Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione II
Sentenza 29 agosto 2024, n. 4749

Presidente: Corciulo - Estensore: Valletta

FATTO E DIRITTO

1. Con il gravame introduttivo del giudizio la sig.ra B. ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente, quale terzo pignorato, al pagamento di euro 33.753,44, in forza del credito vantato dall'interessata quale lavoratrice subordinata della società Faber s.r.l., previo annullamento del provvedimento n. prot. 9437/2023 con il quale la Commissione straordinaria di liquidazione ha respinto l'intimazione della ricorrente "al pagamento per intero e per primo del suo credito privilegiato da lavoro subordinato riservandosi, nella denegata ipotesi di inottemperanza, di intraprendere qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dei propri diritti".

Si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, nonché per carenza di interesse, essendo gli atti impugnati espressione del corretto esercizio della tutela dell'interesse pubblico al risanamento dell'ente locale, e chiedendone, nel merito, il rigetto.

All'udienza pubblica del 25 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Occorre, in primo luogo, procedere allo scrutinio dell'eccezione di difetto di giurisdizione di questo T.A.R.: l'eccezione è fondata, per le ragioni che si passa ad esporre.

Consta agli atti che la ricorrente è titolare di un credito per prestazioni di lavoro nei confronti di una società, la Faber s.r.l., a sua volta creditrice del Comune di Villaricca: per questa ragione la sig.ra B. ha avviato una procedura di recupero coattivo del credito, pignorando presso l'ente, quale terzo debitore, le somme dovute alla società datrice di lavoro.

Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 9437 del 12 luglio 2023, con la quale la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente, comunicava il rigetto della richiesta di integrale soddisfazione del credito ai sensi dell'art. 258 t.u.e.l., avanzata dall'interessata sul presupposto che tale credito dovesse considerarsi privilegiato in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato: l'Amministrazione procedente ha rilevato, in particolare, che la sig.ra B. non è dipendente dell'ente territoriale ma di una società terza.

Dunque, come eccepito dalla parte resistente, la ricorrente agisce a tutela del proprio diritto di credito, assumendo che lo stesso debba essere insinuato per intero nella massa passiva del Comune di Villaricca e trovare soddisfazione in via preferenziale rispetto agli altri crediti: ne discende che, nel caso di specie, non risulta esercitato alcun potere pubblicistico da parte della Commissione liquidatrice, la quale si è limitata a rilevare l'insussistenza dei presupposti normativi per accogliere l'istanza della ricorrente.

Costante giurisprudenza ha osservato in proposito che: "Alla Commissione straordinaria di liquidazione non compete, in tema di ammissione alla massa passiva, alcun potere discrezionale o comunque autoritativo, avendo i provvedimenti da essa assumibili valore puramente paritetico-ricognitivo", involgendo pertanto le relative controversie l'accertamento del diritto di credito vantato dal privato nei riguardi di un Comune dissestato" (C.d.S., Sez. V, 29 agosto 2012, n. 4641; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 85; 17 novembre 2021, n. 2022; Sez. II, 11 luglio 2014, n. 1142).

In applicazione della richiamata giurisprudenza il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della causa al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusto il disposto dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

La soccombenza formale, derivante dalla decisione in rito, consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riproposta nel termine di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.