Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 3 maggio 2024, n. 4034

Presidente: Montedoro - Estensore: Lamberti

FATTO E DIRITTO

1. L'appellante - funzionario dell'Autorità di regolazione dei trasporti (A.R.T.) che ha svolto per l'anno 2016 la sua attività presso l'Ufficio servizi e mercati retail della sede di Roma - ha impugnato avanti il T.A.R. per il Lazio la scheda definitiva di valutazione della performance "Funzionari" per l'anno 2016, comprensiva della allegata scheda di valutazione performance anno 2016 sezione "Competenze" e i provvedimenti successivi di rigetto delle sue istanze di riesame e di conciliazione.

1.1. Con motivi aggiunti ha impugnato le controdeduzioni acquisite dal Nucleo di valutazione dell'Autorità in sede di riesame della valutazione della performance per cui è causa.

2. Il T.A.R. adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevando che "L'Autorità resistente non rientra all'interno delle pubbliche amministrazioni escluse dal disposto dell'art. 3 d.lgs. n. 165/2001 e non può farsi ricomprendere neanche nel disposto dell'art. 133 c.p.a., anche alla luce del fatto che i rapporti di lavoro sono disciplinati dalla contrattazione collettiva".

3. L'originario ricorrente ha impugnato tale statuizione ed ha riproposto i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di primo grado.

A sostegno della sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo deduce che:

- l'appellante è risultato vincitore del concorso per primo funzionario A.R.T. in data 21 maggio 2014 ed è stato nominato ed immesso in servizio in data 1° agosto 2014 in virtù di specifico atto amministrativo, non avendo sottoscritto, allora, un contratto individuale di lavoro;

- la giurisdizione del Giudice amministrativo discende, oltre che dallo specifico regime giuridico del rapporto di lavoro, anche dalla disciplina normativa di riferimento, e precisamene dall'art. 37 del d.l. 201/2011 che ha istituito l'A.R.T.

L'appellante, a supporto della propria tesi, richiama inoltre le numerose sentenze del Giudice amministrativo che in fattispecie analoghe hanno riconosciuto la propria giurisdizione e hanno condotto a decisioni di merito (cfr. T.A.R. Piemonte, II, 26 marzo 2019, n. 344; 1° ottobre 2019, n. 1027; C.d.S., VI, 6 ottobre 2020, n. 5919; T.A.R. Piemonte, II, 4 luglio 2022, n. 618), citando in particolare la sentenza del 19 maggio 2023, n. 8581 dello stesso T.A.R. per il Lazio (di soli cinque giorni antecedente al deposito della sentenza impugnata).

4. L'appello è fondato, dovendosi ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo.

La cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del Giudice ordinario; fanno eccezione a tale regola i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro delle amministrazioni elencate nell'articolo citato sono devolute alla giurisdizione amministrativa (art. 63 del d.lgs. 165/2001).

La giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo del citato art. 3, che individua il personale in regime di diritto pubblico assoggettato, per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro, ai rispettivi ordinamenti, non rileva l'espressa menzione dei lavoratori sottratti alla "contrattualizzazione", ben potendo ciò essere stabilito da altre fonti legislative, con effetto ampliativo della categoria (cfr. Cass., Sez. un., 19 dicembre 2005, n. 27893; 23 giugno 2005, n. 13446, con riferimento alle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Autorità garante delle comunicazioni, ritenute sottratte alla contrattualizzazione e devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa sulla base delle disposizioni della l. 31 luglio 1997, n. 249).

4.1. In riferimento al giudizio in esame, rileva l'art. 37 del d.l. 201/2011, che ha istituito l'A.R.T., ove, tra l'altro, si legge che: "Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti... la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione... L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge".

L'art. 2, comma 28, della l. 481/1995 dispone che: "Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [oggi, d.lgs. 165/2001], e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo".

Tale disposizione - volta a sottrarre l'Autorità dalla disciplina generale portata dal d.lgs. 165/2001 che, come detto, ha introdotto il principio della contrattualizzazione del pubblico impiego con la conseguente devoluzione delle relative controversie al Giudice ordinario - si rivela coerente con le linee di fondo che connotano le eccezioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, considerate le caratteristiche di Autorità indipendente e l'autonomia che la caratterizza (cfr. C.d.S., parere n. 872 del 10 febbraio 2010), elementi questi che, al pari di quanto avviene per le altre Autorità amministrative indipendenti, non possono non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale (in questi termini cfr. Cass. 5591 del 2020 in riferimento all'I.V.ASS).

In senso confermativo milita anche il tenore letterale dell'art. 1, comma 2, del t.u. del 2001, che non include le Autorità tra le amministrazioni destinatarie dello stesso t.u.

4.2. Nello specifico, anche sotto il profilo formale, non sussistono elementi atti a ricondurre il rapporto di lavoro dell'appellante ad una fonte di natura privatistica, avendo egli anzi precisato che: il bando di concorso in forza del quale era stato selezionato per divenire primo funzionario in A.R.T., non prevedeva alcun contratto, ma un atto di nomina; all'esito della procedura concorsuale, era stato semplicemente nominato e immesso nei ruoli dell'Autorità.

Al riguardo, non appare inoltre risolutivo l'aspetto, richiamato dal T.A.R., per cui il rapporto di lavoro dell'appellante risulta disciplinato anche dalla contrattazione collettiva, avuto riguardo al fatto che anche nella disciplina di altre autorità indipendenti, ivi incluse quelle contemplate dalla deroga espressa di cui all'art. 3 del d.lgs. 165/2001, intervengono forme di accordo sindacale (cfr. A.G.C.M.).

Nello specifico, l'art. 37 del regolamento A.R.T. sul trattamento giuridico ed economico del personale prevede che: "Il trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità, è stabilito secondo i principi generali fissati dal contratto collettivo dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto anche conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità. Detto trattamento segue, in quanto applicabili e previa valutazione di compatibilità, le variazioni stabilite nel Regolamento del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

A conferma della compatibilità di forme di negoziazione sindacale atte ad integrare l'ordinamento di stampo pubblicistico che caratterizza le Autorità, questo Consiglio, tra l'altro, ha già osservato che la peculiare autonomia che caratterizza le Autorità indipendenti consente loro "di disporre con atti interni aspetti che per altre amministrazioni sono disciplinati dalla legge, così ad essa derogando e dando luogo, all'occorrenza, ad ordinamenti specifici e peculiari che lasciano all'autorità autonomia organizzativa nell'ampliare, con appositi atti di auto-vincolo, l'ambito di applicabilità della negoziazione sindacale anche alle materie di macro-organizzazione già riservate secondo l'ordinamento di ciascuna autorità alla fonte regolamentare o alla potestà auto-organizzatoria" (C.d.S., parere del 5 aprile 2011, n. 1334).

5. Dall'accoglimento dell'appello discende la rimessione, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., della causa al T.A.R. che si pronuncerà sui motivi di ricorso originari.

5.1. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) annulla la sentenza impugnata e rimette, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la causa al Giudice di primo grado.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III, sent. n. 8802/2023.