Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione III
Sentenza 20 maggio 2024, n. 1871

Presidente: Lento - Estensore: Ventura

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, espone in fatto la società ricorrente quanto segue: a) di essere una società che si occupa di costruzioni navali, nonché della rivendita di attrezzature marinaresche e non di attività a carattere turistico-ricreativo; b) che, dovendo spostare in altro luogo l'attività in origine svolta presso il Lungomare Cosenz, ha chiesto ed ottenuto la concessione demaniale n. 146/2004 avente ad oggetto un'area "a ridosso della radice del molo di sopraflutto, in una zona, di fatto, asservita alle attività portuali e non utilizzabile per altri scopi"; c) che la concessione del 2004 è stata prorogata negli anni, senza alcun impedimento; d) che in data 29 agosto 2020, parte ricorrente ha presentato istanza di estensione della validità della concessione demaniale 146/2004 sino al 2033, in applicazione della l.r. n. 24 del 14 dicembre 2019, conforme alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'art. 1 l. 30 dicembre 2018, n. 145; e) detta istanza è stata riscontrata positivamente dall'amministrazione che ha esteso la validità della concessione demaniale marittima 1462004/2004 fino al 31 dicembre 2033; f) che, con nota prot. n. 30696 del 13 maggio 2021, l'Amministrazione resistente, confermando la durata della concessione sino al 2033, richiedeva a titolo di conguaglio la somma di euro 45.101,94, al fine di regolarizzare la posizione debitoria del Cantiere Nautico s.r.l., che provvedeva a corrispondere quanto richiesto e, conseguentemente, in vista della nuova proroga, investiva cospicue somme di denaro; f) che con nota prot. n. 17891 in data 17 marzo 2022, oggi impugnata, l'Amministrazione comunicava quanto segue «Facendo seguito alla ricevuta telematica rilasciata dal Sistema "Portale del Demanio Marittimo" con riferimento alla richiesta di estensione validità concessione demaniale - Istanza n. 1853 del 29 agosto 2020, si comunica che, le sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 17 e 18 del 9 novembre 2021, hanno statuito l'inapplicabilità delle norme concernenti le proroghe delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033 e l'inefficacia degli eventuali atti adottati in violazione delle disposizioni comunitarie. Pertanto, fatte salve le successive verifiche che saranno effettuate dall'amministrazione, la c.d.m. di cui all'istanza n. 1853 del 29 agosto 2020 continua ad avere efficacia solo fino al 31 dicembre 2023».

Avverso detto provvedimento parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 1 della l. 241/1990 - eccesso di potere, violazione del principio di legittimo affidamento, atteso che la ricorrente avrebbe legittimamente e in buona fede confidato nella proroga della concessione demaniale marittima sino al 2033, investendo ingenti somme di denaro e che illegittimamente l'amministrazione, dopo ben due anni, avrebbe ridotto la durata di detta concessione demaniale richiamando le pronunce dell'Adunanza plenaria n. 17 e 18 del 2021, non applicabili al caso di specie;

2) violazione dell'art. 1 della l.r. Sicilia n. 24 del 14 dicembre 2019; violazione della l. 30 dicembre 2018, n. 145; falsa applicazione delle sentenze n. 17 e 18 del Consiglio di stato in Adunanza plenaria al caso di specie; falsa applicazione della l. n. 172/2003, art. 1, primo comma. Lamenta la ricorrente che la proroga, in via automatica, al 2033 delle concessioni demaniali già esistenti, in deroga alle normali procedure di evidenza pubblica, sarebbe pienamente conforme alla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni demaniali marittime e che i principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 17 e 18 del 2021 riguarderebbero soltanto la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mentre nel caso di specie la concessione ha ad oggetto un'attività di cantiere navale;

3) falsa applicazione della direttiva 2006/123 - l'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein. Secondo parte ricorrente l'Amministrazione regionale avrebbe illegittimamente applicato alla fattispecie la direttiva n. 123 del 2006, meglio nota come "direttiva Bolkestein", la quale invece, in quanto "direttiva di armonizzazione", non può essere considerata self-executive non potendo, pertanto, essa trovare applicazione alla fattispecie de qua.

La ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di sospendere il giudizio, al fine di trasmettere gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, comma 2, T.F.U.E.;

4) questione di legittimità costituzionale. In subordine, la ricorrente ha chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale, in quanto i provvedimenti dell'Adunanza plenaria lederebbero i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 97;

5) sul risarcimento del danno. Lamenta parte ricorrente che, in caso di rigetto del ricorso, subirebbe ingenti danni, avendo essa effettuato, in virtù della proroga inizialmente concessa sino al 2033, importanti investimenti; verrebbe inoltre stravolta la pianificazione dei lavori programmati con impossibilità di riorganizzare l'attività ed il rischio di ritardi ed inadempimenti nei confronti di terzi.

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio in data 18 giugno 2022 con atto di mera forma.

3. In vista dell'udienza di discussione parte ricorrente ha depositato memoria e documenti, insistendo nelle difese già formulate e richiamando, in particolare, la sentenza della Corte di cassazione n. 423 del 2023 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza plenaria, nonché la l. n. 118 del 5 agosto 2022, con cui il legislatore ha esteso di diritto le concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2024 e, in casi particolari, sino al 31 dicembre 2025.

4. Alla pubblica udienza in data odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.

5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Rileva il Collegio che, secondo il pressoché unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, le norme legislative nazionali e regionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l'art. 49 T.F.U.E. e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici, né dalla pubblica amministrazione (ex multis C.d.S., Sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679).

Correttamente, pertanto, a fronte della istanza di proroga avanzata dalla società ricorrente ai sensi della l.r. n. 24 del 14 dicembre 2019 - conforme alle previsioni di cui all'art. 1, commi 682-683, della l. n. 145 del 2018 - l'amministrazione resistente ha affermato, come definitivamente chiarito dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021, "l'inapplicabilità delle norme concernenti le proroghe delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2033 e l'inefficacia degli eventuali atti adottati in violazione delle disposizioni comunitarie".

Il ricorrente non poteva, pertanto, beneficiare di una proroga inapplicabile perché in contrasto con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che "l'effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto" (Ad. plen., n. 17 del 2021).

Nessun legittimo affidamento può quindi ritenersi sussistente in capo alla ricorrente.

Contrariamente a quanto sostenuto, inoltre, nessuna incidenza dispiega, nel presente giudizio, la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 23 novembre 2023, n. 32559. Tale sentenza, infatti, ha rilevato il diniego di giurisdizione - in relazione, peraltro, alla sola sentenza n. 18 del 2021 dell'Adunanza plenaria -, limitatamente al profilo della dichiarazione di inammissibilità degli interventi spiegati in detto giudizio da enti portatori di un interesse collettivo e da enti territoriali, senza quindi affrontare - stante l'assorbimento dei relativi motivi di ricorso - il tema della compatibilità con il diritto unionale della proroga automatica ex lege delle concessioni demaniali marittime. I principi espressi dall'Adunanza plenaria risultano, dunque, insuperati.

A diversa conclusione non può giungersi sulla base del fatto che oggetto della istanza di proroga non sarebbe una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, bensì una concessione per attività cantieristica navale, in quanto tale circostanza, piuttosto, preclude in radice l'applicabilità della normativa richiamata dalla ricorrente.

Ed invero, la proroga automatica prevista dall'art. 1, comma 683, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (di cui l'art. 1, primo comma, della l.r. n. 24/2019 fa applicazione in Sicilia) riguarda le sole concessioni di cui al comma 682 e, cioè, quelle elencate dal comma 1 dell'art. 01 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, rilasciate per le seguenti attività: "a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione".

Si tratta di elencazione avente carattere tassativo nel senso che soltanto le predette concessioni sono riconducibili alla nozione di "concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative" (in quanto tali oggetto della proroga) non rientrandovi, pertanto, le concessioni riguardanti i punti di ormeggio, né le concessioni di cantieri navali e scali d'alaggio e neppure le concessioni dei servizi di biglietteria per trasporto pubblico marittimo (in tal senso cfr. C.d.S., Sez. VII, 11 gennaio 2023, n. 350).

Ne consegue che la normativa invocata, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione alla concessione demaniale marittima in questione.

6. Alla luce delle superiori considerazioni si rivelano, infine, parimenti prive di fondamento le pretese risarcitorie formulate da parte ricorrente, queste ultime peraltro del tutto generiche, oltre che sfornite di idonea prova.

7. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto; né sussistono ad avviso del Collegio profili per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o per rimettere la questione all'esame della Corte costituzionale.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese del presente grado giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.