Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 18 giugno 2024, n. 5452

Presidente: Pescatore - Estensore: Di Raimondo

FATTO E DIRITTO

1. Con appello notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il 30 gennaio successivo, l'ingegner [omissis] ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza [omissis], con cui T.A.R. Molise ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice contabile il suo ricorso per "l'ottemperanza della sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n. [omissis], emessa nel giudizio 2056/EL e pubblicata il 2.10.2012, limitatamente al suo capo dettato in punto di spese del giudizio".

Deduce l'ingegner [omissis] che:

- con sentenza 2 ottobre 2012, n. 101, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, lo ha prosciolto nel merito nel giudizio di responsabilità contabile nei suoi confronti, liquidando le spese legali in suo favore in euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, come interpretato dall'art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2005, n. 248 e come modificato dall'art. 17, comma 30-quinquies, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102;

- a seguito della notifica della sentenza indicata munita della formula esecutiva e della relativa diffida ad adempiere da parte dell'istante, con deliberazione n. 13 in data 11 novembre 2021, la Gestione liquidatoria ex ASL n. 3 Centro Molise ha disposto la liquidazione in favore dell'appellante della somma lorda di euro 7.066,04 a titolo della metà del quantum liquidato in sentenza, sull'erroneo presupposto - sostiene l'ingegner [omissis] - che il restante 50% spettasse ai difensori del convenuto nel citato giudizio di responsabilità;

- con nota n. prot. [omissis] del 7 novembre 2022, la Azienda sanitaria regionale del Molise ha comunicato all'interessato l'avviso di pagamento disposto dalla Gestione liquidatoria della somma di euro 7.066,04, corrispondente alla metà del dovuto liquidato in sentenza;

- decorsi i centoventi giorni previsti dalla legge, con diffida del 10 novembre 2022, anche in riscontro alla citata nota dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, l'appellante ha ingiunto alle due Amministrazioni di corrispondere l'intero importo liquidato in sentenza, dichiarando di trattenere a titolo di acconto del maggior credito le eventuali somme già pagate nelle more;

- tenuto conto del silenzio serbato, per l'ottemperanza della decisione del giudice contabile l'ingegner [omissis] ha dunque proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Molise, che lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti con la sentenza qui impugnata.

2. L'appellante affida il proprio gravame ad unico motivo di censura, con il quale lamenta "error in judicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 205/2010, dell'art. 33 l. n. 1034/1971 (abrogato), dell'art. 112 del c.p.a. e dell'art. 214 del c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016)": secondo l'ingegner [omissis], la sentenza sarebbe erronea perché il T.A.R. ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice contabile sulla base di una non corretta applicazione delle disposizioni processuali succedutesi nel tempo.

3. L'Amministrazione appellata non si è costituita e all'udienza del 13 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L'appello è fondato e merita accoglimento.

Il T.A.R. ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice contabile, ritenendo che la disciplina del giudizio di ottemperanza delle sentenze della Corte dei conti sia regolata dall'art. 10 della l. 1° luglio 2000, n. 205, che così stabilisce:

«1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti».

Aggiunge il primo giudice che la coerenza di tale interpretazione si ricava dal nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall'art. 112, comma 2, lett. d), c.p.a. e dall'art. 214 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile), a mente del quale "il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza".

Tale statuizione, su cui si impernia la motivazione della decisione impugnata, è contestata dall'appellante con argomentazioni che il Collegio ritiene fondate.

Nell'ambito del più generale esame dei principi in materia di giurisdizione per come individuata dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr. sent. 7 maggio 2024, n. 11) e dei limiti al margine di manovra del giudice amministrativo per l'ottemperanza di decisioni di giudici diversi (C.d.S., Sez. III, 7 novembre 2022, n. 9767), l'analisi del dato letterale della norma indicata consente di ritenere assoggettata alla disciplina del processo di rito contabile la sola ottemperanza del giudicato della Corte dei conti relativo ai giudizi pensionistici (C.d.S., Sez. II, 11 maggio 2022, n. 3721) e di quelli ad istanza di parte, rimanendone escluso il giudizio di responsabilità, come quello di cui si discute in questa sede, rispetto al quale, non essendo prevista alcuna norma specifica, trovano applicazione le disposizioni di cui al c.p.a. e al c.g.c.

Questa prima valutazione di tipo esegetico trova conferma nell'interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Con ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4871, il giudice regolatore ha stabilito che la giurisdizione spetta al g.a. in un giudizio avente ad oggetto la contestazione dello svolgimento di attività professionale in violazione del regime di intramoenia come fonte di responsabilità erariale per il depauperamento dell'erario, al quale può essere assimilato il giudizio conclusosi con la sentenza n. [omissis] di cui si chiede l'ottemperanza per il danno erariale provocato all'Amministrazione di appartenenza in relazione agli oneri finanziari sostenuti per il mancato tempestivo reintegro di un dipendente a seguito della pronuncia del giudice del lavoro.

La Corte ha ribadito il principio - già contenuto in pronunce precedenti, nella "giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 104 del 1989, seguita dalla sentenza n. 1 del 2007" e condiviso anche dal giudice amministrativo (C.d.S., Sez. II, 6 novembre 2023, n. 9564, 30 agosto 2022, n. 7583) - muovendo dall'indipendenza dei giudizi azionabili a seguito di un contestato illecito nello svolgimento dell'attività di servizio del pubblico dipendente e stabilendo che "in ragione dei principi già enunciati da questa Corte e da ultimo riaffermati dalla citata ordinanza Sez. un., n. 16722 del 2020, ai quali si intende dare continuità, va ribadita l'autonomia del giudizio amministrativo contabile, e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dal Procuratore presso la Corte dei conti, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile ed i soggetti danneggiati e che l'amministrazione può promuovere anche nei confronti di terzi ad essa estranei, autori del danno, per farne valere la responsabilità anche solidale (citata, Cass., Sez. un., 16722 del 2020 e la giurisprudenza di legittimità nella stessa richiamata, Cass., Sez. un., n. 20701 del 2013); con l'unico limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede contabile, che il debitore potrà far valere, se del caso, anche in fase di esecuzione (Cass., Sez. un., n. 14632 del 2015, n. 32929 del 2018)".

In questa prospettiva, l'assenza della fattispecie di responsabilità erariale nella disposizione del c.g.c. concernente l'ottemperanza consente di ritenere che per questa ipotesi resti ferma la giurisdizione del g.a., non potendosi ritenere ammissibile un'interpretazione estensiva o analogica della norma di cui all'art. 217 c.g.c., dettata specificamente per i soli giudizi pensionistici e ad istanza di parte, dovendo piuttosto trovare applicazione la norma del codice del processo amministrativo contenuta nell'art. 112, comma 2, lett. d), secondo il quale "l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione".

5. In base alle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata e deve essere disposta la rimessione della causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a.

6. In ragione della mancata costituzione dell'Amministrazione non v'è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 791/2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per il Molise.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 [e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016], a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Molise, sent. n. 302/2023.