Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 21 agosto 2024, n. 991

Presidente ed Estensore: Dello Preite

FATTO E DIRITTO

1. La Iliad Italia s.p.a. (di seguito "Iliad" per brevità) ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l'annullamento del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Statte ha negato l'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) nel territorio comunale, alla via Bengasi n. 3, catastalmente identificato nel N.C.E.U. al Foglio n. 13, Mapp. n. 140.

1.1. La società ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento impugnato, rilevando in primis che il Comune ha comunicato il diniego oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, ovvero quando il titolo si era già perfezionato per silenzio assenso, in ragione della mancata risposta dell'Amministrazione; ha inoltre stigmatizzato la circostanza che il diniego de quo non è stato preceduto da un procedimento di annullamento in autotutela, non avendo la P.A. avviato un apposito iter procedimentale, né congruamente motivato l'interesse pubblico al ripristino della legalità, come previsto dall'art. 21-nonies della l. n. 241/1990.

1.2. La parte ha dunque invocato l'accertamento del perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso e l'adozione di misure cautelari per sospendere gli effetti dell'atto gravato, facendo inoltre valere il proprio interesse a realizzare una rete di telefonia mobile, in quanto assegnataria di frequenze radio e soggetta ad obblighi di copertura del territorio, nonché l'interesse pubblico alla fruizione di un servizio essenziale e alla salvaguardia della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, in conformità alle disposizioni nazionali e sovranazionali.

1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Statte, instando per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese.

1.4. Alla camera di consiglio del 13 aprile 2023 la Sezione ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, proposta unitamente al ricorso.

2. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 29 maggio 2023 e depositato in pari data, la società Iliad ha impugnato la determinazione n. 32 del 29 marzo 2023, con cui il responsabile del Settore assetto del territorio del Comune di Statte - pur riconoscendo il perfezionamento per silenzio assenso del titolo autorizzativo de quo - ne ha disposto l'annullamento in autotutela; ha impugnato, altresì, la nota prot. n. 6084 del 7 aprile 2023 e l'art. 6 del "Regolamento disciplinante il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radianti energia elettromagnetica, atto a minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27/2009, se inteso nel senso di obbligare Iliad a realizzare la propria SRB nei siti ivi indicati.

2.1. A sostegno del mezzo di gravame, la parte ha addotto i seguenti motivi di censura: I. "Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990; dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003; dell'art. 21-nonies della l. 241/1990. Sulla adozione del provvedimento impugnato senza rispettare il modulo procedimentale e comunque i presupposti stabiliti dalla legge"; II. "Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli art. 3 e 6 della l. 241/1990; degli artt. 3, 4 e 8 della l. 36/2001; degli artt. 6 e 9 del regolamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Sulla illegittimità ed erroneità dei motivi di annullamento del titolo autorizzativo"; III. "Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 1, 3 e 6 della l. 241/1990; dell'art. 8 della l. 36/2001; art. 7 del regolamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Sulla illegittimità ed erroneità del motivo di diniego".

2.2. Con ordinanza n. 348/2023 del 29 giugno 2023, il Collegio - pronunciandosi sulla nuova istanza cautelare formulata in seno ai motivi aggiunti - ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza pubblica ex art. 55, comma 10, c.p.a.

2.3. Su motivata e concorde istanza delle parti, la trattazione di merito è stata rinviata all'udienza del 9 luglio 2024, nel corso della quale la causa è stata infine trattenuta in decisione.

3. In limine, come da avviso dato alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso principale va dichiarato improcedibile, in quanto superato dal sopravvenuto provvedimento comunale di annullamento in autotutela del titolo autorizzatorio per cui vi è causa; l'adozione della determinazione di annullamento in autotutela del titolo formatosi per silentium implica infatti una nuova regolazione dei rapporti tra le parti ed il conseguente superamento dell'originario provvedimento prot. n. 1045 del 18 gennaio 2023.

4. Si può quindi passare ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti, il quale si appalesa fondato, avuto riguardo al profilo dedotto con il primo motivo di censura, inerente la mancata comunicazione di avvio del procedimento in autotutela e la conseguente pretermissione della facoltà, riconosciuta ex lege in favore del soggetto interessato, di presentare documenti e memorie.

4.1. Osserva a tal riguardo il Collegio che il procedimento di annullamento d'ufficio dell'atto formatosi per silentium non è stato preceduto dalla comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990, ed è stato quindi assunto al di fuori del dovuto contradditorio procedimentale.

4.2. L'esercizio del potere di autotutela, in quanto sicura espressione nella fattispecie de qua di una rilevante discrezionalità amministrativa, è soggetto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e all'analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, pena l'illegittimità del provvedimento al fine adottato.

4.3. In questo senso, ex multis, il Consiglio di Stato - con la sentenza della Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168 - ha condivisibilmente affermato che "gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l'instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell'ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all'amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all'esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto".

4.4. Vi è, peraltro, da considerare che nel ricorso per motivi aggiunti la difesa attorea ha illustrato gli argomenti che Iliad avrebbe introdotto nel procedimento di secondo grado (avviato e concluso dal Comune con lo stesso atto, id est la determinazione n. 32 del 29 marzo 2023), ove fosse stata correttamente ammessa a parteciparvi.

4.5. Di contro, il Comune resistente non ha dimostrato che l'iter di annullamento d'ufficio si sarebbe necessariamente concluso con l'adozione della determinazione impugnata.

4.6. Né vale affermare che Iliad, con le osservazioni formulate avverso il precedente provvedimento di diniego dell'autorizzazione e con il ricorso principale, avrebbe comunque formulato le proprie argomentazioni e difese, e quindi avrebbe "partecipato al procedimento".

4.7. La tesi difensiva del Comune non convince, perché le osservazioni suddette ed il ricorso introduttivo non sono evidentemente riferibili all'atto di ritiro de quo agitur, che è stato adottato soltanto successivamente, e per di più sulla base di nuove motivazioni.

5. L'accoglimento della censura sopra esaminata determina, per la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica (cfr. C.d.S., Ad. plen., n. 5/2015), l'assorbimento dei restanti motivi di gravame, con salvezza della riedizione del potere, previa opportuna attivazione degli istituti di partecipazione procedimentale nei confronti di Iliad.

6. Per le ragioni suesposte, il ricorso principale va dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti vanno accolti in relazione al dirimente profilo della mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente annullamento del provvedimento con essi impugnato.

7. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso principale, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla l'impugnata determinazione n. 32 del 29 marzo 2023.

Condanna il Comune di Statte al pagamento delle spese di lite in favore di Iliad Italia s.p.a., che liquida nella somma di euro 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.