Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione IV
Sentenza 20 giugno 2024, n. 2002
Presidente: Bruno - Estensore: Pignataro
FATTO E DIRITTO
A) Con atto notificato il 24 marzo 2022 e depositato il giorno 21 aprile seguente, parte ricorrente ha impugnato al fine dell'annullamento:
- la nota prot. n. 106190 del 15 dicembre 2021, ricevuta in data 26 gennaio 2022, avente a oggetto "Notifica parere contrario di ammissibilità alla sanatoria e avvio del procedimento di diniego di sanatoria (art. 11 bis L.R. 10/91)" con la quale è stata data comunicazione del parere n. 130/2021 reso in data 3 dicembre 2021 dal Servizio urbanistica-edilizia privata del Comune di Trapani, contrario al rilascio del condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003, chiesto con domanda presentata il 10 dicembre 2004, prot. 12827 (pratica n. 886) riguardo all'unità abitativa (elevazione abusiva) al quarto piano della costruzione sita nella via Nunzio Nasi del Comune di Trapani, ricadente nella Z.T.O. A1 "zona del centro storico urbano" ed è stato contestualmente dato il preavviso di diniego del condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003, con invito a presentare eventuali osservazioni e documenti;
- l'art. 102 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale approvato con D.D.G. n. 42 del 12 febbraio 2010.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi di:
1. "violazione e falsa applicazione art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326/2003 - eccesso di potere per incongrua rappresentazione dei fatti e illogicità manifesta" poiché la norma del PRG che non consente ampliamenti e sopraelevazioni è stata adottata sette anni dopo la l. n. 326 del 2003: quindi, al momento della presentazione della domanda di condono, l'immobile era condonabile;
2. "violazione di legge art. 1 l.r. n. 19/2021 - eccesso di potere per difetto di presupposti".
L'art. 1 della l.r. n. 19/2021, ha modificato la l.r. n. 16/2016 e dato un'interpretazione autentica dell'art. 24 della l.r. n. 15/2004, stabilendo che resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente. Non rileverebbe in senso contrario la circostanza che la disposizione in parola sia stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, perché quest'ultima è intervenuta quando il procedimento di condono era stato già concluso;
3. "violazione e falsa applicazione art. 102 N.T.A. in relazione all'art. 27 l. n. 457/1978 eccesso di potere per difetto di istruttoria", poiché in zona A1 del PRG di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, l. n. 457/1978 sarebbe possibile eseguire interventi di ristrutturazione che diano luogo anche ad ampliamenti sino al 25% del preesistente: era dunque onere del Comune di Trapani verificare in concreto che l'asserito abuso fosse assoggettabile a tale norma;
4. "violazione di legge art. 33 d.P.R. n. 380/2001 - eccesso di potere per illogicità manifesta", poiché il Comune avrebbe dovuto acquisire dall'amministrazione di tutela dei beni culturali e ambientali l'apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
L'Assessorato regionale territorio e ambiente si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Il Comune di Trapani, costituendosi in giudizio con memoria del 2 febbraio 2023, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, dato che i provvedimenti impugnati, ossia la nota prot. n. 106190 del 15 dicembre 2021 e il parere contrario n. 130/2021 reso in data 3 dicembre 2021 dal Servizio urbanistica-edilizia privata del Comune di Trapani, non hanno natura provvedimentale immediatamente lesiva, ma endoprocedimentale.
La nota prot. n. 106190 del 15 dicembre 2021, infatti, ha natura di preavviso del rigetto della domanda di condono, successivamente alla quale dovrà essere adottato il provvedimento finale e ciò alla luce anche delle argomentazioni contenute nel presente ricorso, da considerarsi quali "osservazioni" ai sensi dell'art. 11-bis della l.r. n. 10/1991, oggi art. 13 della l.r. n. 7/2019; nel merito, ha ampiamente argomentato a sostegno della tesi dell'infondatezza del ricorso al fine del rigetto.
Il ricorrente, con memoria del 2 febbraio 2024 e successiva di replica del 12 febbraio 2024, ha insistito nelle difese e domande proposte.
Entrambe le parti hanno depositato, il 6 marzo 2024, note di richiesta di passaggio in decisione.
All'udienza pubblica del 7 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
B) Il ricorso è inammissibile per difetto d'interesse.
L'atto impugnato portante in oggetto "Notifica parere contrario di ammissibilità alla sanatoria e avvio del procedimento di diniego di sanatoria (art. 11 bis L.R. 10/91)" è con evidenza un mero preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 con cui l'amministrazione ha esplicitato le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza invitando la parte "Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento [...] [a] presentare per iscritto osservazioni, corredate da documenti ai sensi del 2° comma dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/91".
La funzione prevista dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990 è esclusivamente quella di attivare un contraddittorio endoprocedimentale con il privato al fine di potere compiutamente confermare o modificare gli esiti istruttori e valutativi fino a quel momento maturati: esso non ha contenuto provvedimentale suscettibile di arrecare pregiudizio e pertanto non è autonomamente impugnabile.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa è unanime nell'escludere autonoma lesività al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 (cfr. T.A.R. Palermo, II, 7 giugno 2022, n. 1851; C.d.S., n. 4820/2007).
Analoghe considerazioni vanno svolte riguardo all'impugnazione del parere contrario n. 130/2021 reso in data 3 dicembre 2021 dal Servizio urbanistica-edilizia privata del Comune di Trapani.
Secondo la giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 98; 23 settembre 2008, n. 4596), la comunicazione all'interessato da parte del Comune del parere sfavorevole all'accoglimento di un'istanza di rilascio di un titolo edilizio equivale a rigetto dell'istanza stessa soltanto nel caso in cui il parere manifesti un inequivoco contrario avviso dell'amministrazione all'accoglimento, altrimenti esso ha carattere endoprocedimentale ed è pertanto privo di autonoma capacità lesiva della sfera giuridica dell'interessato.
Nel caso di specie, invero, con la nota prot. n. 106190 del 15 dicembre 2021, il Comune resistente si è limitato a comunicare il parere "contrario" e non vincolante del Servizio competente, al fine di stimolare il contraddittorio endoprocedimentale con l'interessato, potendo in linea di principio tale parere essere disatteso dall'organo di amministrazione attiva attraverso una congrua motivazione di segno opposto con il provvedimento espresso conclusivo del procedimento di condono.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
C) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo a favore del Comune di Trapani; vanno invece compensate con l'Amministrazione regionale resistente che non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Trapani, liquidate in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Spese compensate con l'Assessorato regionale territorio e ambiente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.