Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Reggio Calabria
Sentenza 24 giugno 2024, n. 420
Presidente: Criscenti - Estensore: Caudullo
FATTO E DIRITTO
1. Espone il ricorrente di aver ottenuto, in data 20 maggio 2021, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza il 27 agosto 2021.
Prima della scadenza, in data 30 luglio 2021, presentava richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per stranieri che, tuttavia, non veniva esitata e, pertanto, in data 1° marzo 2022, tenuto conto della intervenuta autorizzazione di nuove quote riservate alla conversione del permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo, inoltrava domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno.
Lo Sportello unico per l'immigrazione di Reggio Calabria, in data 27 luglio 2022, comunicava il nulla osta alla richiesta conversione chiedendo, con successiva nota del 22 novembre 2022, documentazione integrativa.
La documentazione veniva ritualmente trasmessa in data 15 gennaio 2023 e 10 febbraio 2023.
Con nota inviata a mezzo PEC il 19 maggio 2023, tuttavia, lo Sportello unico comunicava l'avvio del procedimento di revoca del nulla osta rilevando che l'istanza di conversione era stata inoltrata quando il permesso di soggiorno risultava già scaduto. In data 30 luglio 2021 risulta inoltrata una prima istanza di conversione ma da studio a lavoro su modello V2, per la quale quest'Ufficio ha inviato una richiesta di integrazione documentale che non risulta essere mai stata riscontrata.
Con PEC del 6 giugno 2023 il ricorrente trasmetteva le proprie osservazioni.
Con nota del 16 giugno 2023 lo Sportello unico comunicava al difensore di parte ricorrente di aver emesso, automaticamente, provvedimento di rigetto in data 16 maggio 2023 a seguito di mancato riscontro da parte del sig. S., entro i termini previsti dal preavviso di rigetto, ex art. 10-bis l. 241/1990.
2. Con ricorso notificato in data 8 settembre 2023 il ricorrente è insorto contro il provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno, comunicato al difensore il 16 giugno 2023, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili.
I. Violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990.
Del tutto illegittimamente lo Sportello unico avrebbe omesso di tener conto delle controdeduzioni presentate dal ricorrente in data 6 giugno 2023.
Il provvedimento di rigetto, peraltro, secondo quanto comunicato al difensore di parte ricorrente con nota del 16 giugno 2023, sarebbe stato emesso nella stessa data di emissione della nota di comunicazione dell'avvio del procedimento.
II. Violazione degli artt. 3, comma 4, 5, 21 e 24, comma 10, del d.lgs. 286/1988. Violazione degli artt. 3 e 14 del d.P.R. n. 394/1999. Violazione del d.P.C.m. 21 dicembre 2021.
Prima della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il ricorrente aveva richiesto l'autorizzazione alla stipula del contratto di soggiorno con l'impresa T. Giuseppe.
Tale istanza non era stata ancora definita allorché il ricorrente ha presentato la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno, non potendosi, pertanto, ritenere che alla data di presentazione della stessa il permesso di soggiorno per lavoro stagionale fosse scaduto.
Del tutto errato sarebbe, comunque, l'assunto secondo cui è necessario che risulti in corso di validità il titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda di conversione.
III. Violazione dell'esercizio dell'autotutela.
La revoca del nulla osta avrebbe dovuto rispettare le disposizioni relative all'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.
3. Con atto di mero stile depositato il 26 settembre 2023 unitamente agli atti del procedimento per cui è causa, si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti.
4. Con ordinanza n. 187 del 5 ottobre 2023, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ritenendo di dover condividere "l'orientamento secondo cui il ritardo nella presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 non costituisce, di per sé, fatto ostativo al rilascio del titolo, non trattandosi di termine avente natura decadenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, n. 304 del 4 aprile 2019 e n. 176 dell'8 giugno 2020)".
5. All'udienza pubblica dell'8 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo contestato con il secondo motivo di ricorso.
Deve essere condiviso, come già ritenuto in sede cautelare, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «è illegittimo il rigetto di un'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, fondata unicamente sulla base del fatto che essa sia stata presentata in data successiva a quella di scadenza del precedente titolo: ciò in quanto il ritardo nella presentazione della domanda in questione non può essere in sé fatto ostativo, non trattandosi di termine decadenziale secondo la struttura della norma di riferimento, da individuarsi nell'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 40, secondo cui "Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda...", senza che sia indicata la perentorietà di detto termine» (v. T.A.R. Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 1146 dell'11 settembre 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il ricorso, assorbiti i motivi non espressamente esaminati è, pertanto, fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del sig. K. Kuldip in data 27 febbraio 2022.
Le spese, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dell'avvocato Attilio Parrelli che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in 1.000,00 (mille/00) euro, oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell'avvocato Attilio Parrelli, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.