Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione V
Sentenza 25 marzo 2024, n. 887

Presidente: Dongiovanni - Estensore: Arrivi

Premesso che:

- la ricorrente ha impugnato l'esito della selezione indetta dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, selezione nella quale la ricorrente si è collocata terza graduata;

- sono costituiti, per resistere al ricorso, il vincitore della selezione Leonardo D.L. e la Fondazione, entrambi eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

- la causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 21 marzo 2024, tenutasi per la trattazione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a. per l'emanazione di una sentenza in forma semplificata.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione interessati dalla c.d. privatizzazione, incluse quelle concernenti «il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali» (comma 1), mentre rimangono attratte alla giurisdizione amministrativa le sole «controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (comma 4).

Considerato che, nel caso di specie, la vertenza ha ad oggetto il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di un'azienda socio-sanitaria, disciplinato dall'art. 15 d.lgs. 502/1992.

Osservato che, ancorché, ai sensi dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, il conferimento di tale tipologia di incarichi è preceduto dall'espletamento di una selezione procedimentalizzata, con la nomina di una commissione e la formazione di una graduatoria, per costante giurisprudenza le relative controversie si mantengono nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, posto che:

- la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione o alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali conservano natura privata, rivestendo il carattere di determinazioni negoziali assunte, nell'ambito di un rapporto di lavoro già incardinato, dall'amministratore con le prerogative del comune datore di lavoro (Cass. civ., Sez. un., 13 marzo 2020, n. 7218; 18 maggio 2021; T.A.R. Roma, Sez. III, 17 maggio 2021, n. 5776);

- la procedura selettiva contemplata dall'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 non è un pubblico concorso, tantomeno preordinato all'assunzione del dirigente, in quanto si articola secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive, con la formazione di graduatoria finale e l'individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta, di carattere essenzialmente fiduciario, di un professionista nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. un., 6 marzo 2020, n. 6455; 13 ottobre 2021, n. 21060; C.d.S., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 2531; 28 maggio 2021, n. 4107; T.A.R. Milano, Sez. III, 17 settembre 2021, n. 2003; T.A.R. Brescia, Sez. I, 2 maggio 2022, n. 426; T.A.R. Roma, Sez. III, 13 giugno 2022, n. 7767).

Ritenuto che le modifiche introdotte all'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 dalla l. 118/2022, le quali hanno incrementato la procedimentalizzazione della selezione, segnatamente vincolando il direttore generale della struttura a conferire l'incarico al candidato a cui la commissione ha attribuito il maggior punteggio, non incidano sul riparto di giurisdizione, poiché il conferimento dell'incarico che segue alla selezione rimane un atto di svolgimento del rapporto lavorativo già incardinato e, dal momento che tale rapporto è privatizzato, l'atto di conferimento ha la consistenza di determinazione negoziale assunta con le prerogative del comune datore di lavoro, come tale attratto alla giurisdizione ordinaria ex art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 (cfr. T.A.R. Milano, Sez. V, 29 novembre 2023, n. 2872; cfr., altresì, T.A.R. Torino, Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1149; T.A.R. Lecce, Sez. II, 3 agosto 2023, n. 1012; T.A.R. Bari, Sez. I, 20 novembre 2023, n. 1342; T.A.R. Genova, Sez. I, 21 novembre 2023, n. 941; 27 gennaio 2024, n. 58; T.A.R. Cagliari, Sez. I, 13 marzo 2024, n. 207).

Ritenuto, pertanto, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

Ritenuto di compensare le spese di giudizio, stante la definizione in rito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.