Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 23 agosto 2024, n. 7222
Presidente: Lipari - Estensore: Zeuli
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il decreto dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecce prot. n. 40051-REG-1691146073521 del 4 agosto 2023, con il quale è stato disposto il depennamento dell'odierna ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024 per le seguenti classi di concorso: ADMM di I fascia e A022, A030, A053, A054, AJ56 di II fascia, e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.
La parte deduce avverso la decisione i seguenti motivi di appello:
I) error in iudicando - sussistenza della giurisdizione amministrativa nella controversia de qua, relativa al ripristino della propria posizione nelle graduatorie provinciali supplenza;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell'art. 97 Cost., dell'art. 3, comma 2, Cost. - violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento - eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito.
3. Il primo motivo d'appello contesta la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione pronunciata dal primo giudice.
La parte appellante specifica che, nel caso di specie, ad essere oggetto di impugnativa era il provvedimento amministrativo con cui la parte appellante è stata depennata dalle graduatorie provinciali, che tuttavia era stato assunto, non dal dirigente scolastico dell'istituto presso il quale avrebbe dovuto prestare servizio, ma direttamente dall'Ufficio scolastico provinciale di Lecce.
Di conseguenza, secondo la doglianza in esame, la controversia non avrebbe ad oggetto la pretesa della parte all'assunzione del successivo incarico, il che giustificherebbe la contestata declinatoria di giurisdizione, ma solo la corretta formazione delle graduatorie di suo interesse, come dimostrerebbe altresì il fatto che la parte appellante non ha postulato per essere assunta, ma al fine di ottenere appunto il solo reinserimento nelle graduatorie ADMM di I fascia e A022, A030 A053, A054, AJ56 di II fascia, per la provincia di Lecce, dalle quali ritiene di essere stata ingiustamente esclusa.
3.1. Il motivo è infondato perché va condivisa la declinatoria di giurisdizione del primo giudice, in favore del giudice civile, in funzione di giudice del lavoro, territorialmente competente.
Infatti, l'atto impugnato, ossia il decreto dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecce del 4 agosto del 2023 ha disposto il depennamento della parte appellante da tutte le graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024, nelle quali la stessa era precedentemente inserita.
Or bene, la Corte di cassazione, quale giudice della giurisdizione, in presenza di un atto che incide sulle graduatorie di istituto, come su quelle provinciali delle supplenze - adottato, rispettivamente dal dirigente scolastico nel primo caso, e dall'U.S.R. nel secondo - che, come avvenuto in questo caso, depenni un insegnante dai relativi elenchi, lo qualifica quale atto strettamente inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, perché conseguente all'esercizio di un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione della graduatoria.
Di conseguenza l'oggetto della pretesa che il depennato porta in giudizio è, secondo l'organo nomofilattico in materia di giurisdizione, l'accertamento del proprio diritto soggettivo, quale soggetto già iscritto in graduatoria, a non esservi escluso.
Peraltro il ridetto diritto all'inclusione in graduatoria non si acquista per il tramite di una procedura concorsuale in senso proprio, e la stessa pretesa azionata non corrisponde ad una posizione strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che, secondo il principio generale della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la relativa controversia è attratta alla giurisdizione ordinaria (Cass., Sez. un., n. 22693 del 20 luglio 2022).
4. Per queste ragioni l'appello va respinto, confermandosi, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario.
Le ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 1146/2023.