Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 8 luglio 2024, n. 490
Presidente: de Francisco - Estensore: Pizzi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 13 aprile 2024 e depositato il 18 aprile 2024, contenente altresì domanda cautelare, la sig.ra Carmela C., la sig.ra Rosanna V. ed il sig. Gerlando V. hanno impugnato la sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. 3411 del 2023, di rigetto del ricorso da loro proposto per l'annullamento del decreto dirigenziale dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - D.D.S. n. 7068 del 19 dicembre 2017, comunicato il 1° febbraio 2018, con il quale il predetto Assessorato aveva quantificato, a carico dei ricorrenti, la somma di euro 14.884,52 a titolo di indennità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 «per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive», in relazione alla costruzione - realizzata in assenza della preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento - di un edificio composto da un solo piano fuori terra con copertura piana, situato nel Comune di Agrigento, contrada San Leone, catastalmente identificato al foglio 164, part. 160, sub 2 e 3.
2. Gli appellanti hanno dedotto i due seguenti motivi di gravame:
i) violazione dell'art. 7 della l. n. 689/1981, dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, in quanto «la costruzione ricade oggi in zona B1.1 - Centro Urbano Rione Sud - del Piano Regolatore Generale del Comune di Agrigento, non gravata, però, all'epoca della edificazione dell'immobile in parola (anno 1981) e almeno fino al 1985, da alcun vincolo paesaggistico [...]. Né l'Amministrazione, incorrendo in vizio di difetto di motivazione, ha fatto riferimento preciso all'immobile e alla sua effettiva ubicazione rispetto all'area che illegittimamente si pretende vincolata» (pagg. 5 e 6 dell'appello);
ii) intrasmissibilità della sanzione agli eredi, poiché «l'indennità prevista dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 [...] per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici, ha innegabile natura di sanzione amministrativa, prevista e regolata dalla legge n. 689 del 1981; è quindi innegabile l'applicabilità a tale sanzione dei principi di cui alla predetta legge in ordine alla responsabilità personale del trasgressore, ed in particolare del dettato dell'art. 7, rubricato "Non trasmissibilità dell'obbligazione" [...]» (pag. 8 dell'appello).
3. Nel presente giudizio si sono costituiti, con atto di costituzione del 22 aprile 2024, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e la Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento, articolando le proprie difese con successiva memoria del 10 maggio 2024, con la quale hanno chiesto il rigetto dell'appello, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del primo motivo di gravame, per violazione dell'art. 104 c.p.a.
4. Alla camera di consiglio del 15 maggio 2024, il Collegio - avvisata la parte presente circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. - ha trattenuto la causa in decisione.
5. In via preliminare, in punto di fatto, si rileva che:
a) l'immobile de quo - realizzato nel 1981 dal sig. Salvatore V. in assenza di previa autorizzazione paesaggistica - è stato poi oggetto di un parere positivo di nulla osta in sanatoria, espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 37/1985 (cfr. provvedimento della Soprintendenza prot. n. 3601 del 5 giugno 2014, che ha espresso parere positivo sulla domanda di condono presentata dal sig. Salvatore V. con istanza prot. n. 42751 del 12 giugno 1986);
b) l'Assessorato regionale ha quindi quantificato, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, la somma di euro 14.884,52 a carico degli odierni appellanti, eredi del sig. Salvatore V.
6. Tanto esposto in punto di fatto, ed a prescindere dall'ammissibilità o meno del primo motivo di gravame, il Collegio rileva la fondatezza del secondo motivo d'appello, che deve essere quindi accolto.
6.1. Non può infatti dubitarsi - nonostante oscillazioni giurisprudenziali sul punto - della natura sanzionatoria della somma irrogata ai sensi dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, in quanto:
a) il predetto art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 fa espresso riferimento al "trasgressore" ed al profitto conseguito "mediante la trasgressione";
b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica esclude che l'abuso edilizio abbia prodotto un danno ingiusto risarcibile (essendo risarcibili, secondo le coordinate civilistiche, non tutti i danni genericamente intesi, ma solo quelli che l'ordinamento giuridico qualifica come "ingiusti"), con la conseguenza che la somma irrogata dalla norma in questione - esclusa la finalità risarcitoria - ha chiara natura sanzionatoria, in quanto ricollegata ad una violazione meramente formale;
c) dalla riconosciuta natura sanzionatoria della somma irrogata ai sensi della citata norma (somma qualificata espressamente come «sanzione» anche nel parere della Soprintendenza prot. n. 3601 del 5 giugno 2014 e nel successivo decreto dell'Assessorato regionale n. 7068 del 19 dicembre 2017), deriva l'applicazione dell'art. 7 della l. n. 689/1981, che esclude la trasmissibilità della sanzione agli eredi.
7. In definitiva il secondo motivo d'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il primo motivo del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del gravato D.D.S. dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 7068 del 19 dicembre 2017.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 486/2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, ai sensi di cui in motivazione, ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna in solido l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e la Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, complessivamente liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, e rifusione dei contributi unificati versati per i due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 3411/2023.