Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 26 agosto 2024, n. 579

Presidente: Carpentieri - Estensore: Falferi

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26 giugno 2024, munito di istanza cautelare, Z. Simone ha impugnato la deliberazione del D.G. dell'Ausl della Romagna n. 133 del 24 aprile 2024 di conferimento dell'incarico di direzione della Struttura complessa U.O. Chirurgia ad indirizzo senologico Santarcangelo alla dott.ssa Enza P., nonché il verbale del 20 marzo 2024 della Commissione di valutazione dell'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa in questione e tutti gli atti presupposti in epigrafe meglio indicati, denunciando i seguenti vizi: "Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 3 e ss. l. 241/1990, dell'art. 15 d.lgs. 502/1992, del d.P.R. 484/1997, violazione dell'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direzione di struttura complessa pubblicato sul BUR n. 228 del 27 luglio 2022 e sulla GURI n. 67 del 23 agosto 2022, della definizione del fabbisogno della Struttura complessa e della lex specialis nel suo complesso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza di motivazione, per illogicità, contraddittorietà, sviamento, per abuso del diritto, del principio del giusto procedimento e abuso del diritto, di correttezza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, per contrasto con l'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura complessa pubblicato sul BUR n. 228 del 27 luglio 2022 e sulla GURI n. 67 del 23 agosto 2022, con la Definizione del fabbisogno della Struttura Complessa e con la lex specialis nel suo complesso".

Si è costituita in giudizio l'Ausl della Romagna che ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; nel merito ha contestato le censure avversarie perché infondate, chiedendone l'integrale rigetto.

Anche il controinteressato F. Gianluca (collocato al secondo posto nella terna di idonei) si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso.

Infine si è costituita in giudizio anche Enza P., la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione e, nel merito, ha puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto per infondatezza.

Alla Camera di consiglio del 24 luglio 2024, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

È necessario, infatti, scrutinare, in via pregiudiziale, l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevate da tutte le parti resistenti.

L'eccezione è fondata.

Giova ricordare che questo Tribunale - come evidenziato dall'Ausl della Romagna e dai due controinteressati - si è già pronunciato su analogo ricorso proposto da F. Gianluca per l'annullamento del medesimo provvedimento impugnato in questa sede, cioè la deliberazione dell'Ausl della Romagna n. 133 del 24 aprile 2024 di conferimento dell'incarico di direzione della Struttura complessa U.O. Chirurgia ad indirizzo senologico Santarcangelo alla dott.ssa Enza P., nonché degli atti ad essa presupposti.

Va premesso che l'Ausl della Romagna, in attuazione della determinazione del direttore U.O. Gestione giuridica risorse umane n. 2152 del 15 luglio 2022, ha pubblicato l'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione della struttura complessa "U.O. Chirurgia ad indirizzo senologico Santarcangelo". Il suddetto avviso prevedeva che "L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra riportate. Nell'ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell'esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 29/2004".

Come emerge dall'impugnata deliberazione n. 133 del 2024, la Commissione di valutazione trasmetteva al direttore generale la terna degli idonei, così composta: Enza P., punteggio 87,00/100; Gianluca F., punti 86,00/100; Simone Z., punti 85,00/100.

Ebbene, con sentenza n. 447 del 24 giugno 2024 - su ricorso presentato da F. Gianluca - questo Tribunale ha ritenuto di non «discostarsi dalla costante giurisprudenza che nega la natura concorsuale delle valutazioni preposte alla scelta dei dirigenti medici, anche a seguito della modifica legislativa operata con il d.l. n. 158 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 189 del 2012. Infatti, "tale attività di valutazione, che esita in una graduatoria (con relativi punteggi dei candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell'incarico dirigenziale di Struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi 'analiticamente', ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio. Ciò non elide, tuttavia, il carattere non concorsuale della procedura complessivamente considerata, non essendo la graduatoria formata dalla commissione ad imporre il conferimento dell'incarico al candidato inserito nella terna che ha ottenuto il miglior punteggio" (Cass. civ., Sez. un., n. 6455/2020; C.G.A.R.S., 2 marzo 2021, n. 169; cfr. anche C.d.S., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1074».

Pertanto, per le medesime ragioni sopra esposte, anche per quanto riguarda il ricorso qui in esame - proposto avverso la medesima deliberazione n. 133 del 2024 - non può che declinarsi la giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudizio ordinario, ricordando che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., "quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

Le spese di causa possono essere interamente compensate tra tutte le parti costituite in giudizio, stante la mancata pronuncia in merito sul ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà eventualmente essere riassunta nel termine di legge.

Spesa compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.