Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Lazio
Sentenza 27 marzo 2024, n. 137
Presidente: Ciaramella - Estensore: Di Benedetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato agli odierni convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione il 1° giugno 2023 mediante il sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. F. Gianluca - in proprio e nella qualità di legale rappresentate pro tempore della società GF Rooms s.r.l., gestore della struttura ricettiva denominata "Hotel Mosaic Central Rome"- e la società GF Rooms s.r.l., per sentirli condannare al pagamento in favore del Comune di Roma di euro 39.790,50, o alla diversa somma, anche maggiore, che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale cagionato alle finanze comunali per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, dal II trimestre 2013 al 31 dicembre 2016 per un importo calcolato in euro 22.062,00 ed omettendo per gli anni 2017/2018 l'invio delle comunicazioni ed il conseguente versamento.
A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:
a) con atto di denuncia trasmesso a mezzo PEC, il direttore della Direzione gestione procedimenti connessi alle entrate fiscali presso il Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, con nota nr. QB367869 del 3 aprile 2019, assunta al protocollo della Procura regionale in data 12 dicembre 2019 al nr. 13818, segnalava, ai sensi degli artt. 51 e ss. c.g.c., un elenco di soggetti esercenti attività ricettiva che avevano omesso di dichiarare le presenze degli ospiti e di riversare al comune la tassa di soggiorno riscossa da clienti occasionali;
b) in tale elenco, veniva segnalata anche tale F. Gianluca, nato a [omissis], legale rappresentante/amministratore della società GF Rooms s.r.l., con sede legale in Roma alla Piazza del Viminale nr. 5, intestataria del codice fiscale/partita IVA 12144581001;
c) tra l'altro, veniva segnalata la posizione debitoria della struttura ricettiva denominata Hotel Mosaic Central Rome, sita in Roma alla Piazza del Viminale nr. 5, int. 4/6, per la quale la società GF Rooms s.r.l. aveva provveduto alla trasmissione delle prescritte comunicazioni circa la presenza di ospiti, senza però effettuare i relativi riversamenti dei contributi di soggiorno incamerati dal II trimestre 2013 al 31 dicembre 2016 per un importo calcolato in euro 22.062,00 ed omettendo per gli anni 2017/2018 l'invio delle comunicazioni ed il conseguente versamento.
Nello specifico, l'istruttoria eseguita dal Dipartimento evidenziava il sig. F. Gianluca, legale rappresentante della società GF Rooms s.r.l., nella qualità di gestore della suindicata struttura alberghiera, il cui inizio attività era stato comunicato con SCIA n. QA/2013/9313 in data 9 settembre 2013, ha comunicato i seguenti importi riscossi ma non riversati per come segue:
- anno 2013: II/III/IV trimestre euro 1.866,00;
- anno 2014: euro 6.810,00;
- anno 2015: euro 5.574,00;
- anno 2016: euro 7.812,00;
- anno 2017: omesse comunicazioni e relativi versamenti;
- anno 2018: omesse comunicazioni e relativi versamenti.
In relazione a quanto sopra, al fine di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti della presente istruttoria, l'organo requirente in data 30 luglio 2020 delegava il Gruppo sicurezza sociale e urbana del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale all'esecuzione di mirati accertamenti istruttori, disponendo l'accesso presso la sede legale della società nonché presso la struttura ricettiva.
Con nota RH/211708/2020 datata 26 ottobre 2020, il citato Comando trasmetteva l'esito dell'attività espletata nell'ambito del p.p. 28710/2018 acceso presso la Procura della Repubblica di Roma a carico di F. Gianluca, indagato per peculato in relazione all'omesso riversamento delle somme incamerate, e non riversate, a titolo di contributo di soggiorno presso le strutture ricettive riconducibili alla società di cui era legale rappresentante, come dallo stesso dichiarato in atti il 7 ottobre 2020.
Relativamente alla struttura denominata Hotel Mosaic Central Rome, l'attività di polizia giudiziaria ha permesso di accertare che l'importo complessivo debitorio ammontava a complessivi euro 38.368,50, come desunto dalle fatture/ricevute fiscali emesse dalla società GF Rooms s.r.l. rinvenute e attestanti l'incameramento del contributo di soggiorno effettuato dai clienti occasionali.
In relazione a quanto sopra, l'organo requirente invitava, con nota nr. 2456 del 18 febbraio 2021, l'ufficio dell'ente locale a procedere alla formalizzazione di atti di diffida ed intimazione ad adempiere, con contestuale costituzione in mora, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219, 2943 e 1310 c.c. ovvero di procedere all'insinuazione al passivo nelle more di eventuali procedure concorsuali, al fine di tutelare i crediti pubblicistici per omesso riversamento del contributo di soggiorno, come risultanti dagli accertamenti esperiti dalla competente articolazione della Polizia locale di Roma Capitale.
Inoltre, in data 15 ottobre 2020 con nota nr. 13410 venivano richiesti aggiornamenti circa le azioni intraprese chiedendo al citato ufficio di comunicare eventuali modifiche relative agli importi segnalati e/o ai soggetti tenuti al pagamento.
A riscontro di quanto richiesto, Roma capitale con nota nr. QB20210492234 del 11 novembre 2021, nel comunicare che la società GF Rooms s.r.l. gestiva la struttura ricettiva di affittacamere denominata Mosaic Central a partire dal 3 febbraio 2013, giusta SCIA prot. QA/2013/1165, rappresentava che l'importo segnalato dalla Polizia locale, a seguito di riscontri eseguiti alle banche dati in uso al Dipartimento, era stato rideterminato dal proprio ufficio in euro 38.285,50. Evidenziava, infine, che ai fini della quantificazione del quantum debeatur doveva essere aggiunto l'importo comunicato e non riversato relativo al I trimestre 2020 per ulteriori euro 1.505,00. L'Ufficio specificava anche che per il recupero dell'importo dovuto pari a complessivi euro 39.790,50 relativo alle annualità dal 2013 al 2020, era stato emesso il sollecito di pagamento n. 53210000087 in data 29 aprile 2021 con nota n. QB/2021/196154 del 4 maggio 2021, inviato a mezzo pec in data 10 maggio 2021, per l'importo complessivo di euro 40.332,13, comprensivo di interessi.
Infine, concludeva evidenziando che alla data dell'11 novembre 2021 non risultava alcun pagamento in merito eseguito e, pertanto, era in corso di emissione l'avviso di accertamento esecutivo per il recupero del dovuto.
Per quanto precede, in sintesi, il danno erariale derivante dal mancato riversamento del contributo di soggiorno incamerato per il periodo dal 2013 al 2020 dalla struttura ricettiva affittacamere Mosaic Central ammonta a complessivi euro 39.790,50, da contestare alla società GF Rooms s.r.l., il cui legale rappresentante risulta essere il sig. F. Gianluca, come da visura camerale del 9 febbraio 2023 e del 23 maggio 2023 in solido con lo stesso sig. F. Gianluca in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società GF Rooms s.r.l.
A seguito dell'emissione del prescritto invito a dedurre, ritualmente notificato ai soggetti invitati, venivano depositate deduzioni difensive dal sig. F. Gianluca in proprio nelle quali si eccepiva una asserita non congruenza delle autorizzazioni SCIA rispetto alle contestazioni svolte nell'invito di cui al presente procedimento ed il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a seguito della novella di cui all'art. 3 d.l. 34/2020.
Le argomentazioni ivi esplicate, a parere della Procura regionale, non sono risultate idonee a superare le contestazioni mosse in sede di invito.
In punto di diritto la Procura regionale ha rappresentato che:
a) la normativa nazionale in tema di imposta di soggiorno ha previsto la facoltà per Roma Capitale di introdurre la corresponsione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Roma [art. 14, comma 16, lett. e), d.l. 31 maggio 2010, n. 78], da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione e fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
b) la disciplina del Comune di Roma che vi ha dato attuazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 luglio 2010, ha introdotto il suddetto contributo a partire dal 1° gennaio 2011 e, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, ha disciplinato detto contributo attraverso lo specifico regolamento, adottato dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 e successive modificazioni (deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014; deliberazione del Commissario straordinario n. 14 del 18 marzo 2016; delibera dell'Assemblea capitolina n. 32 del 30 marzo 2018);
c) dalle richiamate disposizioni, si desume che detto regolamento affida ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, sicché nell'ambito del predetto rapporto al soggetto operante presso la struttura ricettiva andrebbe, in tesi, riconosciuta la qualifica di agente contabile in quanto egli incassa, per conto del Comune, l'imposta di soggiorno da coloro che vi alloggiano, con l'obbligo di riversarla poi all'ente locale. Pertanto, i gestori/titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere debbono, in tesi, essere considerati come "agenti contabili esterni della riscossione" del contributo di soggiorno e, dunque, incaricati di pubblico servizio, e richiama al riguardo giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione;
d) che il nuovo ruolo di "sostituto di imposta", di cui all'art. 64, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, assunto dal gestore di strutture ricettive ai sensi dell'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, non abbia comportato la perdita della qualifica di agente contabile, con obbligo di resa di conto. Ciò in quanto il gestore della struttura recettiva anche nell'innovato quadro normativo continuerebbe a rivestire la natura dell'agente contabile, sussistendo, nel caso di specie, sia il maneggio di danaro pubblico che il rapporto di servizio (funzionale). L'attribuzione all'albergatore della qualifica di responsabile di imposta non escluderebbe, dunque, la connessa qualifica di agente contabile;
e) sussisterebbe un rapporto di servizio pubblico, inserendosi il soggetto privato nell'iter procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe dell'attività pubblicistica di questo, con conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, non incidendo sul punto le cennate modifiche normative;
f) in via subordinata, ove si dovesse dubitare della qualifica di agente contabile, per effetto della novella normativa di cui al d.l. n. 34 del 2020, come interpretata dalla l. n. 215 del 2021, la Procura prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, trattandosi di norma con valenza innovativa e non interpretativa, per violazione dei seguenti parametri costituzionali: (1) art. 3 Cost. in forza della sopravvenuta norma "interpretativa" di cui alla l. n. 215 del 2021, fattispecie uguali (mancato riversamento dell'imposta di soggiorno derivato da condotte anteriori al 19 maggio 2020) sono trattate in maniera diseguale (alcune di esse sono state attratte alla giurisdizione contabile prima del d.l. predetto, altre ne sono escluse in ragione di una supposta norma interpretativa); (2) art. 102, comma 1, Cost. la funzione giurisdizionale di decisione sul caso concreto è riservata al giudice; una norma non veramente interpretativa, perché non intervenuta ad interpretare la legge vecchia, ma ad assegnarle retroattivamente uno nuovo, spoglia il giudice del potere di interpretare ed applicare la norma vecchia, potere del quale si appropria il legislatore. La questione sarebbe rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata, ritenendosi che la norma sopravvenuta "non abbia i caratteri che avrebbe dovuto presentare per essere definita d'interpretazione autentica, in base alla elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità";
g) in sintesi, da quanto sopra discenderebbe che l'omesso versamento rappresenterebbe una violazione degli obblighi concernenti il rapporto di servizio di natura funzionale. Nella specie, si verserebbe in ipotesi di responsabilità di tipo contabile, risultando omesso il riversamento di somme di spettanza del Comune di Roma. Acclarata, in tesi, l'esistenza del danno erariale concreto ed attuale, sussiste l'interesse ad agire della Procura per l'adempimento di un credito certo, liquido ed esigibile, non contestato dalle parti;
h) la Procura ritiene, pertanto, che sussista la responsabilità contabile per omesso riversamento dell'imposta di soggiorno in capo ai convenuti, nella qualità e per l'importo sopra descritti.
2. Roma Capitale con atto di intervento volontario si è costituita in giudizio con memoria con la quale a sostegno delle ragioni della Procura attrice ha dedotto che:
- già dal momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno, il gestore alberghiero è qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune, con conseguente sua responsabilità per omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo;
- va riconosciuta la qualifica di agente contabile tanto in capo alla società di gestione GF Rooms s.r.l., che in capo al legale rappresentante, dunque, al sig. F. Gianluca amministratore unico il cui inizio attività era stato comunicato con SCIA n. QA/2013/1165 in data 3 febbraio 2013 e perdura sino ad oggi: a quest'ultimo, dunque, sono direttamente imputabili le relative responsabilità per l'omessa rendicontazione e versamento delle imposte riscosse.
2.1. Roma Capitale con successiva memoria ha rappresentato che:
- il sig. F. Gianluca per un diverso lasso di tempo non ha comunicato il numero di presenze dei clienti, non consentendo all'Ufficio direzione turismo SUAR del Dipartimento turismo di emettere i relativi provvedimenti ingiuntivi;
- Roma Capitale è stata individuata come parte offesa e, pertanto, in data 23 aprile 2021, si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico del sig. F. Gianluca, R.G.N.R. 28710/2018, R.G.G.I.P. 17447/2019, interrompendo con tale iniziativa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
3. I convenuti Gianluca F. e la Società GF Rooms s.r.l. si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell'avv. Francesca Romana Fontana e dell'avv. Italo Di Marco, i quali con memoria hanno dedotto:
- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La legislazione cosiddetta emergenziale ha introdotto il comma 3 dell'art. 180 d.l. 34 del 2020 che andava a modificare l'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, inserendo il comma 1-ter, che qualifica il gestore quale responsabile di imposta prevedendo una disciplina sanzionatoria che rientra pienamente nel campo di applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 546 del 1992 e dunque giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria. Il sig. Gianluca F., indagato in merito agli stessi fatti nel procedimento n. 28710 del 2018 RGPM, per il reato di peculato veniva assolto in via definitiva con sentenza n. 1665 del 2021, GUP Roma, passata in giudicato, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e nell'iter argomentativo dell'organo giudicante appare deciso il mancato riscontro della qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva. Per la difesa del convenuto sussisterebbe il giudicato sull'esclusione di qualifica di agente contabile in capo al sig. Gianluca F.;
- il difetto di legittimazione passiva del sig. Gianluca F. in proprio e il difetto di solidarietà passiva, nonché l'inammissibilità della citazione per mancata esposizione delle ragioni diritto a sostegno della solidarietà;
- la prescrizione;
- incertezza sulla quantificazione del danno, confusioni sulle S.C.I.A.;
concludendo in conformità, con richiesta di vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
4. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore dell'interveniente si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto.
Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti sig. F. Gianluca - in proprio e nella qualità di legale rappresentate pro tempore della società GF Rooms s.r.l., gestore della struttura ricettiva denominata "Hotel Mosaic Central Rome"- e la società GF Rooms s.r.l., in relazione ad una ipotesi di danno erariale cagionato alle finanze di Roma Capitale per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, relative al periodo temporale decorrente dal II trimestre 2013 al 31 dicembre 2016 per un importo calcolato in euro 22.062,00 ed omettendo per gli anni 2017/2018 l'invio delle comunicazioni ed il conseguente versamento.
2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che i convenuti vengano condannati al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro 39.790,50 (trentanovemilasettecentonovanta/50), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.
3. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione formulata dai convenuti di difetto di giurisdizione per poste di danno da omesso versamento dell'imposta di soggiorno, per effetto dello ius superveniens di cui all'art. 180 del d.l. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020.
3.1. Giova in primo luogo evidenziare che questa Sezione giurisdizionale, chiamata a decidere su fattispecie di responsabilità amministrativa relative al mancato riversamento nelle casse del Comune di Roma Capitale da parte di gestori di strutture ricettive, rivedendo il proprio orientamento espresso in precedenza, ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'art. 180, comma 3, d.l. 34/2020 introdotta dall'art. 5-quinquies d.l. 146/2021, sia venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola in favore del giudice tributario (sentt. 6 settembre 2022, n. 596; 17 gennaio 2023, n. 31; 6 febbraio 2023, n. 80; 24 marzo 2023, n. 178; 28 marzo 2023, n. 380; 2 maggio 2023, n. 426).
3.2. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione nei precedenti sopra richiamati, con considerazioni che possono essere così sintetizzate e, per alcuni profili, integrate, anche alla luce della giurisprudenza di contrario avviso:
a) la qualifica ex lege di responsabile d'imposta del gestore di strutture recettive lo inserisce nell'ambito dei rapporti tributari, non consentendo più di poter configurare il rapporto con l'ente locale come rapporto di servizio, creato, nel silenzio del legislatore, in via pretoria;
b) l'esclusione della rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive anche per condotte antecedenti al 19 maggio 2020 (Cass. pen., Sez. VI, 12516 del 10 marzo 2022; 9213 del 15 febbraio 2022), costituisce un ulteriore elemento dal quale poter desumere il mutamento del rapporto giuridico con l'ente impositore, considerato non avente più natura contabile dalla Suprema Corte, in conseguenza di tale modifica (Cass., Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 30227; 15 febbraio 2022, n. 9213); tali decisioni, seppure riferite agli effetti penali del comportamento del gestore della struttura alberghiera, hanno ribadito proprio la circostanza che come, in conseguenza della nuova disciplina dell'imposta di soggiorno, quest'ultimo ha assunto, per effetto dei richiamati mutamenti del quadro normativo, il ruolo di debitore in relazione alle somme dovute dagli ospiti in favore dell'ente pubblico, e non di riscossore delle somme dovute dai soggetti passivi nell'interesse dell'ente locale;
c) le funzioni, quali la riscossione ed il versamento dell'imposta nelle casse comunali, così come gli obblighi di natura dichiarativa, previsti nei regolamenti comunali (nel caso di specie, quello di Roma Capitale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 18 marzo 2016 e, da ultimo, modificato con delibera n. 29 dell'8 aprile 2021), circostanze anch'esse messe in luce dalla giurisprudenza favorevole alla giurisdizione contabile in materia, sono propri, in generale, anche dei responsabili di imposte. In ogni caso, in quanto in contrasto con le norme statali sopravvenute, il Collegio non considera applicabile, al fine in discorso, il suddetto regolamento;
d) l'elemento del c.d. maneggio di denaro pubblico non è configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile ab origine come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui ne risponde con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo; né potrebbe assumere rilevanza, al fine in esame, la finalità pubblica del denaro versato all'ente locale, in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa;
e) non è dato riscontrare un principio generale dell'ordinamento in base al quale i responsabili d'imposta possano essere considerati agenti contabili. Deve, in proposito, osservarsi che le varie figure di responsabile d'imposta - individuate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza negli spedizionieri, banche, segretari delegati della P.A., datori di lavoro, cessionari d'azienda, coniuge che ha presentato la dichiarazione congiunta, rappresentante ai fini IVA del soggetto non residente e senza stabile organizzazione - assumono la veste di soggetti privati che adempiono ad obblighi esclusivamente fiscali, per i quali deve escludersi la configurabilità della qualifica di agente contabile (né per i suddetti soggetti che solitamente si fanno garanti del pagamento di imposte di notevole importo, sembra sussistere giurisprudenza contabile che li assimila a contabili pubblici);
f) l'attribuzione in capo al gestore di obblighi di natura dichiarativa, oltre alla previsione del sistema sanzionatorio stabilito per i rapporti di natura tributaria nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile e di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rappresentano ulteriori elementi dai quali poter desumere la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra ente locale impositore e gestore (cfr. 178/2023; 346/2023);
g) in presenza dei citati presupposti, non potrebbe nemmeno ipotizzarsi la sussistenza di una giurisdizione alternativa in materia (sia del giudice tributario che di quello contabile), per contrasto con il principio, di rilevanza costituzionale, perché legato alla tutela giurisdizionale dei diritti individuali, di certezza nella individuazione del giudice chiamato a pronunciarsi su di un rapporto giuridico.
4. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.
5. In relazione alla regolazione delle spese di lite, facendo applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c. ai sensi del quale "il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando [...] definisce il giudizio decidendo soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari", si dispone la compensazione integrale, anche nei confronti dell'interveniente Roma Capitale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80034 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario come giudice munito di giurisdizione;
- spese compensate.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.