difesa al motivo di appello) e, per l'effetto, l'appello va respinto e, con motivazione diversa rispetto a quella enunciata dal T.A.R., il ricorso originario va dichiarato inammissibile.

11. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 2739/2023, lo respinge, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle parti costituite, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per ciascuna delle due parti resistenti costituite, oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. VI, sent. n. 787/2023.