Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione II
Sentenza 21 giugno 2024, n. 451

Presidente ed Estensore: Soricelli

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 9 febbraio e depositato il successivo 6 marzo 2018, la società ricorrente, premesso di gestire una struttura di assistenza in regime di accreditamento con il S.S.N., impugna i seguenti atti: a) la nota della A.S.L. Frosinone del 12 dicembre 2017 con la quale l'azienda ha comunicato l'avvio del procedimento di recupero di importi dovuti "all'esito dei controlli esterni non concordati sulle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti relativi agli anni 2011, 2012 e 2013"; il provvedimento prot. n. 20581 del 19 aprile 2017 della Regione Lazio con cui sono stati trasmessi i risultati dei controlli esterni su "dimessi in riabilitazione post acuzie anno 2013".

In pratica all'esito dei controlli eseguiti sulle prestazioni erogate dalla ricorrente negli anni 2011-2013 la A.S.L. ha comunicato alla ricorrente che avrebbe proceduto al recupero delle somme relative agli esiti "non concordati" dei controlli sulle "prime fatture utili" che la ricorrente avrebbe emesso; la ricorrente era quindi invitata a emettere e inserire sul sistema dei pagamenti una nota di credito corrispondente agli importi da recuperare.

La ricorrente denuncia che gli atti impugnato sono illegittimi: a) per la omissione delle garanzie procedimentali, dato che essa non è stata posta nelle condizioni di partecipare al procedimento relativo ai controlli esterni; b) per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e difetto di presupposti; c) per violazione della D.C.A. (decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad acta) n. 40 del 26 marzo 2012, dato che, in epoca successiva alla entrata in vigore di tale decreto, la risoluzione delle discordanze sull'esito dei controlli è rimessa a un apposito Collegio arbitrale regionale.

La A.S.L. Frosinone e la Regione Lazio si sono costituiti in giudizio e resistono al ricorso di cui eccepiscono la inammissibilità per difetto di giurisdizione e in via subordinata l'infondatezza, dato che i controlli di congruità e appropriatezza che hanno dato origine al recupero delle somme non dovute in corrispondenza di ricoveri ritenuti incongrui o inappropriati sono stati svolti in contraddittorio tra le parti (come risulta dai relativi verbali) e nel ricorso non sono contestate puntualmente le conclusioni raggiunte dalla commissione incaricata delle valutazioni limitandosi la ricorrente a rilievi meramente formali.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Essa è fondata dato che la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che le controversie tra l'amministrazione e le strutture sanitarie operanti in regime di accreditamento "aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza ... appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a. qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie, ovvero le sanzioni amministrative irrogate"; si tratta infatti di controversie attinenti alla determinazione dei corrispettivi spettanti all'operatore sanitario che quindi sfuggono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dalla norma sopra citata rientrando nella clausola che fa salva la giurisdizione ordinaria in punto di indennità, canoni e altri corrispettivi; in sostanza, ad avviso della Cassazione, le controversie sulla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati non attiene in alcun modo all'esercizio, da parte della p.a., di poteri autoritativi e discrezionali e il giudice (ordinario) può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito vantato dal privato accreditato, vagliando la contestata appropriatezza dei ricoveri, non rilevando che "che l'imposizione patrimoniale possa realizzarsi mediante la riscossione di una sanzione, ovvero con la detrazione del corrispettivo dovuto per l'ordinario svolgimento delle prestazioni, ... trattandosi soltanto di una modalità attuativa di una pretesa che è intrinsecamente unitaria e che, dunque, rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria" (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 19 gennaio 2022, n. 1602; 27 novembre 2019, n. 31029).

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione dell'esistenza in materia di precedenti giurisprudenziali difformi.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, Sez. II, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riassunzione a norma dell'art. 11, comma 2, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.