Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione I
Sentenza 22 luglio 2024, n. 534
Presidente: Savoia - Estensore: Torano
FATTO E DIRITTO
1. Con contratto d'appalto rep. n. 243 del 2 agosto 2013, l'ASL di Frosinone ha affidato al r.t.i. costituito tra Vivenda s.p.a. e Solidarietà e Lavoro s.c. il servizio di ristorazione alla stessa occorrente. L'art. 8, comma 7, del suddetto contratto prevede la variazione dei corrispettivi pattuiti in base all'indice ISTAT-FOI con decorrenza dal secondo anno di esecuzione, ovvero dal 1° settembre 2014.
Con atto deliberativo n. 1563 del 29 settembre 2017, l'Amministrazione odierna resistente ha affidato al citato r.t.i. la fornitura del servizio aggiuntivo di consegna dei pasti al letto dei pazienti "in estensione al servizio in essere che prevede la consegna al reparto", in virtù dell'art. 57, comma 5, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° ottobre 2017 sino al 31 agosto 2018.
Con nota del 27 ottobre 2017, il predetto r.t.i. ha chiesto l'adeguamento dei corrispettivi vigenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del contratto, quantificando nell'1,2% la variazione dei prezzi, come da rilevazione ISTAT.
Con atto deliberativo n. 785 del 5 aprile 2018, l'ASL di Frosinone ha affidato al r.t.i. citato anche il "servizio di ausiliarato in estensione al servizio di ristorazione in essere quale attività complementare", ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), a.1) e a.2), d.lgs. n. 163 del 2006, sino al 31 agosto 2018.
Con nota prot. n. 34328 del 28 agosto 2018, poi, l'Amministrazione ha disposto una proroga tecnica del servizio di ristorazione originariamente appaltato e di quelli aggiuntivi e collegati successivamente affidati, nelle more dell'aggiudicazione della gara regionale attualmente in corso.
Con nota del 22 febbraio 2021, l'odierna parte ricorrente ha insistito per la revisione dei prezzi, stimando in euro 380.306,53, oltre IVA, l'importo dovuto. Tuttavia, con nota prot. n. 35271 del 9 giugno 2021, la ASL di Frosinone ha negato quanto richiesto, sostenendo che per gli anni 2020-2021 l'affidamento di prestazioni aggiuntive nel corso dell'emergenza pandemica integrerebbe un'ipotesi di rinnovo e non di proroga del contratto, con susseguente inapplicabilità della clausola di revisione dei prezzi, mentre per il periodo 2014-2019 sarebbe maturata la prescrizione del diritto al compenso revisionale e che, comunque, sia necessario procedere "ad opportuna verifica documentale, anche in contraddittorio tra le parti, al fine di addivenire ad una corretta qualificazione della fattispecie contrattuale applicabile", provvedendo all'esito ad "una eventuale quantificazione" del dovuto.
Non avendo l'Amministrazione riscontrato l'ulteriore nota del 23 giugno 2021, inviatale al fine di controdedurre in merito a quanto così affermato, Vivenda s.p.a. e Solidarietà e Lavoro s.c. con il ricorso all'esame, notificato l'8 settembre 2021 e depositato il 7 ottobre 2021, hanno domandato l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi del contratto de quo, deducendo:
I) violazione, sotto un primo profilo, degli artt. 6 l. 24 dicembre 1993, n. 537, 44 l. 23 dicembre 1994, n. 724, 115 d.lgs. n. 163 cit. e 2948, n. 4, c.c., oltre a eccesso di potere, perché il contratto di cui è causa in data 28 agosto 2018 è stato soltanto prorogato (cioè ne è stato differito il termine di conclusione) e non rinegoziato nelle sue condizioni ed ha esaurito i propri effetti al 28 febbraio 2021, mentre i servizi aggiuntivi successivamente affidati nel 2017 e nel 2018 non hanno comportato alcuna novazione del vincolo contrattuale ma solo un'integrazione delle prestazioni;
I) violazione, sotto un secondo profilo, degli artt. 6 l. n. 537 del 1993, 44 l. n. 724 del 1994, 115 d.lgs. n. 163 cit. e 2948, n. 4, c.c., oltre a eccesso di potere, in quanto la revisione dei prezzi, oltre a essere prevista tra le clausole contrattuali come obbligatoria, è stata anche esplicitamente richiesta sin dal 27 ottobre 2017, sì che alcuna prescrizione può essere maturata.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, ha insistito sul fatto che con gli atti deliberativi del 29 settembre 2017 e del 5 aprile 2018 il contratto sarebbe stato rinegoziato, tanto ciò è vero che nella corrispondenza richiamata negli atti deliberativi il r.t.i. odierno ricorrente ha quantificato il corrispettivo del servizio di ausiliarato in euro 18,50, oltre IVA, potendo al più residuare una tale aspettativa dal 23 agosto 2019, dato che la revisione opera solo dopo il primo anno di proroga tecnica, avvenuta un anno prima. La ASL ha anche sottolineato che la revisione ex art. 115 d.lgs. n. 163 cit. non può avvenire a contratto ormai concluso e che, nella specie, il negozio ha esaurito i propri effetti nel febbraio 2021 e che l'unico atto interruttivo della prescrizione può essere considerata la nota del 23 giugno 2021 e non quella del 27 ottobre 2017, che non contiene l'esplicitazione di una precisa pretesa e la relativa intimazione di pagamento.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito in via preliminare dalla ASL di Frosinone.
L'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto".
Tale disposizione è interpretata univocamente in giurisprudenza nel senso che le controversie in tema di revisione dei prezzi degli appalti di servizi e forniture e di adeguamento dei prezzi degli appalti dei lavori sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia se la contestazione attenga alla spettanza del riconoscimento sia se attenga all'importo come quantificato nel provvedimento amministrativo impugnato, "a meno che non si tratti di dare mera esecuzione a clausole contrattuali che regolino convenzionalmente l'an ed il quantum della revisione" (C.d.S., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1069; 6 dicembre 2023, n. 10569).
Infatti, sebbene l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi sia venuto assumendo, già per effetto dell'art. 6 l. n. 537 cit., "una portata ampia e generale che ha comportato il superamento del tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, tale regola incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria" (cfr. Cass. civ., Sez. un., 8 febbraio 2022, n. 3935; in termini v. anche Cass. civ., Sez. un., 12 ottobre 2020, n. 21990; 1° febbraio 2019, n. 3160).
Nel caso di specie, la fonte dell'obbligo di revisione dei prezzi è costituita dalle clausole di cui all'art. 8, commi 6 e 7, a mente delle quali: "6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso. 7. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione deli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla data di decorrenza dell'appalto". Tali clausole configurano proprio un puntuale obbligo di adeguamento dei prezzi che è certo nell'an e nel quantum, perché la revisione annuale, operativa dopo dodici mesi dall'avvio del contratto, è agganciata automaticamente alla dinamica dell'indice ISTAT-FOI e, come reso palese dall'indicazione "in aumento o in diminuzione", esse non sono state apposte nell'esclusivo interesse dell'appaltatore, potendo operare anche in suo danno - e a beneficio del committente pubblico - in caso di variazione negativa.
Pertanto, nella vicenda che ci occupa si tratta proprio di dare mera esecuzione a clausole contrattuali che regolano convenzionalmente l'an ed il quantum della revisione, come del resto si evince dalla corrispondenza intercorsa sul punto tra le parti sin dal 27 ottobre 2017, che fa riferimento all'attivazione della clausola contrattuale de qua.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione, dato che è innanzi al giudice ordinario che la parte ricorrente può riproporre la propria domanda nei termini di legge, ai sensi degli artt. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69 e 11 c.p.a. e secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77, e della Corte di cassazione, Sezioni unite, 22 febbraio 2007, n. 4109.
3. In virtù della novità delle questioni giuridiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.