Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione I
Sentenza 26 aprile 2024, n. 906
Presidente: Mezzacapo - Estensore: Saporito
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, il provvedimento prot. 36200 del 6 febbraio 2024 dell'Agenzia delle entrate - con il quale è stata dichiarata la non accettazione dell'istanza di aggiornamento della classificazione catastale (da categoria D/6 "attività sportive" a F/2 "unità collabente") di un immobile di proprietà dei ricorrenti - articolando a sostegno del gravame, a mezzo di tre motivi, censure di violazione di legge e di eccesso di potere [art. 3, comma 2, e 6, comma 1, lett. c), d.m. 2 gennaio 1998, n. 28; Vademecum do.c.fa. della Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate; artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990; circolare 30 luglio 2013 Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate; violazione del giusto procedimento; difetto di presupposto; difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento].
Rilevato che l'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio.
Considerato che alla camera di consiglio del 24 aprile 2024 il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e che la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai fini della definizione con sentenza in forma semplificata.
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di c.d. operazioni catastali individuali, devolute alle commissioni tributarie dagli art. 2, comma 2 (già 3), e art. 19, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992.
Considerato infatti che:
- l'art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che il ricorso dinanzi alla commissione tributaria può essere proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del medesimo provvedimento normativo;
- a sua volta, l'art. 2, comma 2, annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti "l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo... nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale";
- la Corte di cassazione ha a più riprese ribadito che «gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta, in modo tale che: "la previsione della generale impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto del diritti di difesa e di tutela giurisdizionale contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente quale certamente è la determinazione della rendita catastale che rappresenta, ai fini di una pluralità di tributi, la misura della capacita contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato"» (Cass. civ., Sez. trib., 12 dicembre 2022, n. 36231), di modo tale che non può trovare ingresso la distinzione, prospettata dal ricorrente in sede di discussione, fra fase di accettazione e fase di valutazione della domanda.
Considerato che va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere il giudizio devoluto alla cognizione del giudice tributario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
Ritenuto che le spese di lite, anche considerata la definizione in rito con sentenza in forma semplificata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.